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Bundesverwaltungsgericht 31.08.2007 D-5069/2007

31 agosto 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,369 parole·~12 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 24 luglio 2007 in materia di non ...

Testo integrale

Corte IV D-5069/2007 /pom {T 0/2} Sentenza d e l 3 1 agosto 2007 Giudici Fulvio Haefeli (presidente del collegio), Daniel Schmid e Gérald Bovier, cancelliere Marco Poretti. A._______, dichiaratosi nato il _______ e apolide, _______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. la decisione del 24 luglio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N ________. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5069/2007 Fatti: A. Il 25 giugno 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza (cfr. verbali d'audizione del 4 e 17 luglio 2007), d'aver vissuto in Georgia dal 19_______ al _______ del 2007. In detto Paese sarebbe stato oggetto d'insulti perché d'origine russa (sarebbe nato nella _______). Non vorrebbe chiedere la cittadinanza georgiana e la Russia si rifiuterebbe di riconoscerlo siccome proprio cittadino. Le autorità russe gli avrebbero anzi ingiunto di lasciare il territorio, con comminatoria d'allontanamento coatto verso la Georgia in caso d'inottemperanza. B. Il 24 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 25 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per decisione nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 15 agosto 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. E. Il 23 agosto 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Pagina 2

D-5069/2007 Diritto: 1. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente non ha presentato alcun documento di viaggio o d'identità e non ha addotto alcun motivo suscettibile di giustificare la mancata consegna di un simile documento. L'UFM ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato. L'insorgente s'é limitato a sostenere che in Georgia si sarebbe sentito minacciato, senza peraltro fornire dettagli atti a rendere credibile il suo racconto. Secondo l'autorità inferiore non sono inoltre necessari degli ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente ribadisce l'allegata minorità. Inoltre, avrebbe fatto il possibile per poter esibire un documento ai sensi di legge, dimodoché l'autorità inferiore non avrebbe potuto pronunciare una decisione di non entrata in materia giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Infine, sostiene che lo scopo della sua domanda d'asilo in Svizzera sarebbe quello di dargli "il tempo necessario per provare la nazionalità russa e dopo aver ricevuto i necessari documenti tornare in Russia". 5. Il TAF constata – a prescindere dalla questione di sapere se un richiedente l'asilo sia attualmente obbligato a sottoporsi all'esame radiologico delle ossa della mano – che le affermazioni dell'insorgente concernenti la propria minore età s'esauriscono in mere affermazioni Pagina 3

D-5069/2007 di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Nella sostanza, l'insorgente si è limitato a sostenere – senza sostanziare – d'essere minorenne, basando le sue allegazioni su quanto riferitogli dalla _______. Le dichiarazioni del ricorrente in merito alla sua età e la valutazione delle scusanti per la mancata esibizione di documenti d'identità o di legittimazione costituiscono elementi decisivi nell'esame della credibilità d'un richiedente l'asilo che si dice minorenne (v. in questo senso sentenza del Tribunale amministrativo federale E-1473/2007 del 18 giugno 2007 e giurisprudenza ivi citata). Si rileva che non sussiste una presunzione a favore della minorità di un richiedente l'asilo, cui compete, per contro, di rendere perlomeno plausibile l'allegata minorità (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30, consid. 5). Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, non v'è ragione di scostarsi dall'apprezzamento dell'UFM. La mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo può dunque considerarsi legittima. 6. Per quanto attiene l'allegata apolidia, questo Tribunale osserva che pure essa non è stata resa verosimile, esaurendosi in mera affermazione di parte. Ad ogni buon conto, non sussiste alcun motivo per dubitare che il ricorrente – quand'anche fosse apolide – non possa ottenere la cittadinanza russa o georgiana oppure il diritto a risiedere in uno di questi due Paesi. Infatti, s'osserva che – per quanto emerge dagli atti di causa – l'insorgente non ha adito le autorità russe competenti in materia di riconoscimento della cittadinanza e che pertanto non è possibile concludere che esse si rifiuterebbero di naturalizzarlo. Inoltre, non sembra seriamente credibile che egli abbia vissuto in Georgia dal 19_______ al _______ 2007 senza disporvi della cittadinanza o, almeno, di un permesso di soggiorno durevole, considerato segnatamente che dalle sue dichiarazioni emerge piuttosto che l'ottenimento della cittadinanza di quest'ultimo Paese sembra dipendere più dal suo volere che da quello delle autorità georgiane. 7. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun Pagina 4

D-5069/2007 documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-mento (lett. c). 7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 8. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, ha omesso di presentare tempestivamente dei documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 25 giugno 2007. Non v’è, altresì, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente simili documenti, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Visto che l'insorgente – per quanto emerge dagli atti di causa – ha vissuto legalmente in Georgia dal 19_______ al _______ Pagina 5

D-5069/2007 2007, frequentando pure una scuola, non è seriamente credibile che non abbia mai posseduto dei documenti d'identità o legittimazione e che attualmente non potrebbe ottenerne. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). 9. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Le stesse s'esauriscono, in effetti, in mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Basti ancora osservare che gli evocati insulti patiti in Georgia non sono, manifestamente, d'intensità tale da adempire ai criteri dell'art. 3 LAsi (v. sulla questione DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 10. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 9 del presente giudizio), non risulta una necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 11. 11.1 Per i medesimi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui dedurre che l’esecuzione dell’allontanamento dell'insorgente possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Russia o Georgia al rischio reale ed immediato di trattamenti Pagina 6

D-5069/2007 contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 11.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 11.3 Premesso ciò, quanto ad eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, s'osserva che in Russia e Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane. Peraltro, in sede di ricorso esso neppure ha preteso che il suo stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Russia o Georgia. 11.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12. Da quanto esposto, discende che, in materia di non entrata nel merito, Pagina 7

D-5069/2007 il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e che la decisione impugnata va confermata. 13. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 14. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11. 15. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 17. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il 23 agosto 2007. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-5069/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 600.-- versato il 23 agosto 2007. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. N 498 592; in copia) - Migrationsamt des Kantons Zürich (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Marco Poretti Data di spedizione: Pagina 9

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