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Bundesverwaltungsgericht 13.08.2009 D-5049/2009

13 agosto 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,044 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-5049/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 3 agosto 2009 Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Lang; cancelliere Gionata Carmine. A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, c/o Ufficio federale della migrazione, Centro di registrazione e di procedura, Via Motta 1b, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore, Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 agosto 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-5049/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 23 giugno 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 2 luglio 2009 e del 20 luglio 2009, l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data 25 giugno 2009 e il relativo rapporto, la decisione dell'UFM del 4 agosto 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 7 agosto 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-5049/2009 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che l'interessato ha dichiarato di essere minorenne, cittadino nigeriano di etnia G._______ (nigeriana), di essere nato a L._______ (Nigeria) e di aver vissuto, dal momento della nascita sino all'espatrio, ad M._______, N._______, O._______ e P._______; ch'egli afferma di non aver mai incontrato i suoi genitori, ma di essere stato cresciuto da una persona chiamata "zio C._______" e da un'amica di quest'ultima, la "signora D._______", che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha affermato essere fuggito dalla Nigeria in quanto, dopo aver ritrovato morto l'uomo che l'avrebbe adottato, egli avrebbe deciso, mosso dal risentimento, di combattere nelle fila del gruppo armato Q._______; che, durante la sua permanenza in questo gruppo, egli avrebbe aiutato un prigioniero, di nome E._______, a fuggire e che per questo i capi Q._______ lo vorrebbero uccidere; che, apprese le intenzione dei suoi capi, egli sarebbe fuggito dal gruppo e si sarebbe nascosto a P._______, dove però non si sentirebbe al sicuro, in quanto la polizia starebbe ricercando tutti i membri del gruppo Q._______; che, dopo una settimana vissuta per strada, egli avrebbe casualmente incontrato E._______ e quest'ultimo, riconoscente per la sua liberazione, l'avrebbe aiutato ad espatriare fornendogli un passaporto falso e pagando le spese di viaggio, che, quanto ai dettagli del viaggio d'espatrio, l'interessato afferma essere partito il 12 giugno 2009 in aereo da P._______; che, dopo essere atterrato la mattina seguente in un Paese sconosciuto, egli avrebbe raggiunto Zurigo dopo un giorno di viaggio in bus; che, infine, dopo aver vissuto circa sette giorni a Zurigo, l'interessato avrebbe Pagina 3

D-5049/2009 incontrato delle persone di colore che gli avrebbero pagato il biglietto del treno fino a Chiasso, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 4 agosto 2008, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, egli non avrebbe mai posseduto né la carta d'identità, né il passaporto e che - neanche volendo - sarebbe in grado di ottenerne uno, in quanto non saprebbe come fare, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso Pagina 4

D-5049/2009 della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età e non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio; che, in particolare, egli saprebbe la sua data di nascita unicamente perché questa le sarebbe stata comunicata verbalmente dallo zio C._______; che, pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, unitamente alla genericità e all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali, nonché all'inesistenza di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), Pagina 5

D-5049/2009 che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, audizionato sui dettagli del suo viaggio, il ricorrente ha affermato di essere espatriato assieme a E._______, il quale, oltre ad avergli organizzato ed offerto il viaggio, avrebbe sbrigato per lui tutti i personali e meticolosi controlli aeroportuali (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 4); che, oltre a quanto suesposto, l'insorgente ha dichiarato di non essere in grado né di fornire alcun dettaglio sul documento utilizzato per il viaggio, né di identificare la compagnia aerea con la quale avrebbe volato, né, tantomeno, di sapere quale fosse l'aeroporto o la nazione di destinazione del volo (cfr. verbali d'audizione del 7 luglio 2009 pagg. 10 e 11, e del 20 luglio 2009 pag. 4), che, alla luce delle numerose incongruenze qui rilevate, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, per di più, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni secondo le quali gli sarebbe impossibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente, non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni non costituiscono infatti ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, Pagina 6

D-5049/2009 in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese da un lato per il timore di essere ucciso dal gruppo armato Q._______ in quanto accusato di aver aiutato un prigioniero a fuggire e, dall'altro lato, perché ricercato dalla polizia proprio a causa dell'appartenenza al gruppo, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, è contrario ad ogni logica che il ricorrente abbia deciso di entrare in un gruppo armato, a lui totalmente sconosciuto, quando egli non sapeva neanche chi avesse concretamente assassinato suo zio C._______ (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 10); che, oltracciò, l'insorgente si è contraddetto quanto al momento in cui si sarebbe recato nel bosco dove si trovavano i prigionieri, dichiarando inizialmente di esserci andato alcuni giorni dopo l'assassinio di suo zio (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 10), per poi affermare di esserci andato il 12 maggio 2009, ovvero il giorno stesso dell'omicidio (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 12); che, in aggiunta, mal si comprende com'egli possa aver passato quasi due settimane, isolato in mezzo ad un bosco, assieme ad altri tre compagni d'armi e non Pagina 7

D-5049/2009 sapere nulla di loro (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pagg. 14 e 17); che, per sovrabbondanza, è illogico che il richiedente abbia liberato E._______ - il quale aveva promesso di realizzare qualsiasi suo desiderio (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 10) - e non sia poi fuggito assieme a lui, tutt'al più ch'egli era perfettamente a conoscenza delle possibili conseguenze di un tale gesto (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 16); che, infine, oltre ad essersi contraddetto sul tempo passato a P._______ dopo la fuga - una, segnatamente due settimane (cfr. verbale d'audizione del 2 luglio 2009 pagg. 4 e 10) - mal si comprende com'egli abbia deciso di lavorare per strada se temeva di essere arrestato dalla polizia (cfr. verbale d'audizione del 20 luglio 2009 pag. 18), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); Pagina 8

D-5049/2009 che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, possiede una formazione scolastica e un'esperienza professionale quale venditore, che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che Pagina 9

D-5049/2009 il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-5049/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM (in copia, n. di rif. N [...]) - X._______ Il giudice unico: Il cancelliere: Fulvio Haefeli Gionata Carmine Data di spedizione: Pagina 11

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