Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-5046/2010
Sentenza dell ' 8 marzo 2012 Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier, cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…), Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 giugno 2010 / N […]
D-5046/2010 Pagina 2
Fatti: A. Il (…), il ricorrente - cittadino iracheno di etnia curda, originario di B._______ nella provincia di Dohuk (Iraq) - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 14 aprile 2008, [di seguito: verbale 1] e 4 settembre 2008, [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato dall'Iraq per evitare la vendetta da parte della famiglia della compagna (di seguito: N.). In particolare, il richiedente avrebbe consumato un rapporto sessuale con N., promessa sposa ad un altro ragazzo, pochi mesi prima del matrimonio della ragazza. Dopo aver constatato la perduta verginità della donna, lo sposo l'avrebbe ripudiata, rimandandola presso la sua famiglia, dove sarebbe stata uccisa da un proprio fratello. La famiglia di N. sarebbe ora intenzionata a vendicarne l'onore. Secondo quanto affermato dall'interessato, in Patria non godrebbe di un'adeguata protezione da parte delle autorità locali. Al richiedente non sarebbe infine possibile fuggire in un'altra località irachena, in quanto, essendo curdo, rischierebbe di essere ucciso dalla maggioranza araba della popolazione. B. Con decisione del 16 giugno 2010, notificata al ricorrente il 18 giugno 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 12 luglio 2010 il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). D. In data 16 luglio 2010, il Tribunale ha comunicato all'insorgente che, giusta l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), poteva soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura.
D-5046/2010 Pagina 3 E. Con decisione incidentale del 20 gennaio 2011, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 PA, a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, riservandosi infine di decidere in seguito circa l'esenzione delle spese di giustizia. F. In data 20 gennaio 2011, il Tribunale ha anticipato al ricorrente che il proprio racconto appariva inverosimile, invitandolo nel contempo a presentare le proprie osservazioni in merito a quanto contestatogli. G. Tramite osservazioni del 17 febbraio 2011, il ricorrente ha fondamentalmente riconfermato quanto già espresso in sede di ricorso, postulando per l'accoglimento del ricorso.
Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA, nonché 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
D-5046/2010 Pagina 4 pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero palesemente le condizioni richieste per ottenere la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. L'UFM ha infatti ritenuto che il richiedente potrebbe beneficiare della protezione da parte delle autorità curde, in quanto in tali regioni esisterebbe un apparato giudiziario adeguato. Essendo la protezione della Svizzera sussidiaria a quella del Paese di origine, i timori di persecuzione invocati dal richiedente non sarebbero pertinenti in materia di asilo. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Detto Ufficio ha, altresì, considerato che né la situazione politica del Paese di origine, né altri motivi relativi al richiedente o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo in detto Paese. 5.2. Nel gravame, il ricorrente ribadisce innanzitutto i motivi della sua richiesta di asilo in Svizzera. In merito allo stato di sicurezza del proprio Paese, l'insorgente ammette che nel nord dell'Iraq la situazione non sia paragonabile a quella, peggiore, del resto del Paese. Sostiene tuttavia che vi sarebbero ancora grandi lacune nell'apparato giudiziario del Kurdistan e che persisterebbero maltrattamenti, torture ed arresti arbitrari. Da un rapporto del 2010 di Amnesty International sul Kurdistan, risulterebbe
D-5046/2010 Pagina 5 come resti molto radicato il problema dei delitti d'onore nella regione. Secondo il ricorrente, infine, la situazione altamente instabile dell'Iraq, Kurdistan compreso, non permetterebbe un rinvio ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 5.3. Con scritto del 17 febbraio 2011, il ricorrente ribadisce fondamentalmente quanto già avuto modo di riferire nel corso delle audizioni e nel merito del ricorso, ridimensionando tuttavia la propria relazione in pubblico con N. La stessa non sarebbe stata vissuta alla luce del sole, ma la coppia avrebbe invero cercato di non dare troppo nell'occhio. L'insorgente precisa inoltre di mantenere contatti periodici con la propria famiglia in Iraq, la quale gli avrebbe comunicato che un suo eventuale ritorno in Patria sarebbe pericoloso. 6. 6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI- CRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
D-5046/2010 Pagina 6 rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6.3. Le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Infatti, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti adotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda di asilo. In particolare, come già osservato nel merito della decisione incidentale del 20 gennaio 2011, il ricorrente ha affermato di non ricordare l'ultima volta che avrebbe visto N., limitandosi a dichiarare, in maniera del tutto vaga, che dalla fine della scuola l'avrebbe vista meno (cfr. verbale 2, pag. 6, Q 53). L'insorgente non ha saputo fornire il benché minimo dettaglio in merito alle circostanze in cui sarebbe venuto a conoscenza della data del matrimonio di N., affermando unicamente di avere ricevuto la notizia dai compagni di scuola, ma senza situarla nel tempo (cfr. verbale 2 pag. 6, Q 59-61). Non ha saputo indicare le circostanze dell'uccisione di N., specificando unicamente che la stessa sarebbe stata ammazzata da un fratello (cfr. verbale 2, pag. 7 Q 63, 68-71). Sono inoltre del tutto irragionevoli, alla luce di un ambiente culturale come quello iracheno, le dichiarazioni secondo cui la loro relazione sarebbe potuta continuare per ben undici anni, sebbene la stessa fosse a conoscenza di tutti. D'altronde, il ricorrente non è stato in grado di giustificare per quale motivo la famiglia di N., o quella del futuro sposo, non abbiano mai fatto nulla per interrompere la loro relazione (cfr. verbale 2, pag. 6, Q 52). È inoltre del tutto illogico che N., conscia del rischio che avrebbe corso perdendo la verginità prima del matrimonio, abbia deciso di avere il primo rapporto sessuale col ricorrente a soli due mesi prima del matrimonio, nonostante una relazione di undici anni. Risultano generiche e poco logiche anche le dichiarazioni del ricorrente in merito a tutto quanto sarebbe successo in seguito a tale avvenimento. A titolo esemplificativo, mal si comprende il motivo della fuga immediata, malgrado l'incertezza delle notizie che avrebbe ottenuto dai suoi amici, a maggior ragione tenuto conto del fatto che l'insorgente non ha mai dichiarato di avere subito alcuna minaccia o violenza concreta. È inoltre contraria ad ogni logica l'asserzione secondo cui il ricorrente sarebbe espatriato la sera stessa della notizia, non certa, dell'omicidio di N., senza nemmeno cercare un minimo di conferme in merito a quanto accaduto realmente (cfr. verbale 2, pag. 7, Q 72-76). Risulta del resto poco credibile l'affermazione secondo cui l'unica protezione offerta dalle autorità del proprio Paese sarebbe stata la detenzione
D-5046/2010 Pagina 7 a vita (cfr. verbale 1, pag. 5). D'altronde, lo stesso ricorrente si è in seguito contraddetto, affermando che avrebbe potuto rivolgersi alle autorità locali, le quali avrebbero potuto convocare le famiglie per trovare una soluzione, segnatamente un risarcimento in denaro o in natura (cfr. verbale 2, pag. 8, Q. 77-78). Quest'ultima dichiarazione, che smentisce quella resa nella prima audizione, prova inoltre come l'insorgente non abbia mai cercato aiuto presso le autorità locali. Visto tutto quanto sopra, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza prevista dall'art. 7 LAsi. 6.4. Di conseguenza, il ricorso in materia di riconoscimento della qual ità di rifugiato e concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733). 8. 8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr. Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 8.2. Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dal ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
D-5046/2010 Pagina 8 peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.3. 8.3.1. Inoltre, nel Nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Lo stato di sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese, come pure la situazione dei diritti dell'uomo, la quale è migliore rispetto alle zone del Sud e del centro dell'Iraq. Visto quanto precede, l'allontanamento nelle tre succitate provincie curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi non sposati, giovani e in buona salute, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e che vi disponga di una solida rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure relazioni con i partiti al potere (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8, pag. 65-73). 8.3.2. Il ricorrente ha vissuto a B._______, provincia di Dohuk, dal (…) sino alla data di espatrio (cfr. verbale 2, pag. 3, Q 9; verbale 1, pag. 1-2). Egli è giovane e dispone di una buona scolarizzazione avendo frequentato il (…) sino all'ultimo anno (cfr. verbale 1, pag. 2). Il ricorrente dispone altresì di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto segnatamente che, dalla morte del padre avvenuta nel (…), esso ha sempre vissuto a B._______ con lo zio paterno e la sua famiglia (cfr. verbale 1, pag. 2), con i quali mantiene tutt'ora regolari contatti telefonici (cfr. osservazioni del 17 febbraio 2011). In patria vivono inoltre il fratello maggiore a
D-5046/2010 Pagina 9 C._______, ed una zia paterna a D._______. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 8.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr). 8.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. In considerazione di quanto precede, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. 10.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente, o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.
D-5046/2010 Pagina 10 10.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano prive di probabilità di esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta. 10.3. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagine seguente)
D-5046/2010 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: