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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2010 D-4993/2010

19 luglio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,176 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4993/2010/riv/gam {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 luglio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Gabriela Freihofer, cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), alias E._______, nata il (...), Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 luglio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4993/2010 Visti: le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato il (...) in Sviz zera; i verbali d'audizione del 4 giugno 2010 e del 21 giugno 2010; la decisione dell'UFM del 5 luglio 2010, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 5 luglio 2010, inoltrato il 9 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 12 luglio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 12 luglio 2010; i documenti inviati il 9 luglio 2010 dalla Mongolia (cfr. timbro del plico inviato per espresso, data d'entrata 14 luglio 2010); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e Pagina 2

D-4993/2010 vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi ficazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) e che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, i ricorsi manifestamente fondati o infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scrit ti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, gli interessati (marito e moglie) hanno dichiarato di essere originari della Mongolia, con ultimo domicilio a F._______, rispettivamente in precedenza a G._______ e di essere espatriati il (...) (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti del 4 giugno 2010, pagg. 1 e 2); che essi hanno asserito di essere stati vittime di minacce e violenze da parte di persone che facevano pressione sul ricorrente (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 5-8 e verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 4 e 5); che, in particolare, il ricorrente, che all'epoca lavorava nell'azienda statale di metallurgia a G._______, sarebbe stato testimone di un furto avvenuto sul proprio luogo di lavoro nell'anno 2004; che egli, dopo aver denunciato il furto alla direzione dell'azienda, sarebbe stato licenziato ed in seguito a sua volta denunciato da un responsabile dell'azienda per furto (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 6); che, nel medesimo anno, l'insorgente sarebbe stato condannato, con altri due colleghi, ad una pena di un anno con la condizionale; che, qualche mese dopo, egli sarebbe stato riassunto nell'azienda e successivamente minacciato e malmenato dal fratello e da amici del responsabile dell'azienda succitato (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 6-8); che, il (…) 2004, quattro persone si sarebbero recate al domicilio dei ricorrenti e li avrebbero Pagina 3

D-4993/2010 picchiati (cfr. verbali d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 6- 8); che, in tale occasione e a causa delle percosse subite, la ricorrente avrebbe subito un ictus celebrale, dovendo essere curata regolarmente (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 6 e 7 e verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 8); che, essendosi trasferiti nel mese di (...) 2008 a F._______, il ricorrente è tornato a G._______ per ottenere degli attestati di lavoro e che, quel giorno, avrebbe subito delle minacce dal responsabile dell'azienda che all'epoca l'aveva denunciato (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 6 e 7); che, successivamente, il ricorrente avrebbe ricevuto una telefonata anonima e la ricorrente, il (…) 2010, sarebbe stata seguita e malmenata (cfr. verbale d'audizione della ri corrente del 4 giugno 2010, pagg. 7e8e verbale d'audizione del ricor rente del 4 giugno 2010, pagg. 6-8); che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nell'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, ha ritenuto che le al legazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti non sarebbero verosimili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, infatti, secondo l'UFM le dichiarazioni dei ricorrenti in merito all'aggressione subita presso il loro domicilio sarebbero state alquanto vaghe, come ad esempio per quanto concerne le descrizioni degli aggressori; che, inoltre, agli occhi dell'autorità inferiore, appare poco credibile che il ricorrente si sia recato una sola volta presso la polizia al fine di denunciare i fatti e che, tra l'altro, egli avrebbe solo accennato l'aggressione avvenuta al domicilio dei coniugi, senza menzionare i fatti precedenti a tale accaduto; che anche la ricorrente si sarebbe contraddetta in merito all'aggressione del (…) 2004; che, oltre a ciò, l'UFM ha considerato che l'aggressione subita dalla ri corrente il (...) 2010 sarebbe poco credibile, in quanto suo marito non l'avrebbe più accennata in occasione della seconda audizione e che tale fatto non sarebbe stato denunciato alla polizia; che, per di più, considerato lo stato di salute della ricorrente, appare poco credibile che essa non si sia presentata presso un medico o un ospedale dopo detta aggressione; Pagina 4

D-4993/2010 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, gli insorgenti hanno contestato che l'UFM non abbia considerato le allegazioni e le prove dei ricorrenti per fondare una decisione materiale in merito alla loro domanda d'asilo; che, riguardo ad alcuni elementi ritenuti dall'UFM per contestare la verosimiglianza delle dichiarazioni, i ricorrenti hanno allegato un eventuale errore di traduzione durante l'audizione - tra la parola "essermi dimesso" e "stato li cenziato" - e hanno inoltre sostenuto che altre presunte incongruenze si spiegavano dal periodo intercorso dai fatti, dallo stress e dalla durezza degli eventi; che hanno ribadito la verosimiglianza dei loro motivi d'asilo in quanto le loro allegazioni sarebbero dettagliate, concrete e coerenti; che, infine, i ricorrenti sostengono che il loro rinvio non potrebbe essere esigibile, poiché la loro vita in patria non sarebbe al si curo e considerati i problemi di salute della ricorrente, come pure l'assenza di mezzi finanziari per affrontare le cure se dovessero rientrare nel loro Paese; che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese processuali; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; Pagina 5

D-4993/2010 che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5, consid. 4c aa; GICRA 2003 n. 18); che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2005 n. 2, consid. 4.3; GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3); che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di par te non corroborate da elementi della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, segnatamente, gli insorgenti hanno reso dichiarazioni illogiche su punti essenziali del loro racconto; che basti rilevare, in primis, che non convince il comportamento di A._______, il quale si sarebbe limitato a denunciare soltanto la prima aggressione subita personalmente e quella presso il domicilio coniugale senza fornire alle autorità informazioni riguardo alle altre minacce o violenze subite in precedenza; che poco convince anche il fatto che, non avendo saputo più nulla da parte degli agenti di polizia, egli non abbia cercato di informarsi presso la stessa delle ragioni di tale assenza di novità, o meglio che l'avrebbe fatto ad una sola ripresa nel 2005 (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 7e8e verbale d'audizione del 21 giugno 2010, pag. 9), e che i ricorrenti non abbiano denunciato l'aggressione subita dalla signora D._______ il (...) 2010; che, inoltre, è altrettanto Pagina 6

D-4993/2010 poco credibile che essi non abbiano saputo fornire dei dettagli in meri to agli autori delle aggressioni; che, infatti, il ricorrente si è limitato a dichiarare che erano "corpulenti" e che uno di loro "portava l'abito tradizionale" (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 giugno 2010, pag. 7) per poi precisare, dopo insistenza da parte dell'interrogatore, che il loro viso era "un po' scuro di pelle" (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 giugno 2010, pag. 7); che, inoltre, il ricorrente, in oc casione della prima audizione ha menzionato una sola telefonata anonima (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 6) e, invece, in sede della seconda audizione, egli ha menzionato diverse chiamate (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 21 giugno 2010, pagg. 5, 8 e 9); che, per di più, gli insorgenti non hanno fornito alcun indizio idoneo e concreto a dimostrare che le autorità statali in loco non sarebbero in grado di proteggerli; che, in aggiunta, il ricorrente non ha saputo spiegare concretamente perché non ha più accennato l'aggressione subita dalla moglie il (...) 2010 (e di per sé l'avvenimento decisivo che li avrebbe spinti a lasciare il loro Paese), allegando semplicemente, confrontato a detta negligenza, di essersene dimenticato (cfr. diritto di essere sentito del 21 giugno 2010 [A 12/1]); che a riguardo di detta aggressione, considerato il danno celebrale che la ricorrente avrebbe subito nel 2004, appare alquanto illogico che essa non abbia consultato un medico o si sia resa in ospedale, dato che a causa della botta ricevuta sarebbe svenuta; che, confrontata a tale incoerenza, la ricorrente non ha saputo fornire una spiegazione plausibile (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 21 giugno 2010, pag. 7); che stupisce pure questo Tribunale che in merito alla condanna subita dal ricorrente, esso non sia perlomeno riuscito a provarla producendo copia della sentenza resa nei suoi confronti; che, peraltro, gli insorgenti non sono riusciti a fornire alcun dettaglio concreto o spiegazione credibile riguardo il loro racconto, oppure chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM; che, infatti, risulta assai in comprensibile che essi non siano stati in grado di dettagliare gli eventi del 2010 – avvenuti pochi mesi fa – che li hanno portati all'espatrio; che, pertanto e a titolo d'esempio, la giustificazione del periodo trascorso invocato in sede ricorsuale non merita tutela; che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 LAsi; Pagina 7

D-4993/2010 che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti, i ricorrenti sono ancora giovani, hanno una formazione ed il ricorrente avrebbe pure una lunga esperienza professionale quale operaio in una fabbrica di metallurgia (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 3 e verbale d'audizione del ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 3); che essi dispongono inoltre di un'importante rete famigliare in patria, dove vivono i loro due figli, nati Pagina 8

D-4993/2010 nel 1998, rispettivamente nel 2000, i genitori, eccezion fatta del padre del ricorrente, dei fratelli e delle sorelle di entrambi (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 3e4e verbale d'audi zione del ricorrente del 4 giugno 2010, pagg. 3 e 4); che, quo ai problemi di salute della ricorrente, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che essa non possa ottenere le cure mediche e necessarie in patria; che, infatti, ella sarebbe già stata curata e seguita nel suo Paese (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 4 giugno 2010, pag. 7); che, inoltre, ha dichiarato che riguardo al trattamento che beneficerebbe at tualmente in Svizzera, esso si limiterebbe all'assunzione di antidolorifi ci e calmanti (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 21 giugno 2010, pag. 9); che, per conseguenza, l'asserito stato di salute, alla luce della giurisprudenza vigente al riguardo, non potrebbe giustificare un'eventuale ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24); che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato de suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; Pagina 9

D-4993/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-4993/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrenti, tramite il Centro di registrazione e di procedura di H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax, per l'incarto N [...] con preghiera di notificare ai ricorrenti e di ritor nare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 11

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