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Bundesverwaltungsgericht 19.07.2010 D-4992/2010

19 luglio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,470 parole·~17 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4992/2010/dei {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 luglio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Carlo Monti; A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 luglio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4992/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 maggio 2010 in Svizzera; il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione dell'11 giugno 2010 e del 2 luglio 2010; la decisione dell'UFM del 2 luglio 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 9 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 12 luglio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 12 luglio 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); Pagina 2

D-4992/2010 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda, nato a B._______, nella provincia di Dohuk, e di essersi recato a C._______, Ninive, dopo essere stato espulso dalle forze armate dei peshmerga in data 5 maggio 2005, in quanto sospettato, oppure accusato di avere legami con un partito islamico (cfr. verbale d'audizione dell' 11 giugno 2010, pagg. 1-2); che egli avrebbe poi lasciato l'Iraq il 1° maggio 2010 per il fatto di es sere stato rapito nell'agosto 2005 e, dopo la sua liberazione, di avere ricevuto continuatamente delle telefonate anonime durante le quali gli sarebbe stato intimato dagli arabi di lasciare la loro zona e per il fatto che i suoi figli sarebbero spesso stati insultati da parte dei vicini; che il ricorrente e la sua famiglia si sarebbe recata in data 1° maggio 2010 a bordo di un Opel al valico di D._______ da dove avrebbero varcato il confine con la Turchia a piedi ove un loro amico di nome E._______ li avrebbe attesi e li avrebbe portati a casa sua a F._______; che dopo aver trascorso qualche ora nella dimora del suo amico sarebbe ripartito da solo e E._______ l'avrebbe accompagnato in auto ad Istanbul; che dal 2 al 10 maggio 2010 avrebbe soggiornato nell'appar tamento di un passatore per poi riprendere il suo viaggio a bordo di un Transport International Routier (TIR) con il quale sarebbe giunto in Italia il 16 maggio 2010, facendo un'unica sosta in Romania; che l'autista bulgaro l'avrebbe fatto scendere su un ponte insieme ad altri quattro curdi dal quale avrebbero raggiunto una fermata dell'autobus; che avrebbero quindi preso un autobus ed un taxi, oppure un autobus ed un treno per incontrare un loro contatto italiano a G._______; che sarebbero rimasti a casa di quest'ultimo per tre giorni dopo di che sarebbe giunto insie- Pagina 3

D-4992/2010 me agli altri a bordo di un auto nera in Svizzera il 19 maggio 2010 (cfr. verbale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 8); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali d'audizione, ed ha prospettato l'arrivo della sua carta d'identità nonché della documentazione concernente la sua attività svolta per i peshmerga e la sua espulsione entro non più di dieci giorni; che ha pure ribadito, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, quanto già di chiarato in sede d'audizione ed ha aggiunto che sarebbe espatriato solo nel 2010, in quanto avrebbe dovuto risparmiare il denaro per l'espatrio; che, infine, ha fatto valere la situazione precaria in Iraq come ostacolo al suo rinvio; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato Pagina 4

D-4992/2010 del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non aver mai pos seduto un passaporto ed ha prospettato l'arrivo della sua carta d'identità tra breve, che sarebbe, a suo dire, attualmente in possesso di sua moglie in Turchia; che in tal caso non lo soccorre la censura secondo cui l'UFM non gli avrebbe concesso il tempo necessario per produrre il documento succitato e nemmeno la dichiarazione presentata in sede d'audizione secondo cui non avrebbe potuto contattare subito sua moglie, in quanto non avrebbe avuto il suo numero di telefono ed avrebbe dovuto scopri lo per il tramite di un amico di E._______ e che dapprima avrebbe dovuto procurarsi il numero di telefono di tale amico tramite una persona in Svizzera dalla quale avrebbe scoperto che lo conosceva per caso (cfr. verbale d'audizione del 2 luglio 2010, pag. 3); che questo modo di procedere appare poco credibile, in quanto secondo l'esperienza di vita generale si può partire dal presupposto che sua moglie si organizzi in modo tale da rendere noto il suo recapito telefonico ad un suo famigliare, oppure a E._______; che, inoltre, se veramente avesse dovuto procurarsi il numero dell'amico di E._______, avrebbe senz'altro contattato direttamente il suo conoscente per scoprirlo e non si sarebbe limitato a far capo ad una semplice coincidenza; Pagina 5

D-4992/2010 che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assolutamente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto intrapreso tra la Turchia e la Svizzera; che nella prima audizione ha al legato di aver forse attraversato la Romania, mentre nella seconda ha affermato di aver capito di esser passato per la Romania e la Bulgaria, in quanto glielo segnalava il suo cellulare il quale mostrava la rete telefonica attiva in sovraimpressione (cfr. verbali d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 8 e del 2 luglio 2010, pag. 10); che, inoltre, non ha saputo indicare nemmeno la nazionalità della targa del TIR; che, peraltro, nella prima audizione ha dichiarato di aver preso un taxi, mentre nella seconda audizione avrebbe preso un treno per recarsi a G._______ (cfr. ibidem); che, in aggiunta, si è contraddetto sulla somma totale del viaggio indicando U$ 12000.- nella prima e U$ 13000.- nella seconda audizione (cfr. ibidem); che, per di più, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione in merito alle modalità del viaggio intrapreso; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto in Svizzera senza poter allegare alcun dettaglio preciso del viaggio tra la Turchia e la Svizzera, e senza aver mai subito alcun tipo di controllo; che argomentazioni come quelle addotte appaiono tutte assolutamente inattendibili; che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni di cui sopra, già var care il confine Schengen senza subire alcun controllo, risulta a tutt'oggi quantomeno difficoltoso; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; Pagina 6

D-4992/2010 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dall'Iraq per il fatto di essere stanco delle continue intimazioni da parte della popolazione araba a lasciare il loro territorio; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che nonostante il ricorrente sia stato rapito nell'agosto del 2005 ed avrebbe ricevuto numerose telefonate minatorie dopo la sua liberazione, egli è soltanto espatriato nel maggio del 2010, ossia dopo quasi cinque anni; che tale comportamento appare tanto più incomprensibile tenendo conto che, visto quanto allegato, a causa di tali eventi sua moglie ed i suoi figli sarebbero stati in sultati e che sarebbe espatriato solo nel maggio del 2010 per il fatto che in precedenza non avrebbe avuto il denaro necessario (cfr. verbale d'audizione del 2 luglio 2010, pag. 6); che, inoltre, non ha neanche tentato di cambiare il suo numero di telefono dichiarando genericamente che i suoi persecutori sarebbero venuti a conoscenza del suo nuovo numero (cfr. ibidem); che, peraltro, interrogato sul fatto che Pagina 7

D-4992/2010 avrebbe potuto recarsi a B._______ da suo padre e dai suoi fratelli, egli ha dichiarato che i membri del Partîya Demokrata Kurdistan (PDK) lo perseguiterebbero perché l'avrebbero espulso ritenendolo un informante di un altro partito a causa di due cugini che ne farebbero parte; che, tuttora, non ha presentato il decreto di espulsione per dimostrare tale allegazione nonostante l'abbia prospettato (cfr. verbale d'audizione del 2 luglio 2010, pagg. 2, 7 e 8); che in tale ambito si è pure contraddetto allegando dapprima di essere stato sospettato di spionaggio per poi cambiare versione ed indicare di essere stato accusato formalmente di spionaggio (cfr. ibidem); che se realmente fosse stato accusato di essere una spia, non avrebbe di certo subito soltanto l'espulsione dalle forze armate dei peshmerga; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.); che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; Pagina 8

D-4992/2010 che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, in merito alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è miglio re rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e gio vani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5, consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8); che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e possiede una formazione scolastica di base, in quanto ha frequentato, la scuola primaria sino alla terza elementare (cfr. verbale d'audizione del 2 luglio 2010, pag. 4); che egli inoltre ha pure una buona esperien za professionale come militare professionale ed imbianchino (cfr. ver- Pagina 9

D-4992/2010 bale d'audizione dell'11 giugno 2010, pag. 2); che egli ha ancora i genitori, tre fratelli e due sorelle a B._______ (Duhok) (cfr. ibidem, pag. 4); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una discreta rete sociale in patria; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; Pagina 10

D-4992/2010 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-4992/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento); - all'UFM, H._______ con ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (per l'incarto N [...]; allegato: copia del ricorso del 25 giugno 2010, per corriere interno; in copia); - I._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12

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