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Corte IV D-4974/2020
Sentenza d e l 4 dicembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Lorenz Noli, cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti A._______, nato l’(…), Iraq, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 2 settembre 2020 / N (…).
D-4974/2020 Pagina 2 Visto: la domanda d’asilo che A._______ ha depositato in Svizzera il 30 dicembre 2009 e la decisione dell’allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione; SEM) del 29 giugno 2009, con cui detta autorità non è entrata nel merito della stessa, la seconda domanda d’asilo che l’interessato ha depositato in Svizzera il 14 dicembre 2015 e la decisione del 17 ottobre 2017 per mezzo della quale la SEM la ha respinta pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, ammissibile e possibile, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) D-6490/2017 del 27 dicembre 2017 che dichiarava inammissibile il ricorso interposto avverso la decisione del 17 ottobre 2017 in quanto formalmente carente e non regolarizzato entro il termine suppletorio, lo scritto indirizzato da A._______ alla SEM il 23 luglio 2020 e per il cui tramite egli ha richiesto la rivalutazione della domanda d’asilo riportando innanzitutto i punti salienti della sua esistenza ed adducendo dipoi nuove circostanze riguardanti la congiuntura nel suo Paese d’origine (aumento della tensione susseguente all’uccisione del generale Soleimani) e la sua situazione personale (perdita della fede nell’Islam e consequenziali problematiche con i famigliari), l’ulteriore decisione della SEM del 2 settembre 2020 (notificata l’8 settembre 2020; cfr. atto SEM elettronico 5/2) e con cui quell’autorità, dopo aver qualificato le richiesta quale ulteriore domanda d’asilo (domanda multipla), la ha respinta, fissando al richiedente un nuovo termine di partenza e riscuotendo un emolumento di CHF 600.–, il ricorso del 7 ottobre 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; rubricato 8 ottobre 2020) con il quale A._______ ha richiesto l’annullamento di quest’ultimo provvedimento e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine di essere ammesso provvisoriamente per causa d’inesigibilità ed inammissibilità; contestualmente e con protestate spese e ripetibili, la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
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e considerato che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che una richiesta per mezzo della quale vengono invocati dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura dell’ultima procedura d’asilo configura di principio una nuova domanda d’asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3; 2014/39 consid. 4; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1); che si tratta in particolare dei casi in cui vengono fatti valere dei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d’origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6; sentenza del Tribunale GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1, D-872/2020 consid. 4.2 e rif. citati); che la LAsi, con l’art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e d’allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto; che si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo
D-4974/2020 Pagina 4 e che la legge designa come “domande multiple” (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3); che non v’è motivo per scostarsi da tali principi anche allorquando il richiedente abbia già depositato più di una domanda d’asilo in precedenza (cfr. D-872/2020 consid. 4.2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione l’autorità inferiore ha ritenuto che il peggioramento della congiuntura securitaria nel Paese d’origine dell’insorgente sarebbe riconducibile alla situazione generale ivi presente e non lascerebbe trasparire alcuna intenzione di causargli pregiudizi per uno dei motivi enumerati all’art. 3 LAsi; che i dissensi con i famigliari susseguenti al maturato distacco dalla fede musulmana non costituirebbero un nuovo motivo e non
D-4974/2020 Pagina 5 sarebbero determinanti in materia d’asilo in quanto già in precedenza l’interessato avrebbe riferito circa l’esistenza un rapporto problematico pur riuscendo a cavarsela da solo, che con ricorso l’insorgente precisa innanzitutto i termini del suo disinteressamento al credo islamico, contestualizzandola per la prima volta rispetto ad un suo avvicinamento al cristianesimo; ch’egli sottolinea quindi come l’apostasia in Iraq sia vietata dalla legge e severamente punita; che i suoi stessi famigliari, al corrente della conversione, non esiterebbero a denunciarlo e/o ad attentare alla sua incolumità fisica senza timore di essere perseguiti dalle autorità; che in definitiva, il ricorrente ritiene che la sua vita sarebbe seriamente minacciata nell’eventualità di un rientro nel Paese natale; che la decisione della SEM si baserebbe su di un accertamento inesatto ed incompleto delle sue allegazioni, che sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo, il solo aspetto contestato è pertanto il fatto di sapere se il disinteressamento per la fede islamica e la pretesa conversione al cristianesimo, da intendersi quale motivo soggettivo insorto dopo la fuga (art. 54 LAsi), possa giustificare o meno un fondato timore di esposizione a pregiudizi nel caso di un rientro in patria, che a tale quesito va risposto negativamente, che in primo luogo si constati come l’insorgente non abbia fornito alcun mezzo di prova a sostegno della sua conversione né abbia sostanziato in modo concludente il suo interessamento alla fede cristiana; ch’egli ha omesso ogni riferimento diretto a tale questione con la sua richiesta del 23 luglio 2020 e lungo tutto il decorso della procedura di prima istanza, conclusasi con l’emanazione della decisione del 2 settembre 2020; che è solo in sede ricorsuale e vedendosi respingere la terza domanda d’asilo ch’egli ha introdotto la tematica, cosa che lascia forti dubbi già quanto all’autenticità della conversione, che per sovrabbondanza, si osservi come la situazione dei cristiani regione autonoma del Kurdistan iracheno sia da considerarsi di principio sicura; che in tutti e tre i cantoni curdi stanziano estese comunità cristiane e non giungono segnalazioni di atti di violenza nei loro confronti da parte delle autorità; che la legge irachena non rende punibile la conversione dall’islam al cristianesimo; che sebbene gli ex-musulmani che si sono convertiti al cristianesimo debbano confrontarsi con episodi di intolleranza e discriminazione, compresa la stigmatizzazione nell’ambiente famigliare, non vi
D-4974/2020 Pagina 6 sono ad ogni modo gli estremi per ammettere un rischio di esposizione a persecuzioni rilevanti per l’asilo per tale motivo, tanto più che le autorità delle province autonome risultano in linea di principio disposte e in grado di proteggere tali categorie di persone (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale E-6126/2018 del 19 maggio 2020 consid. 7.3.2 con rif., D-830/2020 del 6 aprile 2020, D-6046/2018 del 9 maggio 2019 consid. 7.4, E-5400/2017 del 9 ottobre 2017 consid. 5.3, E-6267/2016 del 2 novembre 2016 consid. 4), che così, il ricorrente, al quale non possono in ogni caso essere ricondotte attività di proselitismo, in quanto uomo giovane, sarà anche in grado di evitare ogni possibile ostilità da parte della sua famiglia più stretta, rispetto alla quale egli ha d’altro canto già asserito essersi emancipato (cfr. sentenza E-6126/2018 consid. 7.3.3, decisione impugnata, pag. 4), che non si riscontrano in specie altri motivi atti giustificare il riconoscimento di un fondato timore di esposizione a pregiudizi rilevanti per l’asilo, che per quanto concerne la questione del il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
D-4974/2020 Pagina 7 che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, l’autorità di prima istanza ha ritenuto dati i suesposti presupposti, che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa; che la situazione in Iraq non militerebbe in favore di un suo rientro nella dignità e nella sicurezza, anche per via del peggioramento della situazione nelle province del Kurdistan iracheno; che peraltro, non sarebbe stata considerata correttamente la situazione medica dell’interessato, che si riserva di introdurre un certificato medico adeguato in relazione alle terapie da seguire, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso l’Iraq, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che il Tribunale ha d’altro canto già avuto modo di confermare che l’esecuzione dell’allontanamento verso la regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 6.3.2), che l’ammissibilità è così data, che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale considera che le provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. precitata sentenza E- 3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5),
D-4974/2020 Pagina 8 che tuttavia, in virtù della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze D-233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 settembre 2017 consid. 7.4), che in ossequio a tale giurisprudenza, l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete sociale in loco (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3), che nonostante il presunto peggioramento della situazione di cui si prevale l’insorgente, tale giurisprudenza è tutt’ora attuale (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-7378/2018 del 24 settembre 2020 consid. 8.4.1), che in concreto il ricorrente proviene da Dohuk; che egli è giovane e dispone di una formazione completa e di esperienza lavorativa (cfr. atto SEM B3/11, pag. 3), che l’insorgente, nonostante lo abbia prospettato, ad oggi non ha addotto alcuna documentazione medica a sostegno dei presunti problemi di salute peraltro segnalati solo nel gravame e non specificati in alcun modo, per il che, si può partire dall’assunto che goda di buona salute (cfr. secondo il senso le sentenze del Tribunale D-8014/2016 del 2 ottobre 2017 consid. 3.5, E-1117/2017 del 18 maggio 2017 consid. 5.2, E-2022/2015 del 28 aprile 2017 consid. 3.5), che questi dispone altresì di un’ampia rete famigliare in patria (cfr. atto SEM B3/11, pag. 3), seppur dichiari che la sua stessa famiglia lo rifiuterebbe da quando avrebbe smesso di credere e praticare la fede islamica, che a tal riguardo si osservi come il senso della necessità quanto all’esistenza di una rete sociale sia inteso a scongiurare che l’interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell’impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nella regione (cfr. sentenza del Tribunale D- 5952/2018 del 18 marzo 2020; DTAF 2008/5 consid. 7.5.8),
D-4974/2020 Pagina 9 che in questo stesso senso ed a prescindere dalla reale entità dei rapporti con i famigliari più stretti, non v’è però da temere che in concreto l’insorgente finisca per trovarsi in una tale situazione, visto segnatamente ch’egli risulta essere riuscito a provvedere autonomamente al suo sostentamento in precedenza (cfr. atto SEM B17/16 pag. 3) e che, per sua stessa ammissione, dispone di ulteriori parenti e ad amici nell’Iraq del nord (cfr. atto SEM B17/16 pag. 6, 11), che essendo dunque riuniti nel complesso i presupposti di cui alla succitata giurisprudenza, si deve concludere quanto all’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che, di conseguenza la querelata decisione va confermata anche per quanto concerne la valutazione circa l’insussistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, che la SEM non ha così violato il diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va respinto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese da considerarsi priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: