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Bundesverwaltungsgericht 25.09.2014 D-4974/2014

25 settembre 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,444 parole·~12 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 11 luglio 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4974/2014

Sentenza d e l 2 5 settembre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker ; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (…), Tunisia, c/o Untersuchungs- und Strafgefängnis, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 11 luglio 2014 / (…).

D-4974/2014 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera in data 26 maggio 2014; la decisione dell'UFM dell'11 luglio 2014, notificata il 3 settembre 2014 (cfr. avviso di notifica agli atti), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell' interessato verso l'Italia; il ricorso del 5 settembre 2014, inoltrato il 3 settembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 9 settembre 2014) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale il ricorrente ha, secondo il senso, concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo; la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 19 settembre 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒ c e art. 52 PA; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5);

D-4974/2014 Pagina 3 che, di conseguenza, le conclusioni tendenti al riconoscimento della qualità di rifugiato e alla concessione dell'asilo sono inammissibili; che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento; che, prima di applicare la precitata disposizione, l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III; cfr. nota di risposta del 14 agosto 2013 del Consiglio federale alla Commissione europea relativa all'accettazione del Regolamento Dublino III previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali entro il 3 luglio 2015); che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, l'UFM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione; che, ai sensi dell'art. 3 n. 1 del Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15); che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all' art. 7 n. 1 del Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri); che, giusta l'art. 3 n. 2 del Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che se sussistono delle carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:

D-4974/2014 Pagina 4 CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente; che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale in forza del suddetto Regolamento è tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a del Regolamento Dublino III); che gli obblighi di cui all'art. 18 n. 1 lett. c–d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 n. 2 del Regolamento Dublino III); che, giusta l'art. 17 n. 1 del Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete; che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che il ricorrente nel 2006 è entrato nel territorio italiano a Lampedusa dove gli sono state rilevate le impronte digitali; che lo stesso è stato incarcerato più volte in Italia per traffico di stupefacenti; che, in particolare, egli è stato rilasciato dalla prigione di B._______ in data (…) (cfr. atti A8/2 e A9/5); che tale circostanza è stata confermata dal ricorrente stesso (cfr. verbale d'audizione del 30 maggio 2014 [di seguito: verbale], pagg. 5 e 6); che il 2 giugno 2014, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 n. 1 del Regolamento Dublino III una richiesta, fondata sull'art. 13 par. 2 del Regolamento Dublino III, di presa in carico; che il 10 luglio 2014, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della succitata disposizione del Regolamento Dublino III;

D-4974/2014 Pagina 5 che, pertanto, L'Italia ha riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in oggetto; che, come visto, il ricorrente ha ammesso di essere stato interpellato in Italia; che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data; che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 n. 2 2a frase del Regolamento Dublino III); che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni; che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]); che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr. segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – che la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da

D-4974/2014 Pagina 6 carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09); che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 n. 2 2a frase del Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie; che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura; che, infatti, nel ricorso l'insorgente afferma che in Italia non avrebbe ottenuto un lavoro né un alloggio; che, pertanto, sarebbe costretto a spacciare droga; che, inoltre, egli sarebbe tossicodipendente e prenderebbe medicamenti per combattere la propria dipendenza; che, tuttavia, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese; che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza; che, in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia; che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione; che, per quanto concerne i propri problemi di tossicodipendenza, si rileva che l'Italia dispone senz'altro di adeguate strutture per la cura delle dipendenze; che, inoltre, l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria

D-4974/2014 Pagina 7 assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 n. 1 e 2 della citata direttiva); che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 del Regolamento Dublino III; che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a Oasi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10); che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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(dispositivo alla pagina seguente)

D-4974/2014 Pagina 9 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-4974/2014 — Bundesverwaltungsgericht 25.09.2014 D-4974/2014 — Swissrulings