Corte IV D-4932/2010/pen {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 luglio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Martin Zoller, giudice; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 luglio 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4932/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data (...) e il relativo rapporto, i verbali d'audizione del 4 giugno 2010 (di seguito: verbale 1) – durante il quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito al risultato dell'esame osseo e al giudizio secondo cui esso è maggiorenne – e del 5 luglio 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 5 luglio 2010, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 7 luglio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 8 luglio 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Pagina 2
D-4932/2010 federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere nato il (...), rispettivamente di avere (...) anni, e di essere originario di B._______, nell'C._______ (Nigeria) e di aver avuto domicilio a D._______ dall'età di (...) anni circa sino al suo espatrio nel mese di (...) del 2008, che, nel mese di (…) o (…) 2007 rispettivamente nel 2008, i suoi genitori adottivi sarebbero deceduti in un incidente d'auto; che i suoi zii adottivi, di nome E._______ e F._______, sarebbero andati a casa dell'interessato dicendogli che era figlio adottivo e che, di conseguenza, doveva lasciare la casa in cui viveva, cosa che l'interessato avrebbe rifiutato; che, circa nel mese di (…) 2007, i suddetti parenti sarebbero tornati da lui per intimargli nuovamente di lasciare la casa – mostrandogli, inoltre, un documento secondo cui era figlio adottivo – e avrebbero minacciato di ucciderlo se non l'avesse fatto; che, un giorno, tornando da scuola, circa due mesi rispettivamente quattro mesi dopo il decesso dei suoi genitori, una macchina nera, con a bordo due persone, l'avrebbe investito procurandogli una frattura alla (...), ciò che avrebbe reso necessario un suo ricovero in ospedale, dove sarebbe rimasto due mesi; che, in seguito, il medico che l'avrebbe curato e a cui avrebbe raccontato il suo problema, l'avrebbe ospitato per due settimane e l'avrebbe aiutato – tramite un suo amico – ad espatriare in Europa; che l'interessato sarebbe stato condotto a G._______, da dove – dopo tre settimane – avrebbe preso una nave e viaggiato per sei o sette mesi; che sarebbe arrivato in Francia, in un luogo a lui sconosciuto, dal quale avrebbe preso, in seguito, un treno per H._______ (Spagna), dove sarebbe rimasto tre mesi; che da H._______ avrebbe preso un treno per I._______ (Francia), avrebbe cambiato treno a J._______ (Italia), sarebbe arrivato a K._______ (Svizzera) e dopo essere stato Pagina 3
D-4932/2010 controllato dalle guardie di confine al valico "L._______ - stazione" si sarebbe infine recato a L._______, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 5 luglio 2010, l'UFM ha in primis ritenuto che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, avendo fornito dichiarazioni incoerenti relative all'età allegata, non avendo saputo indicare l'età dei propri genitori al momento del loro decesso, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame osseo come pure ritenute le circostanze del viaggio, l'assenza di un motivo giustificativo per la mancata presentazione di documenti e l'infondatezza dei suoi motivi d'asilo; che, di conseguenza, esso sarebbe stato considerato maggiorenne e l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia; che, inoltre, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, in primis l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità; che, innanzitutto, egli ribadisce di non aver mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità, in quanto in Nigeria non vi sarebbe l'esigenza di avere siffatti documenti, nonché sarebbe stato troppo giovane per poterli ottenere e non gli sarebbe possibile ottenerli ora che si trova in Svizzera a causa di un'ordinanza che gli precluderebbe la possibilità di rivolgersi ad un'Ambasciata, vietando ai richiedenti d'asilo di prendere contatto con le autorità del proprio Paese; che, peraltro, il ricorrente conferma le modalità nelle quali si sarebbe svolto il suo viaggio; che, Pagina 4
D-4932/2010 in secondo luogo, sarebbe arbitraria la decisione dell'UFM di ritenerlo maggiorenne; che, in particolare, conferma di avere (...) anni ed eventuali incongruenze nelle sue allegazioni relative alla sua età, non condurrebbero a ritenere che quest'ultima sia diversa da quella dichiarata; che, inoltre, potrebbe essersi confuso su alcune date; che, peraltro, sostiene che nell'esame osseo siano stati commessi errori, perché lui avrebbe veramente (...) anni, come dimostrerebbe il suo aspetto fisico; che, peraltro, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, infatti, egli fa valere di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i suoi motivi d'asilo; che, infine, il suo allontanamento in Nigeria non sarebbe ragionevolmente esigibile, visto che la sua vita sarebbe in pericolo e la situazione in detto Paese non sarebbe sicura, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito come pure l'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali [OAsi 1, RS 142.311], per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età ed egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio; che, infatti, il ricorrente ha affermato Pagina 5
D-4932/2010 di aver iniziato la scuola nel (...), adducendo di avere avuto in quel momento (...) anni, ciò che – secondo un semplice calcolo – porta a credere che sia nato nel (...) e non nel (...) – (cfr. verbale 1, pag. 2); che l'insorgente ha affermato di avere avuto (...) o (...) anni quando i suoi genitori adottivi sarebbero deceduti, ovvero nel (…) 2007, per poi smentirsi ed allegare di averne avuti (...) o (...) (cfr. ibidem), allorché, se la data di nascita da lui avanzata corrispondesse al vero, esso avrebbe dovuto averne (...); che, in aggiunta, il ricorrente non è stato in grado nemmeno di indicare l'età dei suoi genitori al momento del loro decesso (cfr. verbale 1, pag. 3); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose e contraddittorie – su punti essenziali della vita del ricorrente e dei suoi genitori – risulta assolutamente impossibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è proprio la sua data di nascita e che, pertanto, quest'ultima sia verosimile; che, d'altronde, egli ha affermato di aver appreso tale data alla lettura del certificato di adozione (cfr. verbale 2, pag. 3, D9), senza tuttavia fornire allegazioni lineari riguardo alle circostanze in cui ne avrebbe preso conoscenza; che, infatti, ha affermato dapprima in modo vago che l'avrebbe visto sul tavolo (cfr. verbale 1, pag. 4) e, in seguito, che i suoi zii adottivi glielo avrebbero mostrato (cfr. verbale 1, pag. 5); che, alla luce di queste considerazioni, v'è ragione di concludere che l'età dichiarata dal ricorrente è inverosimile; che, peraltro, il ricorrente non ha apportato alcun documento d'identità a comprova della sua minor età, limitandosi a mere affermazioni stereotipate, non corroborate da alcun elemento concreto; che, in siffatte condizioni, l'esame osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, e le risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età, che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie, unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso pagg. 2-3), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, Pagina 6
D-4932/2010 per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione alla mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorre il ricorrente l'allegazione ricorsuale secondo cui egli non avrebbe mai posseduto un documento d'identità; che tale ragione non rappresenta un motivo scusabile ai sensi della legge; che, inoltre, non vi è alcun'indicazione che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'ottenimento di documenti, in quanto esso afferma di non aver preso contatto con nessuno da quando ha lasciato la Nigeria (cfr. verbale 1, pag. 5), ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, peraltro, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, infatti, non può corrispondere alla realtà dei fatti che il ricorrente, da un lato, abbia viaggiato per sei o sette mesi a bordo di una nave, (cfr. verbale 1, pagg. 7-8) e, dall'altro, abbia vissuto per tre mesi a H._______, senza essere in grado di fornire alcuna informazione precisa sulle circostanze del suo viaggio d'espatrio, segnatamente, per esempio, la durata precisa del tragitto in nave, gli Pagina 7
D-4932/2010 Stati dove la nave avrebbe fatto tappa e la località in cui sarebbe sbarcato oppure l'indirizzo dove avrebbe soggiornato a H._______ (cfr. verbale 1, pag. 7), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai parenti (suoi zii) dei suoi defunti genitori adottivi, dopo essere stato intenzionalmente investito da un'automobile, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), Pagina 8
D-4932/2010 che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che l'insorgente non ha apportato alcun chiarimento in merito alle sue allegazioni incongruenti e vaghe vertenti proprio su punti essenziali della sua vicenda a fondamento della sua domanda d'asilo, tra i quali ad esempio le date precise in cui i fatti invocati sarebbero avvenuti, segnatamente, il decesso dei suoi genitori adottivi (cfr. verbale 1, pag. 6 a confronto con verbale 2, pagg. 2-3, D9, D11 a D14), le visite minacciose dei suoi zii adottivi (cfr. verbale 1, pag. 6 a confronto con verbale 2, pag. 3, D22 e D26) e l'invocato tentato omicidio nei suoi confronti su commissione degli stessi (cfr. verbale 1, pag. 6 a confronto con verbale 2, pag. 5, D28 a 31); che, inoltre, l'insorgente si è contraddetto sulla data del suo espatrio (cfr. verbale 1, pag. 1 a confronto con verbale 1, pag. 6); che, peraltro, il ricorrente, nella maggior parte dei casi, non è stato in grado di collocare nel tempo gli avvenimenti resi dando delle indicazioni temporali lacunose; che, trattandosi di fatti risalenti agli anni 2007 - 2008, non si giustificano tali lacune, che, in considerazione di quanto precede, v'è ragion di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, senza che sia necessario evocare altri elementi inconsistenti del suo racconto, che, ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti evocati, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti , tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese (cfr. verbale 1, pag. 7), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, Pagina 9
D-4932/2010 che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5, 6, 5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che, peraltro, il ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso, che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), Pagina 10
D-4932/2010 che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, gode di una certa formazione scolastica, avendo frequentato la scuola primaria e secondaria (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, non v'è ragione di non ritenere che egli disponga in patria di una rete familiare e sociale, vista l'inverosimiglianza del suo intero racconto e ritenuto che ha vissuto in questo Paese sin dalla nascita; che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, Pagina 11
D-4932/2010 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12
D-4932/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di L._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di L._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - M._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13