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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2008 D-4917/2008

14 ottobre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,572 parole·~13 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4917/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 ottobre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______, Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 luglio 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4917/2008 Fatti: A. Il 10 giugno 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, d'essere espatriato il 21 maggio 2007 per il timore d'essere picchiato oppure ucciso per aver investito con un'automobile il suo socio, ferendolo alla gamba. Si sarebbe recato in Ucraina, dove avrebbe vissuto legalmente, munito del proprio passaporto, fino al 2 giugno 2008, dopodiché, passando dall'Austria e dalla Francia, sarebbe entrato in Svizzera, il 7 giugno 2008. B. Il 21 luglio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 25 luglio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, l'ottenimento dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 28 luglio 2008, il C._______ consegna, nelle mani del ricorrente un pacco con codice d'invio D.______. Tale consegna è avvenuta successivamente ad un primo tentativo infruttuoso, in data 14 luglio 2008. E. Il 4 agosto 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Inoltre, al richiedente è stato concesso un termine Pagina 2

D-4917/2008 entro l'8 agosto 2008 per inoltrare la carta d'identità menzionata nel ricorso. F. Tramite fax del 6 agosto 2008, l'UFM comunica a questo Tribunale che il ricorrente è scomparso dal Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (CRP) in data 3 agosto 2008. G. Tramite fax del 14 agosto 2008, l'UFM trasmette a questo Tribunale copia dello scritto del 4 agosto 2008, da parte del Ministero pubblico del Cantone Ticino all'UFM, con il quale gli comunica che il ricorrente è in stato di detenzione. H. Il 19 agosto 2008, il TAF ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. I. Il 29 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. J. Il 22 settembre 2008, il TAF ha invitato nuovamente il ricorrente ad inoltrare entro il 2 ottobre 2008 un eventuale documento d'identità contenuto nell'invio postale con codice D._______, menzionato nel gravame. Entro lo stesso termine al ricorrente è stata concessa la possibilità d'inoltrare l'atto di replica. A tale invito, non v'è stata fino ad oggi alcuna reazione da parte del ricorrente. K. Tramite fax dell'8 ottobre 2008 l'UFM conferma che al CRP non è rimasto alcun oggetto personale del ricorrente, in particolare nessun documento, dopo la sua carcerazione. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Pagina 3

D-4917/2008 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Dall'altro lato, ha ritenuto siccome inconsistenti e contraddittorie le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente. Il ricorrente si sarebbe contraddetto sul momento in cui la società con il suo socio sarebbe terminata, ovvero nel gennaio 2007, oppure nel maggio 2007. Inoltre, ha dichiarato in un primo tempo di essere venuto alle mani con il socio, mentre, in seguito, ha affermato di essere stato picchiato dai cugini del socio. Peraltro, la minaccia di licenziamento nei confronti di sua madre, menzionata nell'audizione sulle generalità, sarebbe divenuta una proposta di pensionamento nell'audizione federale diretta. Infine, si sarebbe contraddetto sui motivi della sua partenza dall'Ucraina, allegando nell'audizione sulle generalità di aver lasciato l'Ucraina, perché non avrebbe guadagnato abbastanza, per poi dichiarare nell'audizione federale diretta che gli amici del suo socio l'avrebbero scoperto in Ucraina. L'autorità inferiore ha altresì Pagina 4

D-4917/2008 considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha dichiarato, in sostanza, che sua moglie gli avrebbe spedito la sua carta d'identità via C._______, con codice d'invio D._______. Inoltre, avrebbe appreso che tale pacco sarebbe stato oggetto d'un tentativo infruttuoso di consegna al CRP. Peraltro, con la succitata compagnia sarebbe stato convenuto un successivo tentativo di consegna il 28 luglio 2008. Egli afferma quindi di volere inviare la carta d'identità contenuta nel pacco, non appena ricevuta. Inoltre, il ricorrente ha allegato di correre gravi rischi e di non avere accesso ad alcuna protezione da parte delle autorità nel suo Paese, in quanto sarebbe coinvolto nella sua vicenda anche l'ex governatore della regione di Imereti. Peraltro, l'insorgente ha asserito che, a causa dei suoi problemi, sua madre sarebbe stata licenziata e suo padre sarebbe stato picchiato duramente. Per di più, avrebbe dovuto lasciare sua moglie, i suoi figli e la sua casa. Infine, il ricorrente, allega di aver esposto nel dettaglio la sua vicenda e che dovrebbe essere considerata come verosimile. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non Pagina 5

D-4917/2008 sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, va rilevato che il ricorrente non ha ancora presentato in sede di ricorso né il suo passaporto, né la sua carta d'identità, nonostante questo Tribunale gli abbia dato la possibilità di versare la stessa agli atti, concedendogli um ampio margine temporale fino al 2 ottobre 2008. Non v'è, pertanto, ragione di ritenere che, se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per produrre tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Giova inoltre rilevare che il ricorrente dispone del contenuto dell'invio postale citato nel ricorso sin dal 28 luglio 2008. Per di più, visto il tempo trascorso da tale data e nella denegata ipotesi che l'invio postale precitato contenga davvero la carta d'identità dell'insorgente, il TAF è portato a ritenere che al ricorrente faccia difetto la volontà di presentare detto documento in sede di ricorso. In considerazione di quanto precede, questo Tribunale costata che il richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge. Pertanto, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito. 8. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una Pagina 6

D-4917/2008 diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente in sede di ricorso non s'è espresso in relazione alle contraddizioni rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto riguarda il racconto da lui esposto nel corso della procedura di prima istanza. Ciò non può che comprovare la conclusione dell'UFM circa l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inconsistenti e contraddittorie, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto Pagina 7

D-4917/2008 nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008 negoziato tramite l'Unione Europea da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché Pagina 8

D-4917/2008 art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-4917/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 10

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