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Bundesverwaltungsgericht 24.01.2011 D-489/2011

24 gennaio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,163 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 gennaio 2010

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-489/2011 Sentenza del 24 gennaio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Ghana, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 gennaio 2010 / N […].

D-489/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, i verbali d'audizione del 5 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 13 gennaio 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 13 gennaio 2011, notificata oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dal ricorrente il 14 gennaio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 17 gennaio 2011, lo scritto del ricorrente del 19 gennaio 2011, lo scritto dell'insorgente del 21 gennaio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,

D-489/2011 Pagina 3 che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino ghaneano, di etnia ashanti e di aver vissuto a B._______ (Ghana) dalla sua nascita fino al 2001 e in seguito a C._______ (Ghana), fino al suo espatrio avvenuto l'8 settembre 2010, rispettivamente l'8 novembre 2010, a seconda della versione, che il ricorrente ha affermato di essere espatriato, da una parte, per il timore di essere ucciso dal padre della sua compagna (di seguito: S.), dopo che quest'ultima si sarebbe suicidata nella casa dell'insorgente, e d'altra parte, perché teme di essere arrestato ed incolpato ingiustamente della sua uccisione, che, nella decisione del 13 gennaio 2011, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Ghana nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal ricorrente sarebbero inverosimili siccome illogiche e vaghe, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione del ricorrente a persecuzioni in caso di rientro in Ghana, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM ribadendo in sostanza le allegazioni rese durante le audizioni; che, in particolare, fa valere che il suo comportamento dopo la scoperta del cadavere di S. non sarebbe illogico, in quanto essendo quest'ultima già morta, non avrebbe avuto alcun senso chiamare i soccorsi; che, in aggiunta, uno dei motivi per cui l'UFM ha considerato vaghe le sue allegazioni, ovvero il fatto di non aver esplicitato per quale crimine teme di essere condannato, sarebbe insensato, in quanto, oltre a non essere stata formulata nessuna domanda precisa in merito, sarebbe stato evidente che si trattava di omicidio; che, inoltre, ammette di avere appreso di essere ricercato solo indirettamente, ma che tali informazioni corrisponderebbero pienamente ai suoi timori e quindi non avrebbe avuto motivo di dubitarne; che le sue dichiarazioni sarebbero attendibili come pure molto circostanziate e il suo racconto privo di contraddizioni; che, pertanto, l'insorgente sostiene che le sue allegazioni sarebbero da considerarsi verosimili; che, peraltro, vi sarebbero indizi di persecuzioni che avrebbero dovuto indurre l'UFM ad entrare nel merito della domanda d'asilo; che, infine, il rinvio verso il Ghana dovrebbe essere considerato inesigibile, giacché rischierebbe di

D-489/2011 Pagina 4 essere sottoposto ad un grave e concreto pericolo per la sua vita; che, inoltre, l'allontanamento sarebbe da considerarsi inesigibile anche da un punto di vista medico, poiché soffrirebbe di gravi problemi di salute, cosa di cui l'UFM non avrebbe tenuto conto nella decisione contestata; che, infine, il ricorrente dichiara di volere fare pervenire al Tribunale la documentazione medica relativa alle visite a cui è stato sottoposto durante la sua permanenza al Centro di registrazione e procedura di D._______, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 ottobre 1993, il Ghana nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,

D-489/2011 Pagina 5 sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, è illogico che il ricorrente, alla vista della sua ragazza stesa a terra con un coltello infilzato nel corpo, si sia dato immediatamente alla fuga, sentendosi subito in pericolo benché innocente; che è incomprensibile che l'insorgente non abbia pensato di chiedere a qualcuno, come ad esempio i suoi colleghi di lavoro, di testimoniare della sua presenza al mercato durante tutto il giorno; che, interrogato in merito, il ricorrente si è sorprendentemente limitato ad affermare di non averci pensato (cfr. verbale 2, pag. 8, D 74); che non soccorre peraltro il ricorrente la mera affermazione secondo la quale in Africa non si potrebbe dimostrare la propria innocenza (cfr. verbale 2, pag. 5, Q 74), che, inoltre, l'allegazione del ricorrente, secondo cui egli sarebbe ricercato dalle autorità, è una semplice asserzione di parte non corroborata da alcun elemento probatorio (cfr. verbale 2, pag. 8, Q 69), così come l'allegazione secondo cui, se avesse domandato protezione alla polizia, non sarebbe stato ascoltato ma sarebbe stato arrestato e, siccome il padre di S. era ricco, sarebbe stato incolpato ingiustamente, senza avere alcuna possibilità di provare la sua innocenza (cfr. verbale 1, pag. 5), che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, altresì, non v'é motivo di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti,

D-489/2011 Pagina 6 che, infine, un eventuale errore giudiziario ai danni del ricorrente non è, di per sé, rilevante in materia d'asilo, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Ghana possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Ghana non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del

D-489/2011 Pagina 7 ricorrente; che egli è giovane, vanta un'esperienza professionale quale (…) (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 3, Q 16) e dispone di una rete sociale e familiare in Patria, segnatamente, sua madre, che vive a B._______, e l'amico che l'ha ospitato prima del suo espatrio, che i problemi di salute di cui il ricorrente ha preteso di soffrire in sede ricorsuale, ovvero la perdita di sangue dalle urine, non sono stati corroborati da alcun certificato medico; che, d'altronde, pur tenuto conto anche degli scritti dell'interessato del 19 e 21 gennaio 2011, dove sono indicate segnatamente le diagnosi da parte del Dr. E._______ ("Herpes genitalis simplex", uretrite cronica e eruzione cutanea cronica), dagli atti di causa non emergono gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle

D-489/2011 Pagina 8 tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)

D-489/2011 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:

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