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Corte IV D-4877/2023
Sentenza d e l 2 0 settembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Adriano Alari.
Parti A._______, nato il (…), Nigeria, (…), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 settembre 2023 / N (…).
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Visto: la domanda d’asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il (…) luglio 2023, l’estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (…) luglio 2023, da cui si evince che l’interessato ha depositato una domanda d’asilo in Germania il (…) luglio 2023, il verbale del colloquio Dublino del (…) agosto 2023 (cfr. atto SEM n. [{…}]- 12/3), la richiesta di ripresa in carico del (…) agosto 2023 fondata sull’art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche (cfr. atto SEM n. 14/5), l'accettazione del (…) agosto 2023 della suddetta richiesta da parte delle autorità tedesche in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la decisione della SEM del (…) settembre 2023, notificata il 5 settembre 2023 (cfr. atto SEM n. 28/1), di non entrata nel merito giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con conseguente trasferimento dell’interessato verso la Germania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del (…) settembre 2023 (data d’entrata: […] settembre 2023), il foglio di trasmissione di informazioni mediche “F2” dell’(…) settembre 2023, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]), che il ricorso risulta essere non firmato; che nonostante ciò il Tribunale si esime in casu dal richiedere una regolarizzazione ex art. 52 PA entrando
D-4877/2023 Pagina 3 nel merito e ciò per una questione di celerità ed economia processuale ed in ossequio degli stringenti termini previsti della procedura Dublino; che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino l’interessato ha dichiarato di non voler essere trasferito in Germania, in quanto egli sarebbe stato perquisito e denudato la notte del suo arrivo ed in seguito le forze di polizia gli avrebbero fornito un biglietto per recarsi a B._______, ma egli non avrebbe conosciuto la strada; che al suo arrivo al centro, non sarebbe stato ammesso e le autorità ivi presenti lo avrebbero indirizzato in un altro centro; che egli si sarebbe pertanto recato in stazione dove avrebbe dormito per due notti; che egli sostiene di essere stato abbandonato, non aveva soldi e neppure internet e che pertanto ha lasciato la Germania alla volta della Francia, che l’autorità inferiore ha escluso che in Germania sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che non vi è il rischio di violazione del divieto di respingimento; che non vi è motivo per l’applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/31 del 29 giugno 2013), che nel ricorso l’insorgente contesta unicamente la competenza tedesca al trattamento della propria domanda d’asilo e ciò in applicazione dell’art. 17 cpv. 1 RD III, ribadendo quanto indicato durante il Colloquio Dublino, che la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7–15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura d’asilo e allontanamento, che la Germania ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d’asilo in questione, che, di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data, che l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non vi sono fondati motivi per ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; che la presunzione secondo cui la
D-4877/2023 Pagina 4 Germania agisca in linea con gli standard previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata rovesciata dal ricorrente, che neppure l’art. 17 par. 1 RD III («clausola di sovranità»), che è concretizzato in diritto interno svizzero dall’art. 29a cpv. 3 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) è applicabile, che, infatti, il ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto e circostanziato – nemmeno in fase ricorsuale – a comprova di un eventuale mancato accesso alla procedura d’asilo, come neppure a comprova dell’asserita violenza subita dalle forze di polizia, che, pertanto, il trasferimento in Germania del ricorrente non contravviene ad alcuna norma imperativa di diritto internazionale; che la Germania dispone di autorità di polizia che garantiscono protezione nell’eventualità di minacce da parte di terzi; che anche dal punto di vista medico non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio (cfr. atti SEM n. 10/2 e 34/2), che la Germania è pertanto tenuta a prendere in carico il ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24 e 29 RD III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo risulta senza oggetto, che, vista la particolarità del caso non si prelevano spese processuali, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4877/2023 Pagina 5 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
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