Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.11.2009 D-4874/2009

16 novembre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,016 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Testo integrale

Corte IV D-4874/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 novembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliere Carlo Monti. A._______, Nigeria, alias B._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 23 luglio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4874/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 22 febbraio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 16 marzo 2009 e del 13 luglio 2009, la decisione dell'UFM del 23 luglio 2009, notificata all'interessato il 24 luglio 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 luglio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la decisione incidentale del 10 agosto 2009 nella quale il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole, respingendo così la sua domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo, il versamento tempestivo, in data 19 agosto 2009, dell'anticipo richiesto, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 Pagina 2

D-4874/2009 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Ugwa, nato a C._______, con ultimo domicilio a D._______, E._______, F._______, oppure G._______, dove avrebbe vissuto dal 2000 fino a settembre 2006, che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 14 oppure il 15 settembre 2006 assieme a sua sorella, per il timore di essere ucciso, da un lato, da membri di un culto, al quale avrebbe dovuto aderire come successore del defunto padre, e, dall'altro, da suo zio, il quale avrebbe voluto vendicarsi dell'uccisione di suo figlio da parte del genitore dell'interessato, che il richiedente, si sarebbe recato in bus da G._______ a H._______ ed avrebbe poi attraversato il confine con il Ciad nella località di I._______ (Camerun) a bordo di un moto-taxi e sarebbe arrivato in una località a lui sconosciuta; che, in seguito, si sarebbe recato a J._______ da dove avrebbe continuato il suo viaggio con un pick-up fino in Libia; che nel tragitto tra il Ciad e la Libia avrebbe incontrato dei ribelli che avrebbero violentato sua sorella, la quale avrebbe riportato un'emorragia che avrebbe causato la sua morte; che in Libia si Pagina 3

D-4874/2009 sarebbe prima recato a K._______ e poi a L._______, da dove avrebbe raggiunto l'Italia in barca a M._______ nel novembre 2006; che sarebbe poi stato condotto a N._______ in Sicilia; che, dopo tre settimane e qualche giorno, avrebbe ottenuto un foglio di via, ragione per cui sarebbe andato a O._______ e successivamente a P._______; che, dopo un soggiorno di circa due anni in Italia, sarebbe entrato in Svizzera in data 22 febbraio 2009, dopo un tentativo fallito in agosto 2008, a seguito del quale sarebbe stato respinto in Italia, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 4 giugno 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non essere in grado di procurarsi i documenti, in quanto si trova in Svizzera e quindi non gli sarebbe possibile ottenerli; che non potrebbe altresì rivolgersi all'ambasciata nigeriana in Svizzera, giacché non potrebbe ricevere alcun tipo di documento senza un permesso di soggiorno, che, inoltre, ha dichiarato che il suo viaggio in Svizzera dovrebbe essere considerato verosimile, siccome avrebbe spiegato in dettaglio le modalità del viaggio; che, pertanto, esisterebbero nel suo caso motivi oggettivi per giustificare la mancata presentazione di documenti di identità, che, infine, ha ritenuto che il suo racconto sarebbe molto preciso e dettagliato e quindi sarebbe necessario procedere ad ulteriori accerta- Pagina 4

D-4874/2009 menti per determinare lo statuto di rifugiato e l'esecuzione dell'allontanamento, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente si è palesemente contraddetto, in quanto nella prima audizione ha allegato di non avere mai posseduto alcun documento d'identità, mentre nella seconda audizione ha dichiarato che suo padre era in possesso dei suoi documenti in Patria (cfr. verbali d'audizione del 16 marzo 2009 pagg. 3 e 4 e del 13 luglio 2009 pag. 3); che, Pagina 5

D-4874/2009 inoltre, a distanza di ben otto mesi dall'inoltro della domanda d'asilo, non ha finora intrapreso alcunché per procurarseli, nonostante abbia vissuto, a suo dire, per sei anni a G._______, ragione per cui è senz'altro pensabile che abbia tuttora una rete sociale intatta in loco alla quale si sarebbe potuto rivolgere per farseli spedire (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 1), che il ricorrente non ha quindi effettuatto seri e concreti sforzi per procurarsi i suoi documenti; che tale comportamento è un ulteriore elemento che conduce a ritenere che vi sia, nella fattispecie, una dissimulazione dei documenti da parte dell'insorgente, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, peraltro, non è credibile che egli abbia viaggiato da G._______ (Nigeria) fino in Ciad, in una località a lui sconosciuta, in sole tre ore in bus e in moto-taxi (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 6), che, per di più, si è contraddetto sul suo ultimo domicilio prima dell'espatrio, indicando nel rapporto del Corpo guardie di confine (CGCF) del 22 febbraio 2009 sia D._______ che E._______ (cfr. A6/24), mentre nel foglio dati personali del Centro di registrazione e procedura ha indicato F._______ (cfr. A2/2) ed infine G._______ nella prima audizione (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2009 pag. 1), che, in aggiunta, ha allegato di non aver subito alcun controllo durante il suo viaggio, siccome avrebbe attraversato il deserto, fatto alquanto improbabile, visto che ha varcato i confini di ben tre Paesi (Camerun, Ciad e Libia), prima di entrare nell'area Schengen (cfr. verbale d'audizione del 13 luglio 2009 pag. 4), che, peraltro, l'insorgente è rimasto vago nel suo racconto, segnatamente circa la data del suo espatrio indicando il 14 o il 15 settembre 2006; che, in aggiunta, non ha saputo indicare il giorno in cui avrebbe lasciato C._______ per recarsi a G._______ in vista dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2009 pag. 5), che tali discrepanze relative alla precisione della narrazione minano la credibilità e la verosimiglianza del racconto stesso, Pagina 6

D-4874/2009 che, vista l'inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso da parte di terzi, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, in particolare, l'insorgente non è stato in grado di invalidare la palese contraddizione da lui esposta circa il momento in cui avrebbe saputo da suo padre delle sue attività in seno alla società occulta, che, inoltre, è improbabile che egli non abbia mai notato alcunché in merito, siccome ha almeno vissuto per dieci anni assieme al padre, che, per di più, l'autore del gravame non s'è espresso minimamente circa le contraddizioni rilevate dall'UFM in sede di ricorso ed ha rimandato a quanto già dichiarato in precedenza (cfr. ricorso pag. 2), Pagina 7

D-4874/2009 che sorgono quindi forti dubbi a codesto Tribunale circa la verosimiglianza dei fatti connessi al culto che sono alla base del suo racconto, che, oltre a ciò, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame, ovvero le persecuzione da parte di terzi, ossia dello zio e dai membri della società occulta, sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti e non costituiscono, di per sé, degli indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto), che, infine, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono rettamente stati ritenuti dall'UFM come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 8

D-4874/2009 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e dispone di una formazione di base; che, alla luce di quanto esposto circa le contraddizioni relative al suo ultimo domicilio, v'è ragione di ritenere che egli disponga tuttora di una rete sociale intatta in Patria su cui contare per reinserirsi nella società; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame Pagina 9

D-4874/2009 d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 19 agosto 2009. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-4874/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 19 agosto 2009, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - Q._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

D-4874/2009 — Bundesverwaltungsgericht 16.11.2009 D-4874/2009 — Swissrulings