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Bundesverwaltungsgericht 03.05.2010 D-4839/2009

3 maggio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,439 parole·~12 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4839/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 maggio 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Gabriela Freihofer e Robert Galliker, cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______, Serbia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 luglio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4839/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato il 29 marzo 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 7 e del 29 aprile 2009, la decisione dell'UFM del 22 luglio 2009, notificata all'interessata il 23 luglio 2009 (cfr. avviso di ricevimento), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 29 luglio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) ed i relativi allegati, l'incarto dell'UFM N [...], pervenuto a codesto Tribunale in data 31 luglio 2009, la risposta dell'UFM del 25 agosto 2009, la replica della ricorrente presentata il 18 settembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) ed i relativi allegati, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, Pagina 2

D-4839/2009 che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato di essere cittadina serba di etnia rom e di aver risieduto a C._______, nella provincia della D._______ (Serbia), dal 2002 fino all'espatrio in data 25 o 26 marzo 2009 (cfr. verbali d'audizione del 7 aprile 2009, pagg. 1 e 9 nonché del 29 aprile 2009, pag. 9), che ha affermato di esser espatriata per il timore di dover subire ulteriori persecuzioni, in quanto rom, da parte di membri dell'etnia serba, per i motivi presentati da suo marito e poiché sarebbe stata violentata da sconosciuti, allorquando avrebbero cercato suo marito al suo domicilio, che, nella decisione del 22 luglio 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente non sarebbero verosimili, siccome contraddittorie e poco circostanziate su punti essenziali, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, la ricorrente ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, di aver esposto i fatti occorsi in modo piuttosto dettagliato ed in gran parte coerente con le allegazioni del marito, ragione per cui le incongruenze riscontrate dall'UFM in relazione alla data della violenza sessuale subita dalla ricorrente sarebbero marginali e comunque spiegabili con il disagio psichico inevitabile e collegato a tale tipo di trauma; che, inoltre, l'UFM non avrebbe effettuato una valutazione realistica delle effettive possibilità di reintegrazione della ricorrente nella so- Pagina 3

D-4839/2009 cietà serba, considerato che non potrebbe contare né su un posto in cui abitare, né su una rete sociale solida, né sulla possibilità di trovare un lavoro in grado di sostentare la sua famiglia e far fronte ai problemi di salute dei figli; che, di conseguenza, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che sarebbero migliorate le condizioni generali di vita per la minoranza etnica rom e lo Stato serbo non tollerebbe pregiudizi, angherie, oppure agressioni contro i rom; che, in aggiunta, vi sarebbe la possibilità di agire in via legale contro funzionari che non avvierebbero le necessarie indagini, malgrado le ripetute sollecitazioni, come pure di reclamare all'istanza superiore i diritti spettanti, in quanto lo Stato serbo si impegnerebbe a punire le mancanze commesse dai funzionari, che, nella replica, la ricorrente ha segnalato che le divergenze temporali risultanti dalle allegazioni fornite tra l'audizione sulle generalità e l'audizione federale sarebbero minime; che tale circostanza sarebbe spiegabile dal fatto che sarebbe rimasta vittima di violenze sessuali; che, inoltre, sarebbe notorio che, in seguito a traumi di questo tipo, la memoria della vittima molto spesso subirebbe importanti alterazioni; che, a riprova di ciò, ha inoltrato un rapporto medico nel quale verrebbe indicato espressamente al punto 1.3 la “difficoltà di memoria” quale caratteristica dello stato depressivo; che, peraltro, ha indicato che le contraddizioni tra la sua esposizione dei fatti e quella del marito, sarebbero spiegabili con un coinvolgimento emotivo differente come pure la diversa struttura delle due audizioni; che, in merito al suo rinvio, ha affermato che si troverebbe in uno stato depressivo di media gravità associato ad attacchi di panico e che, secondo il rapporto medico, le verrebbe consigliato di rimanere lontana dai luoghi che le avrebbero arrecato sofferenza, nonostante l'eventuale possibilità di continuare le cure in patria; che, inoltre, sarebbe preclusa la possibilità di una cura in patria, vista la generale difficoltà dei rom all'accesso alle strutture sanitarie, Pagina 4

D-4839/2009 che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16, consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3, pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto, che, in particolare, codesto Tribunale rileva che i motivi d'asilo fatto valere dal marito della ricorrente sono stati ritenuti inverosimili con sentenza odierna del TAF D-4840/2009; che, pertanto, anche l'allegata violenza sessuale che avrebbe subito la ricorrente non può essere ve- Pagina 5

D-4839/2009 rosimile, giacché gli autori di tale gesto sarebbero venuti a casa sua a cercare il marito, mossi dalle ragioni esposte dal marito nel suo racconto circa i motivi d'asilo; che, la ricorrente, ha dichiarato che tale evento sarebbe accaduto almeno un anno e mezzo o nel 2006, ovvero addirittura tre anni prima del suo espatrio e quindi non v'è neanche un legame di causalità temporale tra detto fatto ed il suo espatrio (cfr. verbali d'audizione del 7 aprile 2009, pag. 7 e del 29 aprile 2009, pag. 4); che, in tale ambito, non la soccorre neanche l'allegazione secondo cui le divergenze temporali sarebbero causate dal trauma che avrebbe subito in seguito allo stupro, in quanto la differenza temporale è di ben oltre un anno, che, in considerazione di quanto sopraesposto, v'è ragione di ritenere che il racconto reso dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è inverosimile, che, considerata l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo, non v'è motivo di considerare che la ricorrente non possa beneficiare di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generaliz- Pagina 6

D-4839/2009 zata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente; che l'insorgente è ancora giovane e suo marito è sempre riuscito a mantenere con le sue attività lavorative sia la ricorrente che i suoi cinque figli, senza alcun problema di sorta; che, oltre a ciò, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dal governo serbo un aiuto economico (cfr. verbale d'audizione del 29 aprile 2009, pag. 10, D78); che l'insorgente dispone, inoltre, di una rete sociale in patria, ritenuto che, da un lato, suo marito ed i suoi cinque figli saranno allontanati, con sentenza odierna, unitamente all'insorgente verso la Serbia e dall'altro, avendo vissuto dal 2002 a C._______ non v'è ragione di dubitare che non disponga di conoscenze private per reinserirsi adeguatamente nella società, che, peraltro, la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, i problemi medici della ricorrente possono anche essere curati nel suo Paese d'origine; che, peraltro, dagli atti di causa non risultano elementi che l'insorgente, una volta ritornata nel suo Paese d'origine, non possa avere accesso alle strutture sanitarie (cfr. sulla tematica sentenza del TAF D-7561/2008 del 15 aprile 2010, consid. 8, destinata alla pubblicazione); che, infine, l'autrice del gravame ha nondimeno la Pagina 7

D-4839/2009 possibilità di richiedere un sostegno finanziario per facilitare l'integrazione o assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi), che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-4839/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - E._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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