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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2016 D-4811/2015

14 gennaio 2016·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,167 parole·~21 min·3

Riassunto

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 10 luglio 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4811/2015

Sentenza d e l 1 4 gennaio 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Contessina Theis, cancelliera Zoe Cometti.

Parti A._______, nato il (…), Stato sconosciuto, alias B._______, nato il (…), Eritrea, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 10 luglio 2015 / N (…).

D-4811/2015 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi cittadino eritreo, è nato e cresciuto ad Addis Abeba (Etiopia), eccetto cinque mesi passati in Eritrea nel 2000 dopo essere stato deportato. In data 26 aprile 2011 ha lasciato Addis Abeba con un volo diretto per la Francia accompagnato dal passatore. Raggiunta la Svizzera ha depositato domanda d'asilo in data 28 aprile 2011 (cfr. verbale d'audizione del 31 maggio 2011 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 7 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stato deportato in Eritrea e di essere in seguito espatriato per evitare di svolgere il servizio militare poiché sarebbe stato malato. Una volta tornato in Etiopia avrebbe avuto problemi con il garante dei beni lasciatigli in custodia dalla sua famiglia prima della deportazione. Quest'ultimo si sarebbe impossessato dei beni e avrebbe denunciato il richiedente per soggiorno irregolare in Etiopia e accusato di essere una spia di "Shabia". La denuncia avrebbe condotto l'interessato a passare tre mesi in prigione. Dopo essere stato aiutato da un'amica di famiglia ad uscire di prigione nel 2011, egli avrebbe organizzato la fuga dall'Etiopia, evitando di tornare in Eritrea per paura di subire delle persecuzioni (cfr. verbale 1, pagg. 5-7 e verbale d'audizione del 10 giugno 2013 [di seguito: verbale 2], pagg. 7 seg.). A sostegno della domanda d'asilo il ricorrente ha prodotto i seguenti documenti: – una copia della carta d'identità eritrea della sorella rilasciata l'11 giugno 2004; – una copia della carta d'identità eritrea del padre rilasciata il 6 maggio 1994 con la busta d'invio proveniente dall'Eritrea; – un messaggio di posta elettronica del 17 agosto 2011 del Comitato Internazionale della Croce Rossa (di seguito: ICRC) concernente il richiedente; – una copia del profilo del richiedente sul portale "Refugees United".

D-4811/2015 Pagina 3 B. Con decisione del 10 luglio 2015, notificata all'interessato in data 13 luglio 2015 (cfr. A39/2), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dell'interessato, ammettendolo tuttavia provvisoriamente in virtù dell'unità della famiglia. C. In data 7 agosto 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 agosto 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione circa la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 settembre 2015, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente. Pertanto ha invitato l'insorgente a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali, entro il 17 settembre 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Il 9 settembre 2015 il ricorrente ha tempestivamente inoltrato l'attestazione di indigenza. E. Con ordinanza del 17 settembre 2015, il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso e l'ha invitata a presentare una risposta al ricorso entro il 2 ottobre 2015. F. In data 29 settembre 2015 la SEM ha presentato la risposta al ricorso, trasmessa all'insorgente, nella quale ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

D-4811/2015 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione del 10 luglio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-

D-4811/2015 Pagina 5 fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

D-4811/2015 Pagina 6 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato come inverosimili poiché contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. In particolare, il richiedente non avrebbe reso verosimile di essere cittadino eritreo non avendo consegnato alcun documento d'identità. Nonostante l'interessato abbia dichiarato di essere cittadino eritreo nato Addis Abeba in Etiopia, nei documenti depositati presso il Servizio dello Stato civile di C._______, per la procedura di riconoscimento del figlio, si evincerebbe che lo stesso è nato in Eritrea. Circa le origini dei genitori l'interessato non sarebbe stato in grado di fornire allegazioni collimanti, indicando dapprima che gli stessi sarebbero nati nella regione Zoba Maekel per poi sostenere che gli stessi sarebbero originari di Asmara (Eritrea). Dipoi dalla copia della carta d'identità del padre si dedurrebbe che il documento è stato rilasciato ad Asmara il 6 maggio 1994, e invece, secondo le sue dichiarazioni, l'interessato avrebbe vissuto a Addis Abeba congiuntamente alla sua famiglia. Dello stesso tenore contraddittorio sarebbero le sue dichiarazioni circa le lingue parlate: il ricorrente avrebbe dapprima dichiarato di parlare l'amarico e un poco di inglese, mentre unicamente in audizione federale avrebbe dichiarato di poter parlare anche la lingua tigrina. Infine, non avendo nemmeno reso verosimile la sua deportazione del 2000 dall'Eritrea all'Etiopia, l'autorità inferiore ha concluso all'inverosimiglianza della sua provenienza eritrea. Circa i motivi d'asilo fatti valere, il richiedente si sarebbe contraddetto sul numero degli arresti subiti in Etiopia e sulla data del primo e dell'ultimo arresto. Le allegazioni circa la sua liberazione non sarebbero collimanti, avendo egli dapprima indicato di essere stato liberato grazie all'aiuto di un'amica di famiglia oppure per ragioni politiche, poiché gli etiopi avrebbero voluto dimostrare di trattare bene gli eritrei. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e, esimendosi quindi da un esame della rilevanza dei motivi d'asilo, la SEM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. L'interessato avrebbe reso impossibile il compito dell'autorità di esaminare la possibilità, l'esigibilità e l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel Paese d'origine non essendo riuscito a provare la sua vera cittadinanza. Pertanto, non avendo

D-4811/2015 Pagina 7 ossequiato il suo obbligo di collaborare, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe, di principio, ammissibile possibile e ragionevolmente esigibile. Tuttavia, avendo riconosciuto il figlio D._______ nato in Svizzera il (...) 2014 avuto con la sua compagna E._______ (N […]), il ricorrente è stato ammesso provvisoriamente in virtù del principio dell'unità della famiglia. 5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione della SEM circa l'inverosimiglianza constatata della sua allegata cittadinanza. In primo luogo, non gli si potrebbero addossare gli errori riportati nei documenti presso lo Stato civile giacché allorquando lo stesso comunicava con quest'ultimo avrebbe sempre dichiarato di essere nato in Etiopia e non in Eritrea. Egli non sarebbe dunque responsabile degli errori riportati sugli atti di riconoscimento del figlio (cfr. atto A28/3). Ad ogni buon conto, al momento della nascita l'Eritrea non sarebbe stata uno Stato indipendente, pertanto nessun documento dell'epoca avrebbe potuto attestare la cittadinanza eritrea. Circa le inverosimiglianze rilevate sulle origini dei genitori, il ricorrente è del parere di aver fornito dichiarazioni esenti da contraddizioni: la regione Zoba Maekel, luogo di nascita dei genitori, sarebbe per l'appunto la regione amministrativa di Asmara. Pertanto quando invece di indicare come luogo d'origine dei genitori la regione Zoba Maekel ha indicato Asmara non sarebbe caduto in contraddizione. Avendo dipoi asserito che i genitori sarebbero di origine Hamasen ed essendo questo il nome tradizionale della provincia storica di Asmara, nemmeno su questo punto si potrebbe riconoscere una contraddizione. In secondo luogo, quando il padre avrebbe ottenuto la carta d'identità eritrea, lo stesso avrebbe vissuto effettivamente ad Addis Abeba; ciononostante non si potrebbe escludere a priori l'ottenimento da parte del padre della carta d'identità eritrea presso le autorità di Asmara, essendo stato all'epoca molto semplice spostarsi tra l'Etiopia e la nuova costituita Eritrea. Circa le sue conoscenze linguistiche, egli avrebbe dapprima tralasciato di indicare di poter parlare la lingua tigrina, in quanto alla domanda d'indicare ulteriori lingue conosciute egli avrebbe accennato solo all'inglese, poiché sarebbe stata l'unica lingua internazionale da lui conosciuta, la quale sarebbe potuta tornare utile durante l'audizione. In considerazione del suo vissuto quale eritreo nato in Etiopia da genitori eritrei sarebbe dunque plausibile la sua conoscenza di amarico e della lingua tigrina. Infine non sarebbe sorprendente, come ritenuto dall'autorità inferiore, essere rientrato in Etiopia, nonostante il rischio di deportazione: essendo stato un minore non accompagnato, poiché i genitori

D-4811/2015 Pagina 8 sarebbero rimasti in Eritrea dopo la deportazione, non avrebbe destato particolare attenzione e non avrebbe così dovuto essere deportato una seconda volta. Pertanto, essendo le dichiarazioni circa la sua cittadinanza verosimili, la mancanza di documenti d'identità o di viaggio sarebbe giustificata dal suo vissuto di deportato e poi di cittadino eritreo residente irregolarmente in Etiopia. Ciò sarebbe confermato dal rapporto di Human Rights Watch citato nel gravame. Altresì, avendo prodotto, seppur solo in copia, la carta d'identità del padre e di una sorella e fornito molte dichiarazioni peculiari che solo una persona che ha vissuto la divisione con la propria famiglia a causa della deportazione avrebbe potuto raccontare e conoscere, le sue dichiarazioni nel loro insieme sarebbero da considerarsi verosimili. I problemi incontrati in Etiopia a causa della sua impossibilità di ottenere il possesso dei beni lasciati dai genitori a causa della deportazione in Eritrea sarebbe un ulteriore indizio della veridicità delle sue allegazioni. Di conseguenza, nonostante le dichiarazioni circa gli arresti subiti in Etiopia siano in alcuni momenti caratterizzate da contraddizioni, le sue dichiarazioni circa la sua cittadinanza eritrea sarebbero da ritenere verosimili. Per questi motivi, i punti 1-3 del dispositivo sarebbero da annullare e gli atti da trasmettere all'autorità inferiore per una nuova valutazione della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo alla luce della sua cittadinanza eritrea. 6. 6.1 Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 6.2 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene

D-4811/2015 Pagina 9 allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n. 1155, pagg. 403 seg.) 7. In casu, il Tribunale ritiene giudizioso, per i motivi che seguono, rinviare la presente causa alla SEM con istruzioni vincolanti per l'emanazione di una nuova decisione, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso. Nel provvedimento impugnato l'autorità inferiore giunge alla conclusione che l'allegata cittadinanza eritrea del ricorrente sarebbe inverosimile a causa delle sue dichiarazioni carenti. Tuttavia il Tribunale non può fare sua questa conclusione poiché condivide le corrette e puntuali censure ricorsuali tendenti a evidenziare un accertamento incorretto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. Innanzitutto nel provvedimento impugnato il primo elemento atto a motivare l'inverosimiglianza della cittadinanza eritrea del ricorrente è senza alcun fondamento: l'argomento secondo il quale le dichiarazioni del richiedente non sarebbero conformi alle informazioni riportate nei documenti dello Stato civile di C._______, non può nella presente fattispecie essere imputato al ricorrente. Come dimostrato dallo stesso a livello ricorsuale, egli dinanzi allo Stato civile si è sempre dichiarato di cittadinanza eritrea e nato in Etiopia (cfr. atto A28/3). Non si può dunque attribuire la contraddizione rilevata dalla SEM al ricorrente non avendo egli fornito dichiarazioni discordanti. Secondariamente il Tribunale non può fare sua nemmeno l'ulteriore contraddizione rilevata dalla SEM circa l'origine dei genitori dell'insorgente: egli non si contraddice allorquando indica che l'origine dei suoi genitori è Asmara oppure la regione Zoba Maekel poiché quest'ultima rappresenta la regione nella quale si trova effettivamente Asmara. Si aggiunga quivi che durante l'audizione sui motivi d'asilo ha specificato che gli stessi sono di origine Hamasen, chiamati pure tigrini e nativi di Asmara (cfr. verbale 2, pag. 4). La SEM mette in discussione l'ottenimento della carta d'identità del padre nel 1994, dimenticante del fatto che dall'indipendenza dell'Eritrea alla cosiddetta guerra di confine con l'Etiopia i cittadini eritrei ed etiopi si potevano facilmente spostare tra le due nazioni. Quo alle sue conoscenze linguistiche, il Tribunale rileva che nonostante durante l'audizione sulle generalità abbia effettivamente indicato di essere di lingua madre amarica e di non conoscere altre lingue

D-4811/2015 Pagina 10 all'infuori delle sue poche conoscenze di inglese (cfr. verbale 1, pag. 3), le sue conoscenze di lingua tigrina, sebbene tardivamente esposte, non sono state approfondite e testate. Infatti chiestogli in quale lingua comunicasse con i propri genitori egli ha indicato l'amarico e la lingua tigrina (cfr. verbale 2, pag. 4). Chiestogli infine quale fosse la sua lingua materna egli ha risposto l'amarico, ma di essere cresciuto parlando pure la lingua tigrina (cfr. verbale 2, pag. 4). Nella presente fattispecie la conoscenza della lingua tigrina del ricorrente è un aspetto non meno importante per l'accertamento della sua cittadinanza in mancanza di documenti di legittimazione e con il vissuto raccontato dal ricorrente. Se la conoscenza della lingua tigrina è dubbia sarà quindi luogo d'istruire ulteriormente il caso su tale questione. Nonostante il ricorrente non abbia fornito un documento di viaggio o d'identità, egli ha tuttavia spiegato in maniera dettagliata la causa di tale mancanza. Egli ha sempre indicato di essere cittadino eritreo nato in Etiopia (cfr. verbale 1, pagg. 1, 4e8e verbale 2, pag. 5) ed ha fornito sempre dichiarazioni collimanti e dettagliate circa la deportazione, tenuto conto altresì della sua giovane età al momento della stessa (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 2). Nel 2000 è stato deportato da Addis Abeba a Mendefera congiuntamente alla sua famiglia per il mezzo di un bus; ha soggiornato circa cinque mesi in Eritrea a Mendefera ed ha lasciato l'Eritrea, per volontà della madre e in compagnia della sorella, per il Sudan, per poi tornare in Etiopia dove la sua famiglia aveva lasciato i propri beni in custodia ed ha vissuto in compagnia di un'amica di famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg., 4-7 e verbale 2, pagg. 3-6). Con tale vissuto, è dunque verosimile non essere stato in possesso di un documento di legittimazione, avendo vissuto in maniera irregolare in Etiopia. Dipoi, a mente del Tribunale, il ricorrente fornisce dettagli circa la sua deportazione che non sono stati considerati dall'autorità inferiore e che, come correttamente indicato dallo stesso nel gravame, donano, per la loro veridicità, al racconto una coerenza e plausibilità tale da rendere il suo racconto verosimile. Egli spiega infatti le modalità secondo le quali hanno dovuto lasciare l'Etiopia e la conseguente deportazione. Ciò combacia con le informazioni in possesso del Tribunale e quelle in possesso del ricorrente e correttamente citate nell'atto ricorsuale. Nonostante le legittime censure ricorsuali, invitata a inoltrare una risposta al ricorso, la SEM non ha indicato alcunché. Dipoi v'è da rilevare che una volta giunto in Svizzera egli ha prontamente contattato l'ICRC per ottenere la conferma della sua deportazione poiché sapeva che l'ICRC registrava i cittadini eritrei deportati in quel periodo e forniva loro dei documenti. Nonostante l'ICRC abbia risposto che egli non

D-4811/2015 Pagina 11 è stato registrato (cfr. verbale 2, pag. 5 e atto A14/1, doc. 3), ha altresì sottolineato che durante tale periodo molte persone non sono state registrate. Si aggiunga che grazie alla Croce Rossa svizzera egli ha potuto tornare in contatto con la sua famiglia in Eritrea e ricevere per posta la copia della carta d'identità del padre (cfr. verbale 2, pag. 13 e atto A14/1 busta d'invio della carta d'identità). Infine, un ulteriore aspetto per l'esame delle sue origini, sono le sue collimanti dichiarazioni circa la presenza attuale della sua famiglia in Eritrea, di cui nelle due audizioni ha fornito le precise generalità dei (…) fratelli deportati congiuntamente a lui in Eritrea (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 2) e attualmente risiedenti tutti in Eritrea, eccetto una sorella (cfr. verbale 2, pag. 2). Pertanto, avendo tralasciato l'analisi complessiva delle dichiarazioni dell'insorgente e avendo motivato in maniera inappropriata la decisione impugnata ed essendo l'accertamento del Paese d'origine una questione primordiale nel trattamento della domanda d'asilo e d'allontanamento di un richiedente, il Tribunale rinvia gli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione, la quale procederà, se lo riterrà necessario, ad ascoltare l'interessato sulle sue conoscenze della lingua tigrina e, una volta in possesso di tutti egli elementi importanti, motiverà la sua decisione in maniera fondata, pertinente e approfondita. 8. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 10 luglio 2015 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente sulla domanda d'asilo ai sensi dei considerandi. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 9.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nonostante il ricorrente rappresentato abbia protestato le ripetibili nelle conclusioni ricorsuali, non ha presentato al Tribunale una nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 TS-TAF). Di conseguenza, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale

D-4811/2015 Pagina 12 sulla base degli atti di causa in CHF 650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 14 cpv. 2, art. 8 ed art. 10 TS-TAF). 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4811/2015 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 10 luglio 2015 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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