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Bundesverwaltungsgericht 23.07.2007 D-4804/2007

23 luglio 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,069 parole·~10 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 13 luglio 2007 in materia di non ...

Testo integrale

Corte IV D-4804/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 23 luglio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Robert Galliker Cancelliere Lorenzo Egloff A._______, dichiaratosi nato il [...] e cittadino algerino, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 13 luglio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 10 giugno 2007, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo. Ha dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 19 e del 25 giugno 2007), di temere d'essere ucciso da suo zio, il quale l'avrebbe picchiato, l'ultima volta nel B._______ del 2005, perché "bevevo, mi ubriacavo e cantavo", ciò che detto zio non voleva. Non avrebbe mai avuto problemi con le autorità. Nel C._______ del 2007 avrebbe deciso di lasciare il suo Paese perché "ho sempre voluto cantare ed è questo il motivo che mi ha spinto ad espatriare". Avrebbe soggiornato illegalmente durante quattro mesi in Francia (dove sarebbe rimasto se vi avesse trovato del lavoro), sarebbe giunto casualmente in Svizzera e sarebbe stato consigliato ad inoltrare una domanda d'asilo da una persona che parlava l'arabo. B. Il 27 giugno 2007, è stata effettuata un'analisi Lingua. I due esaminatori (entrambi d'origine algerina e cogniti, in particolare, dei dialetti arabi del Maghreb), nei rispettivi rapporti del 27 giugno 2007 e del 1° luglio 2007 hanno rilevato, nella sostanza, che dall'analisi linguistica emerge che l'interessato non conosce né l'Algeria in generale, né la città di D._______ in particolare, e che si esprime in un dialetto arabo tipico del Marocco. Pertanto, hanno escluso che il luogo di socializzazione primaria dell'interessato sia l'Algeria rispettivamente che il suo luogo di nascita sia D._______ (dove l'interessato ha dichiarato d'aver vissuto dalla nascita all'espatrio). C. Il 4 luglio 2007, l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle risultanze dei citati rapporti, più precisamente in merito all'inganno sulla sua identità. D. Il 13 luglio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della menzionata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 14 luglio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l’annullamento del provvedimento contestato e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo nonché, in via subordinata, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha pure presentato una domanda d’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

3 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che in virtù delle risultanze dei rapporti sull'esame Lingua il ricorrente ha ingannato le autorità sulla sua identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. In effetti, nonostante abbia sostenuto d'essere nato e cresciuto a D._______, non conosce né la città in questione né i dintorni. Fra l'altro, non è stato in grado di situare la località rispetto al mare, al porto e ad altre località conosciute. Non conosce né il valore della moneta algerina, nonostante abbia dichiarato d'aver svolto l'attività di commerciante, né l'inno nazionale o la sua melodia. Non è stato neppure in grado di descrivere correttamente la carta d'identità benché abbia affermato d'averla ottenuta. Inoltre, il richiedente parla un arabo tipico del Marocco e non dell'Algeria. Non lo soccorre, in tale ottica, un soggiorno di soli quattro mesi in Francia dove avrebbe frequentato dei marocchini. Infine, l'autorità inferiore ha considerato lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il vero Paese d'origine. 4. Nel gravame, il ricorrente fa valere che l'esame Lingua non è un mezzo di prova adeguato in virtù del quale ci si possa esprimere sul suo luogo d'origine o di socializzazione. Esso sarebbe criticato da più parti anche nel mondo accademico. L'autorità inferiore si è altresì basata su criteri poco precisi quali la conoscenza dei prezzi degli alimenti base, la melodia e le parole dell'inno nazionale nonché la pronuncia dei nomi delle specialità culinarie. Peraltro, la somiglianza fra la sua pronuncia e quella marocchina è dovuta al fatto che in Algeria si parla come nel Maghreb e che ha trascorso quattro mesi in Francia in compagnia di persone provenienti dal Marocco. Per conseguenza, la decisione impugnata va annullata ed effettuata un'altra audizione sui motivi d'asilo. 5. 5.1 Questo Tribunale osserva che l’esame Lingua va sussunto al mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo. Premesso ciò, la generica censura secondo cui è azzardato concludere ad un inganno sull'identità sulla base dell'effettuazione di un esame Lingua, peraltro criticato da più parti nel mondo accademico – non è però citata alcuna pubblicazione o studio al riguardo –, non merita tutela. E’ tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando l’esame Lingua consenta

4 d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4). 5.2 Il TAF osserva, inoltre, che il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento dell’esame Lingua, segnatamente alla prospettazione del contenuto essenziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo a causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede di ricorso. Peraltro, non soccorre l'insorgente la censura secondo cui l'analisi Lingua qui in esame si fonderebbe su criteri "poco precisi", ritenuto che la conoscenza dei prezzi, dell'inno nazionale nonché delle specialità culinarie rappresentano elementi senz'altro idonei, insieme ad altri, ad accertare le conoscenze dell'esaminando con riferimento al Paese da cui pretende di provenire. Giova altresì rilevare che i due esaminatori Lingua hanno fondato la loro valutazione complessiva anche su altri elementi, fra cui le scarse conoscenze dell'Algeria, di D._______ e dei suoi dintorni, l'imprecisa descrizione della carta d'identità e la parlata tipica del Marocco. In tale ambito, non soccorrono l'insorgente le generiche argomentazioni secondo le quali in Algeria si parla come negli altri Paesi del Maghreb e che comunque il suo dialetto è influenzato dai quattro mesi trascorsi in Francia, durante i quali avrebbe frequentato dei marocchini. Peraltro, né in occasione del diritto d'essere sentito né nel gravame il ricorrente ha fornito alcuna spiegazione in relazione alle sue insufficienti conoscenze dell'Algeria e, in particolare, della città di D._______, così come evidenziate nella decisione impugnata. 6. Da quanto esposto, consegue che a giusta ragione, in virtù delle emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 7. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che le allegazioni decisive su cui il ricorrente fonda la sua domanda di protezione in Svizzera e presentate nelle audizioni del 19 e del 25 giugno 2007 sono totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento preciso e convincente. Ha peraltro dichiarato d'essere espatriato nel C._______ del 2007 per potere cantare (cfr. verbale d'audizione del 25 giugno 2007 pag. 6), non senza dimenticare che secondo le sue stesse allegazioni l'ultima volta che lo zio lo avrebbe picchiato risalirebbe al B._______ del 2005 (assenza di nesso causale e temporale tra tale evocato evento e l'espatrio). 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 9. 9.1 Dalle carte processuali, non emerge altresì alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il suo effettivo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di

5 respingimento) e l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). 9.2 Non vi è, altresì, neppure ragione di ritenere che il ricorrente possa essere esposto nel suo vero Paese d'origine al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.3 Non v'è peraltro ragione di presumere, in assenza di puntuale e motivata censura ricorsuale, che nel Paese d'origine del ricorrente viga una situazione di guerra, guerra civile e violenza generalizzata che coinvolga la totalità della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. Quanto suesposto vale segnatamente se tale Paese dovesse effettivamente essere il Marocco, così come ritenuto dai due esaminatori Lingua nei rispettivi rapporti effettuati in procedura di prima istanza. 9.4 Dal profilo dell'esame dei motivi individuali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, il TAF constata che il ricorrente è giovane, celibe ed ha dell'esperienza professionale. Dalle carte processuali non emerge altresì che il ricorrente sia in condizioni fisiche o psichiche suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in patria. 10. Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà altresì procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. ll ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e cpv. 3 LAsi). 12. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento ) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ) - a E._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:

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