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Bundesverwaltungsgericht 09.10.2009 D-4661/2006

9 ottobre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,167 parole·~11 min·3

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26...

Testo integrale

Corte IV D-4661/2006 {T 0/2} Sentenza d e l 9 ottobre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet; cancelliera Chiara Piras. A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 26 aprile 2005 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4661/2006 Fatti: A. Il 18 marzo 2005, l'interessato – cittadino afghano d'etnia hazara ed originario di B._______, C._______ (provincia di Ghazni) – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 7 e del 19 aprile 2005) di essere espatriato dopo che le milizie talebane, alle quali avrebbe appartenuto anche suo padre, sarebbero state costrette a lasciare il territorio, nel quale avrebbe vissuto con la famiglia. In seguito, membri del partito D._______ avrebbero voluto sapere dal richiedente dove si trovava suo padre, schiaffeggiandolo e, in un secondo momento, rinchiudendolo in un sotterraneo per cinque giorni, liberandolo, però, senza condizioni. Nella primavera del 2003, l'interessato avrebbe deciso di lasciare il proprio Paese, recandosi in Pakistan, dove avrebbe soggiornato per un anno, in Iran ed in Turchia, prima d'intraprendere il viaggio per la Svizzera. B. Il 26 aprile 2005 l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan. C. Il 19 maggio 2005, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. La CRA, con decisione incidentale del 17 giugno 2005, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Pagina 2

D-4661/2006 E. Il 5 luglio 2005, l'UFM, invitato ad esprimersi, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 12 luglio 2005, l'insorgente, presentanto l'atto di replica, ha ribadito le proprie conclusioni ricorsuali. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagina 3

D-4661/2006 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente irrilevanti in materia d'asilo e, di conseguenza, non soddisfacenti per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. Inoltre, detto Ufficio, ha sottolineato che né la situazione vigente in Afghanistan - con uno sviluppo crescente dell'apparato di sicurezza ed un programma di disarmo delle milizie, - né quella personale del ricorrente - uomo giovane, di buona salute con esperienza lavorativa - si opporrebbero ragionevolmente al ritorno di quest'ultimo in tale Paese. 6. Nel gravame, l'insorgente ha rilevato che la situazione in Afghanistan, dal punto di vista umanitario, economico nonché della sicurezza sarebbe molto più drammatica di quanto ritenuto dall'UFM (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] nel marzo 2004). Per di più, l'UFM avrebbe disatteso la giurisprudenza della CRA, secondo la quale un rimpatrio nella zona Hazarajat sarebbe inesigibile (richiamata Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 30). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile. 7. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che la situazione in Afghanistan dopo le elezioni presidenziali e la formazione del nuovo gabinetto sarebbe cambiata fondamentalmente dalla pubblicazione della citata sentenza della CRA. Infatti, gli esperti contattati da detto Ufficio sarebbero d'accordo sul fatto che non si potrebbe parlare di una situazione di violenza generalizzata su tutto il territorio del Paese. Inoltre, non esisterebbero più province con una particolare situazione Pagina 4

D-4661/2006 di sicurezza instabile. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha rienuto esigibile per il ricorrente rientrare nella provincia di Ghazni ed ha, quindi, confermato la decisione impugnata. 8. Nella replica, il ricorrente ha voluto precisare che il quadro dipinto dall'UFM per quanto concerne la situazione in Afghanistan sarebbe errato, basandosi su valutazioni di generali e diplomatici, i quali classificherebbero la situazione come fallimento del processo di pacificazione nel Paese. Di conseguenza, egli ha confermato le conclusioni già presentate in sede di ricorso. 9. 9.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). 9.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (v. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e seg.). È sul punto dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento che il TAF intende concentrare la sua analisi. 9.3 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o Pagina 5

D-4661/2006 dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in gioco. 9.4 Per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un’instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell’ovest del Paese. L’esecuzione dell’allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d’alcun grave problema medico. 9.5 Nel caso di specie, il TAF considera verosimile che il ricorrente sia un cittadino afghano d’etnia hazara, nato e vissuto a B._______, C._______ città sita nella provincia di Ghazni (dove ha vissuto fino alla primavera del 2003, prima di recarsi in Pakistan). L’insorgente ha dichiarato di ignorare il luogo di soggiorno del padre, nonché di avere la madre, una sorella , un fratello e degli zii, i quali vivrebbero ancora a B._______ (cfr. verbali d'audizione del 7 aprile pag. 3 e del 19 aprile 2005 pag. 4). La provincia di Ghazni non fa parte delle province verso le quali, secondo la prassi della CRA suesposta, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Inoltre, dagli atti di causa, non risulta che il ricorrente abbia a Kabul un'alternativa di soggiorno, ritenuto segnatamente che lo stesso non è originario della menzionata città e non vi ha mai vissuto. L'ammissione di un'alternativa di soggiorno interna al Paese presuppone altresì l'esistenza in tale luogo di una solida rete sociale nonché della garanzia del minimo vitale e della sicurezza di potere trovare un Pagina 6

D-4661/2006 alloggio (GICRA 2006 n. 9). Nella fattispecie, non è consentito, in tutta evidenza, ritenere adempite le condizione restrittive previste dalla giurisprudenza. 9.6 Da quanto esposto, discende che il ricorrente proviene da una provincia dell’Afghanistan verso la quale l’esecuzione dell’allontanamento è considerata inesigibile (GICRA 2006 n. 9 consid. 7.2. e 7.8. pag. 97 e 102; GICRA 2003 n. 30) e che non sussiste una valida alternativa di soggiorno interna nel suo Paese d'origine. 10. Per conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata sul punto di questione dell’esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del rimpatrio del ricorrente in Afghanistan. 11. 11.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). 11.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 9 del presente giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica da parte dell'UFM la pronuncia a favore dell'insorgente dell'ammissione provvisoria in Svizzera. 11.3 Il ricorso, manifestamente fondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. 12.1 Visto l'esito del gravame, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La domanda d’assistenza giudiziaria, nel Pagina 7

D-4661/2006 senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto. 12.2 Peraltro, ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 600.--, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile, peraltro limitato, svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-4661/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 4 e 5 della decisione dell'UFM del 26 aprile 2005 sono annullati. L’UFM è invitato a regolare le condizioni di soggiorno del ricorrente in conformità alle disposizioni dell'ammissione provvisoria per gli stranieri. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; incarto n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9

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