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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2012 D-4569/2010

25 aprile 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,668 parole·~13 min·2

Riassunto

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 21 maggio 2010

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4569/2010

Sentenza d e l 2 5 aprile 2012 Composizione

Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Walter Lang, cancelliere Andrea Pedrazzini.

Parti

A._______, nato il (…), Kosovo, B._______, nata il (…), Bosnia e Erzegovina e i loro figli C._______, nata il (…), Kosovo, D._______, nato il (…), Kosovo, E._______, nato il (…), Kosovo, tutti rappresentati dal signor Mario Amato, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 maggio 2010 / N […].

D-4569/2010 Pagina 2

Fatti: A. Il (…), gli interessati hanno presentato una domanda di asilo in Svizzera. Il richiedente (cittadino kosovaro di etnia serba, nato e cresciuto a F._______, in provincia di G._______ [Kosovo]) ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 9 aprile 2003 [di seguito: verbale 1] e dell'8 maggio 2003 [di seguito: verbale 2]), di essere espatriato in data (…), poiché sarebbe stato vittima di una sparatoria atta ad eliminarlo. Il richiedente sarebbe stato assunto come geometra presso l'Ufficio del catasto di G._______. Il (…), presentatosi in tale luogo, il capoufficio, di etnia albanese, gli avrebbe intimato di andarsene a causa delle sue origini serbe. L'interessato avrebbe quindi avvisato l'UNMIK (Missione delle Nazioni Unite in Kosovo), la quale gli avrebbe assicurato che la polizia avrebbe risolto il problema. Il giorno dopo, si sarebbe nuovamente recato sul posto di lavoro, dove sarebbe stato insultato dal capoufficio a causa delle sue lamentele all'UNMIK. L'interessato avrebbe lasciato l'edificio, riferendo nuovamente l'accaduto alla suddetta missione, sottolineando di non potersi più presentare al posto di lavoro per timore delle possibili conseguenze. Dopo alcuni giorni, egli sarebbe stato minacciato telefonicamente da uno sconosciuto. Il (…), mentre l'interessato si sarebbe trovato nel negozio di suo cugino, qualcuno avrebbe sparato dei colpi di arma da fuoco in direzione del negozio, ferendo una persona. In seguito, per evitare ulteriori problemi, quest'ultimo non avrebbe più lasciato la sua abitazione. L'interessata (cittadina della Bosnia e Erzegovina, di etnia serba, nata a H._______ e trasferitasi in Kosovo nel 1999 per gli studi) ha dichiarato, dal canto suo, di essere espatriata a causa dei problemi del marito (cfr. verbali di audizione del 9 aprile 2003 [di seguito: verbale 3] e del 15 e 21 luglio 2003 [di seguito: verbale 4]). B. Con decisione del 29 agosto 2003, notificata agli interessati il 1O settembre 2003 (cfr. risultanze processuali), l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli stessi dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 settembre 2003, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla

D-4569/2010 Pagina 3 Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA) contro la succitata decisione dell'UFM. D. Con sentenza del 30 settembre 2009, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in quanto autorità giudiziaria competente per giudicare i ricorsi pendenti presso la CRA al 31 dicembre 2006 (cfr. art. 52 cpv. 2 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF]), ha annullato la decisione dell'UFM, poiché fondata su accertamenti incompleti dei fatti giuridicamente rilevanti. E. Il (…), l'UFM ha inviato una richiesta di informazioni alla rappresentanza elvetica in Kosovo, la quale ha risposto in data (…). F. Il 26 marzo 2010, l'UFM ha inoltrato ai richiedenti il risultato delle ricerche effettuate da parte della rappresentanza svizzera in Kosovo. G. Gli interessati si sono espressi sui risultati della ricerca in loco tramite lettera del 12 aprile 2010. H. Con decisione del 21 maggio 2010, notificata agli interessati il 25 maggio 2010 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, poiché i motivi di asilo non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Inoltre, gli interessati beneficerebbero della protezione da parte delle forze internazionali e del servizio di polizia del Kosovo (di seguito: KPS). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento di quest'ultimi dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile, ritenendo infine anche l'esistenza di un'alternativa di soggiorno in Serbia. I. Il 24 giugno 2010, i richiedenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale contro la summenzionata decisione, chiedendo, in via principale, l'annullamento della medesima, il rinvio degli atti all'UFM per nuove indagini e, in via sussidiaria, la pronuncia dell'ammissione provvisoria.

D-4569/2010 Pagina 4 Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali. J. Il Tribunale, in data 28 giugno 2010, ha comunicato agli insorgenti che, giusta l'art. 42 LAsi, potevano soggiornare in Svizzera sino alla conclusione della procedura. K. In data 22 luglio 2010, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ricorrenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese giudiziarie. Inoltre, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. L. Il 1° settembre 2010, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha annullato i punti 4 e 5 della sua decisione del 21 maggio 2010, concedendo altresì l'ammissione provvisoria ai ricorrenti. M. Il 15 settembre 2010, i ricorrenti hanno espresso la volontà di mantenere il ricorso in materia di asilo e pronuncia dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di

D-4569/2010 Pagina 5 ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. Essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 1° settembre 2010, il ricorso è divenuto privo di oggetto in materia di esecuzione dell'allontanamento. Rimane pertanto da giudicare la fattispecie dal profilo del mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, del conseguente rifiuto della sua domanda di asilo nonché della pronuncia dell'allontanamento. In tale contesto, anche la richiesta di rinviare gli atti all'autorità inferiore è divenuta senza oggetto (cfr. DTAF 2011/18 consid. 4 e 5, pagg. 290 ss). 6. 6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto l'idoneità delle autorità kosovare ed internazionali a garantire la sicurezza degli interessati. Detto Ufficio ha altresì valutato inverosimile il racconto del richiedente, basandosi sul fatto che, da quanto sarebbe emerso dall'incontro della rappresentanza svizzera in Kosovo con i genitori del medesimo, quest'ultimo non avrebbe mai avuto problemi con gli albanesi del Kosovo. 6.2. Nel ricorso del 24 giugno 2010, in riferimento alle argomentazioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato, l'insorgente giustifica la mancata conoscenza dei suoi problemi da parte del padre, adducendo che l'incontro con il collaboratore della rappresentanza svizzera sarebbe

D-4569/2010 Pagina 6 durato soltanto una decina di minuti e che, dinanzi alla madre, affetta da tumore, non avrebbe voluto esporre quanto sapeva. 7. 7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7.3. Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie; cfr. sulla tematica GICRA 2006 n. 18), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese di origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo. Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può

D-4569/2010 Pagina 7 proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente di asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese di origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile di essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti. 7.4. Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura sono contraddittorie, illogiche e pertanto inverosimili. Segnatamente, secondo quanto accertato dalla rappresentanza svizzera in Kosovo, l'insorgente non ha avuto problemi particolari con gli albanesi nella sua terra natale contrariamente a quanto esposto da quest'ultimo (cfr. verbale 1, pagg. 4-5 e verbale 2, pag. 6) e da sua moglie (cfr. verbale 3, pagg. 4-5 e verbale 4, pag. 6). Non soccorre il ricorrente la giustificazione dell'inconsapevolezza del padre sui fatti addotti, sostenendo che quest'ultimo non avrebbe voluto descrivere la situazione del figlio davanti alla madre malata di tumore. Infatti, è manifestamente inconcepibile che la sparatoria ai danni del figlio non sia conosciuta dalla madre, la quale avrebbe vissuto con il medesimo e sua moglie nella stessa casa (cfr. verbale 1, pag.1) ed avrebbe più volte risposto alle telefonate di minaccia rivolte al figlio (cfr. verbale 3, pag. 5 e verbale 2, pag. 8). Inoltre, anche ipotizzando che la madre fosse stata all'oscuro di tali eventi, è illogico, vista la domanda di asilo dell'insorgente, che il padre abbia rinunciato a raccontare un fatto così importante come la sparatoria ai danni del figlio in assenza della moglie, per esempio chiedendo al rappresentante svizzero di uscire con lui dalla sala dell'incontro. Peraltro, a prescindere dall'inverosimiglianza, il ricorrente non è stato in grado di corroborare l'allegata impossibilità, nonché l'incapacità delle autorità kosovare e delle forze internazionali presenti sul territorio di garantire la sicurezza, così come di accordargli un'adeguata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi. In particolare, ogni qualvolta il ricorrente è stato minacciato, la KFOR (Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo) e l'UNMIK sono intervenute, segnatamente a seguito del diverbio tra il ricorrente ed il funzionario albanese ed a sparatoria avvenuta, conducendo un'inchiesta (cfr. verbale 1, pag. 5). Ciò dimostra che le autorità competenti sono in grado e hanno la volontà di agire prontamente, garantendo quindi un'effettiva e concreta protezione. D'altronde, secondo le informazioni a disposizione del Tribunale, le autorità locali di Polizia possono contare sulla presenza in Kosovo proprio delle precitate forze internazionali, che, insieme ad EULEX (Missione dell’Unione europea sullo «Stato di diritto» in Kosovo), contri-

D-4569/2010 Pagina 8 buiscono a garantire la sicurezza, il controllo e il buon funzionamento del KPS e della giustizia (cfr. Sentenza del Tribunale D-8021/2009 del 12 aprile 2011). Di conseguenza, non vi è ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In considerazione di quanto precede, i motivi di asilo fatti valere dai ricorrenti non soddisfano le condizioni previste dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 7.5. Pertanto, il ricorso in materia di asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009 n. 50 consid. 9, pag 733). 8.2. Pertanto, anche in materia di pronuncia dell'allontanamento il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 300.-, che seguono la soccombenza parziale, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a e art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10. Peraltro, ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un rappresentante, si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg.). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 e art. 15 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

D-4569/2010 Pagina 9 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini

Data di spedizione:

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