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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2009 D-4495/2009

4 settembre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,312 parole·~17 min·4

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4495/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 4 settembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Antonella Guarna. A._______, dichiaratosi nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 luglio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4495/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 27 maggio 2009 in Svizzera, il verbale d'audizione del 9 giugno 2009 (audizione sommaria al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso [di seguito: Centro]) in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino iracheno, nato il (...) a B._______ (Duhok), l'esame radiologico della mano (esame osseo) a cui il ricorrente è stato sottoposto in data (...) e il relativo rapporto (cfr. agli atti A 5/1), il secondo verbale d'audizione del 9 giugno 2009, in occasione del quale al richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sul risultato dell'esame osseo nonché in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), la decisione dell'UFM dell'8 luglio 2009, notificata all'interessato il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 luglio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, la decisione incidentale del 17 luglio 2009, con la quale il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso l'esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali e, nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, le osservazioni del 30 luglio 2009, mediante le quali l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, la rinuncia del ricorrente ad introdurre un eventuale atto di replica, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, Pagina 2

D-4495/2009 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non prevede altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito dell'audizione sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di avere 14 anni e un mese e di essere espatriato da B._______, nella provincia di Duhok, il mese di (...) 2009 per sfuggire alla sua difficile situazione, dovuta alla povertà e per poter lavorare, studiare e vivere in sicurezza (cfr. verbale d'audizione [1] del 9 giugno 2009 pagg. 7-9), Pagina 3

D-4495/2009 che, il 22 giugno 2009, il richiedente ha presentato la fotocopia di un documento presentato come la sua carta d'identità (cfr. agli atti), che, nella decisione dell'8 luglio 2009, l'UFM ha ritenuto che il richiedente ha ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che, infatti, dalle risultanze dell'esame osseo, sarebbe emerso che egli avrebbe un'età superiore ai 18 anni, diversa da quella dichiarata; che, inoltre, il richiedente non avrebbe consegnato alcun documento in originale atto a dimostrare l'età allegata, bensì una fotocopia della carta d'identità sulla quale non è visibile la persona raffigurata; che il medesimo non avrebbe peraltro fornito alcuna spiegazione plausibile circa la sua età e circa l'assenza di documenti, limitandosi ad affermazioni stereotipate, nonché affermando che avrebbe portato al più presto la sua carta d'identità in originale; che, in aggiunta, l'UFM ha considerato che, non avendo il richiedente reso verosimile la sua minore età alla luce degli elementi evocati, egli non potrebbe prevalersi delle regole specifiche della procedura dei minorenni non accompagnati; che, infine, né la situazione politica e economica del Paese d'origine (Iraq, regione di Dohuk), né altri motivi relativi alla situazione personale del ricorrente o dal punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero all'esecuzione del suo allontanamento, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile, che, al momento della notifica della suddetta decisione, il ricorrente ha esibito un documento presentato come la sua carta d'identità in originale; che l'UFM glielo ha riconsegnato immediatamente, per poterlo eventualmente esibire in sede di ricorso (cfr. agli atti A 17/1), che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito l'età e la data di nascita dichiarata, nonché la veridicità delle sue allegazioni; che egli ha contestato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM, facendo valere che la stessa sarebbe infondata e immotivata, in quanto detto Ufficio non avrebbe accennato nella decisione impugnata al documento che era a sua disposizione e che il ricorrente gli avrebbe consegnato già dopo lo svolgimento della sua audizione e che gli sarebbe stato restituito contestualmente alla notifica della decisione; Pagina 4

D-4495/2009 che l'autore del gravame ha infine addotto che il suo rinvio in Patria sarebbe inesigibile, a causa della situazione in Iraq che, anche al Nord, rimarrebbe ancora gravemente precaria e lo esporrebbe a gravi rischi per la sua vita ed il suo futuro, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso; che, in aggiunta, detto Ufficio ha sottolineato che il nuovo mezzo di prova presentato (la carta d'identità) risulta di dubbia autenticità; che, di conseguenza, la presentazione di tale documento non modificherebbe la conclusione secondo cui la minor età del ricorrente sarebbe inverosimile e secondo cui egli avrebbe ingannato le autorità svizzere sulla sua identità, che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o da altri mezzi di prova, che, giusta l'art. 1a let. a dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), per identità s'intende cognome, nome, cittadinanza, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso (cfr. GICRA 2001 n. 27 consid. 5e/cc pag. 210), che l'art. 32 al. 2 let. b LAsi implica che il ricorrente abbia ingannato sulla propria identità le autorità svizzere competenti in materia d'asilo, e non un altra autorità svizzera o straniera; che tale norma presuppone, inoltre, che incombe alle autorità svizzere in materia d'asilo di apportare la prova dell'inganno (GICRA 2003 n. 27 consid. 2 pag. 176; GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188; GICRA 1996 n. 32 consid. 3a pag. 303), che la prova dell'inganno sull'identità può essere apportata non soltanto in base all'esame dattiloscopico, bensì per il tramite di Pagina 5

D-4495/2009 testimonianze concordanti o di altri mezzi di prova, quali in particolare le analisi scientifiche condotte dall'UFM (cfr. GICRA 2004 n. 4 consid. 4d pag. 29; GICRA 1999 n. 19 consid. 3d pag. 125), che l'esame radiologico della mano (esame osseo) rientra, a determinate condizioni, nella categoria di "altri mezzi di prova", previsti all'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, suscettibili di dimostrare un inganno sull'identità ai sensi della citata norma (cfr. GICRA 2005 n. 16 consid. 2.3 pag. 143; GICRA 2004 n. 31 consid. 4.2 pag. 221); che l'esame osseo, al quale procede l'UFM, consiste nella radiografia della mano sinistra del richiedente l'asilo (cfr. GICRA 2000 n. 19 consid. 5 pag. 182), che, tuttavia, l'esame osseo permette unicamente di dimostrare l'esistenza di un inganno dell'identità, senza riuscire a stabilire l'età esatta di una persona; che, infatti, da tale esame non è possibile concludere, in maniera affidabile, se il richiedente sia o meno maggiorenne (cfr. GICRA 2005 n. 16 consid. 2.3 pag. 143), che, di principio, l'esistenza di un inganno sull'identità è ammessa allorquando, dall'esame radiologico della mano (esame osseo), risulta una differenza maggiore a tre anni tra l'età dichiarata e l'età ossea (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 4c pag. 186); che per contro, una differenza tra due anni e mezzo e tre anni è stata considerata nella norma, ciò che non ha permesso di comprovare l'esistenza di un inganno all'identità (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 4c pag. 186; GICRA 2000 n. 28 consid. 5a pag. 242; GICRA 2000 n. 19 consid. 7c pag. 186), che i referti radiologici delle ossa costituiscono delle informazioni scritte ai sensi dell'art. 12 lett. c PA e dell'art. 49 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile (PC, RS 273), il cui contenuto deve soddisfare determinate esigenze minime; che la comunicazione dei risultati di un referto radiologico deve indicare, segnatamente, la qualifica del medico esaminatore, l'identità dell'esaminando e le segnalate malattie e particolari condizioni di vita, il metodo dell'analisi adottato, la descrizione degli accertamenti effettuati e delle conclusioni tratte dall'esaminatore; che, in tale forma, la comunicazione va sottoposta alla parte affinché possa esprimersi in merito (GICRA 2004 n. 31 consid. 5, 6 e 7 pagg. 222-226), che, nella fattispecie, il ricorrente, al momento della presentazione della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di essere nato il (...) e di Pagina 6

D-4495/2009 avere quindi 14 anni rispettivamente 14 anni e un mese (cfr. verbale d'audizione [1] del 9 giugno 2009 pagg. 1 e 8); che, per contro, l'esame radiologico della mano, a cui è stato sottoposto il (...), ha stabilito che l'insorgente ha un età ossea superiore ai 18 anni (cfr. rapporto dell'esame radiologico della mano del [...]), che, di conseguenza, l'età dichiarata dal ricorrente non corrisponde manifestamente all'età ossea stabilita; quest'ultima, infatti, si differenzia significatamente dall'età dichiarata di ben quattro anni almeno, che, pertanto, alla luce delle suesposte risultanze processuali e in considerazione dell'evocata giurisprundenza - secondo la quale l'inganno sull'identità è ammesso quando, dall'esame radiologico della mano (esame osseo), risulta una differenza maggiore a tre anni tra l'età dichiarata e l'età ossea (cfr. GICRA 2001 n. 23 consid. 4c pag. 186) - il ricorrente ha effettivamente ingannato sulla propria identità, come ha rettamente ritenuto l'UFM, che, concessogli il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, e meglio sulle divergenze tra le sue dichiarazioni e la constatazione derivante dall'esame osseo, il ricorrente ha ribadito di essere nato il (...), affermando che avrebbe dimostrato la sua età portando il più presto possibile la sua carta d'identità (cfr. verbale d'audizione [2] del 9 giugno 2009), che, innanzitutto, la comunicazione del risultato del referto radiologico è stata effettuata conformemente alle esigenze minime poste dalla giurisprudenza sopraevocata, ciò che, del resto, il ricorrente non ha contestato, che il documento presentato come la sua carta d'identità in originale, esibito dal ricorrente in sede di ricorso, non costituisce un documento atto a identificare la sua vera età, nonché identità; che, infatti, l'autenticità di tale documento è manifestamente dubbia; che, come già rettamente rilevato dall'UFM in sede di risposta al ricorso, la carta d'identità presenta sul retro dei tratti neri, in particolare sul lato destro, i quali dimostrano, senza equivoci, che si tratta di una fotocopia; che, inoltre, questo lato del documento non si presenta diritto, a comprova che si tratta di una tessera tagliata manualmente e in modo irregolare e non di una tessera standard, come dovrebbe essere quella di una vera carta d'dentità; che, infine, in aggiunta a quanto dichiarato Pagina 7

D-4495/2009 dall'autorità inferiore, le iscrizioni dei dati personali del ricorrente sono state effettivamente apposte in un secondo momento sulla tessera prestampata, nonché sul timbro già evidentemente presente; che, di conseguenza, il documento presentato dal ricorrente come la sua carta di identità in originale, nulla prova circa l'età dichiarata; che v'è peranto ragione di confermare che il ricorrente ha ingannato sulla sua identità, che, d'altronde, non corrispondono al vero e pertanto non soccorrono l'insorgente le allegazioni ricorsuali, secondo le quali l'UFM nella decisione impugnata non avrebbe accennato al suddetto documento, il quale sarebbe già stato a sua disposizione al momento della redazione della decisione, in quanto il ricorrente glielo avrebbe consegnato dopo l'audizione (cfr. ricorso pag. 2); che infatti, dagli atti, risulta che l'insorgente ha consegnato il documento presentato come l'originale della sua carta d'identità solo al momento della notifica della decisione (cfr. A 17/1); che di conseguenza le censure dell'insorgente sono manifestamente temerarie e rasentano l'abuso processuale, tanto più alla luce dei forti e manifesti dubbi circa l'autententicità del documento, che, in virtù di quanto precede, ne discende che l’UFM ha rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità sulla base delle risutanze dell'esame osseo, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 8

D-4495/2009 che è incontestato che il ricorrente è cittadino iracheno, d'origine curda, proveniente dalla provincia di Duhok (cfr. verbale d'audizione [1] del 9 giugno 2009 pagg. 1-2), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel nord dell'Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, in particolare, le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Dohuk, dove il ricorrente è nato ed ha vissuto dalla sua nascita fino al suo espatrio (cfr. verbale d'audizione [1] del 9 giugno 2009 pagg. 1-2) - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6); che il ricorrente si limita a mere congetture di parte circa l'esposizione a rischi per la sua vita, in caso di rientro in Patria (cfr. ricorso pag. 2), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, da un lato, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo Pagina 9

D-4495/2009 periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, dall'altro, in merito alla situazione personale del ricorrente, nonostante egli abbia ingannato sulla sua identità, segnatamente, avendo dissimulato la sua vera età, dagli atti risulta che egli è giovane, celibe ed ha lavorato quale (...) e (...); che, inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale in Patria, dove risiedono i suoi genitori, i suoi fratelli e sorelle nonché i suoi zii e zie con le rispettivamente famiglie, che, il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 10

D-4495/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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