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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2008 D-4454/2008

22 dicembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,900 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 ...

Testo integrale

Corte IV D-4454/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 dicembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Carlo Monti. A._______, B._______, e C._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 giugno 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4454/2008 Fatti: A. Il 7 novembre 2007, A._______ e i suoi figli hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato, in sostanza, di essere militare di professione e, a seconda delle versioni, con il grado di tenente oppure di colonnello ([...]). In data 28 maggio 2007, avrebbe scoperto e sequestrato, insieme al suo superiore di nome M. con il grado di generale e tre reclute, un camion con un carico di 250 kg d'oro grezzo in una zona in cui è vietato l'accesso ai mezzi di trasporto nella regione del Gobi del Sud. Il 2 luglio 2007 avrebbe ricevuto e firmato una lettera di conferma del sequestro dell'oro grezzo da parte dell'ufficio dei servizi segreti frontalieri. In seguito, si sarebbe rifiutato di firmare un verbale, intimatogli dall'investigatore di nome D._______ del posto di polizia di E._______, senza aver avuto l'occasione di leggerlo. Quindi gli sarebbe stata offerta una valigia piena di denaro da parte dell'aiutante del parlamentare F._______, il quale sarebbe il proprietario dell'oro, per smentire quanto accaduto. Non avendo dato retta alle suddette proposte, l'interessato sarebbe stato minacciato, sequestrato e picchiato da quattro sconosciuti. Infine, si sarebbe recato su richiesta di sua moglie ad G._______, dove avrebbe appreso che la stessa sarebbe stata minacciata a causa sua. Per il timore di subire delle rappresaglie, l'interessato è espatriato insieme ai suoi figli il 26 ottobre 2007. B. Il 2 giugno 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 3 luglio 2008, l'interessato e i suoi figli (detti in seguito: gli insorgenti), hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo nonché, in via sussidiaria l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. Pagina 2

D-4454/2008 D. Il 16 giugno 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere agli insorgenti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 5 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 12 agosto 2008, il TAF ha concesso agli insorgenti un termine fino all'11 settembre 2008 per introdurre una replica. G. Il 12 settembre 2008, gli insorgenti hanno inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021). 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagina 3

D-4454/2008 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome inverosimili le allegazioni determinanti presentate, ritenendole incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, sarebbe inspiegabile che A._______ non si sia rivolto ad un altro superiore o addirittura alla giustizia militare. Inoltre, sarebbe sorprendente che quest'ultima non abbia avuto un ruolo nella vicenda, ma ad occuparsi di questo avvenimento, accaduto all'interno del territorio di controllo militare, siano stati i servizi segreti frontalieri e la polizia mongola. Peraltro, A._______ avrebbe dichiarato di non aver avuto tempo di cercare qualcuno che fosse dalla sua parte e che lo aiutasse in seno alle autorità, nonostante egli abbia avuto cinque mesi di tempo per agire prima dell'espatrio. Per di più, l'UFM ha ritenuto il racconto come in più punti povero di dettagli, generico, e quindi privo di elementi capaci di avvalorare i motivi d'asilo. Inoltre, gli articoli di giornale prodotti non corroborerebbero in alcun modo le allegazioni in quanto parlerebbero unicamente di un parlamentare e le difficili condizioni di vita in Mongolia. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. 5.2 Nel gravame, gli insorgenti hanno segnalato che A._______ non avrebbe avuto alcuna possibilità di rivolgersi ad un altro superiore oppure alla giustizia militare, in quanto il suo diretto superiore avrebbe accettato di non rivelare alcunché circa i fatti del 28 maggio 2007. Per di più, il comportamento di A._______ sarebbe perfettamente compatibile con la realtà mongola e il suo sistema giudiziario e politico corrotto. Inoltre, un'eventuale testimonianza dei tre soldati non avrebbe avuto rilievo contro quanto avrebbe dichiarato il generale. Peraltro, Pagina 4

D-4454/2008 A._______ avrebbe dimostrato di essere veramente un militare avendo descritto in dettaglio l'uniforme di colonello. Infine, il racconto degli insorgenti sarebbe senz'altro rilevante e ricco di dettagli dal profilo della procedura d'asilo e quindi da considerare come verosimile. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modificazione del provvedimento litigioso e ha quindi nuovamente proposto la reiezione del gravame. 5.4 Nella replica, gli insorgenti hanno osservato di non avere più niente da aggiungere a quanto già evidenziato in sede di ricorso. 6. 6.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili Pagina 5

D-4454/2008 postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 A titolo preliminare questo Tribunale costata che il Consiglio federale ha inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi. Pertanto, sussite di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 Il TAF osserva inoltre che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dagli insorgenti in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali. Giova altresì osservare che gli insorgenti si limitano a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti del 28 maggio 2007. A._______ si è segnatamente contraddetto sul suo grado militare, allegando in un primo tempo il grado di tenente per poi menzionare quello di colonello, ribadito in seguito in sede di ricorso ([...]). Inoltre, in merito ai fatti da egli evocati, la giustizia militare non rientra a nessun punto nel suo racconto, neanche subito dopo il sequestro dell'oro grezzo, dato che non viene neanche messa al corrente di quanto successo, pur trattandosi di un fatto accaduto in una zona militare. Anche in seguito, A._______ non si è mai rivolto alle competenti autorità della giustizia militare, recandosi invece alla polizia locale, nonostante la prima sia nota per essere un'istituzione indipendente all'interno dell'esercito, ragione per la quale le eventuali testimonianze delle tre reclute, presenti sul posto, avrebbero avuto un valore probatorio significativo da contrapporre a quello del generale che, invece, ha smentito tutto. In aggiunta, il comportamento di A._______ è contrario alla logica dell'agire di un militare professionista che si è laureato all'accademia militare. Peraltro, tuttora lo stesso non ha ancora versato agli atti i suoi documenti militari menzionati nel corso della procedura di prima istanza, nonostante sua moglie, nel frattempo, l'abbia raggiunto in Svizzera ([...]). Per queste ragioni, il TAF dubita che A._______ sia verosimilmente un militare di professione. Inoltre, il medesimo non ha nemmeno considerato di cercare qualcuno in grado di aiutarlo, ad esempio un avvocato che avrebbe potuto istruirlo sulle sue possibilità giuridiche, vista la portata dei presunti fatti Pagina 6

D-4454/2008 da lui allegati, per tutto il periodo da lui raccontato, vale a dire tra il 28 maggio 2007 fino al suo espatrio in data 18 ottobre 2007. Per di più, A._______ in vista delle elezioni, poteva anche recarsi da un partito opposto a quello del parlamentare Baterdene, presunto proprietario dell'oro grezzo, per fare aprire un'inchiesta amministrativa contro il medesimo. Lo stesso si è però limitato ad asserire che non avrebbe avuto tempo per cercare qualcuno che si schierasse dalla sua parte ([...]). Peraltro, pur essendo stato convocato più volte dalla polizia in patria, egli non ha presentato alcun mezzo di prova idoneo a corroborare il suo racconto, ossia almeno una convocazione scritta. Inoltre, non soccorono gli insorgenti i due articoli di giornale versati agli atti, in quanto contengono informazioni generiche ed irrilevanti in merito ai fatti allegati. Per sovrabbondanza, va rilevato che non può essere ritenuta verosimile l'allegazione di A._______ secondo la quale sua moglie non sarebbe potuta venire con lui per problemi economici. Infatti, gli insorgenti hanno verosimilmente ottenuto più di USD 8'000.con la vendita della loro casa, considerati i prezzi medii ad G._______. Visto quanto precede, il TAF ritiene che, nel caso in cui la moglie e la madre di A._______ fossero veramente state minacciate, egli avrebbe verosimilmente avuto modo di pagare loro il viaggio in Svizzera. Per conseguenza, le allegazioni presentate dagli insorgenti non possono essere considerate verosimili. 7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 Pagina 7

D-4454/2008 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). 9.1.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. 9.1.2 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni già indicate al considerando 7 del presente giudizio – alcun serio indizio secondo cui gli insorgenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quets'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. 9.1.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). Pagina 8

D-4454/2008 9.2.1 Il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.2.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Gli insorgenti sono ancora giovani e dispongono di una rete sociale in patria. Essi non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. Per sovrabbondanza, giova segnalare che la moglie, rispettivamente madre degli insorgenti, verrà anch'essa allontanata in Mongolia. Tale provvedimento è deciso in separata sede, tramite sentenza odierna di questo Tribunale. 9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, gli insorgenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Pagina 9

D-4454/2008 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-4454/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico degli insorgenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante degli insorgenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - H._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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