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Bundesverwaltungsgericht 13.05.2015 D-4427/2014

13 maggio 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,509 parole·~13 min·1

Riassunto

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 9 luglio 2014

Testo integrale

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Corte IV D-4427/2014

Sentenza d e l 1 3 maggio 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nata l'(…), alias B._______, nata l'(…), con i figli C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), e E._______, nato il (…), alias F._______, nato il (…), Eritrea, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 9 luglio 2014 / N […]

D-4427/2014 Pagina 2

Visto la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera, unitamente al figlio C._______, il 30 maggio 2012; la nascita di E._______ il (…) e la conseguente inclusione dello stesso nella domanda d'asilo della madre; la decisione dall'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 9 luglio 2014, notificata agli interessati l'11 luglio 2014 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), con cui tale Ufficio ha respinto la domanda d'asilo dei richiedenti riconoscendo loro tuttavia la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi (RS 142.31) e ponendoli al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera; il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) l'8 agosto 2014 (cfr. data del plico raccomandato; data d'entrata: 11 agosto 2014) con cui i ricorrenti hanno concluso alla concessione dell'asilo; il documento allegato al ricorso, da cui emerge che Esrom Esayes Teclemariam è stato sottoposto ad un intervento chirurgico il 26 giugno 2014; la decisione incidentale del 20 agosto 2014 con cui il Tribunale ha invitato i ricorrenti a versare, entro il 4 settembre 2014, un anticipo di CHF 600.─ a copertura delle presunte spese processuali; il tempestivo pagamento del succitato anticipo spese, avvenuto in data 29 agosto 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;

D-4427/2014 Pagina 3 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che pertanto la presente sentenza è redatta in italiano; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.); che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina eritrea nata a G._______ e residente ad H._______ dal 1993 al (…) 2011, ella avrebbe in seguito vissuto in Sudan fino al suo arrivo in Svizzera il 30 maggio 2012 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità dell'8 giugno 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 5, 8-9); che, quanto ai motivi d'asilo, l'insorgente ha sostanzialmente allegato di essere perseguitata dai militari eritrei poiché suo marito avrebbe avuto dei problemi con i suoi superiori durante il servizio militare (cfr. verbale 1, pag.10; verbale sui motivi d'asilo del 4 marzo 2014 [di seguito: verbale 2], D128-129, pag. 12); che, in particolare, vedendosi negare più volte un congedo, richiesto per motivi di salute, egli sarebbe fuggito dalla sua unità militare senza lasciare traccia (cfr. verbale 1, pag. 10); che la richiedente sarebbe quindi stata convocata dalle autorità militari presso l'ufficio dell'ammini-

D-4427/2014 Pagina 4 strazione di H._______ al fine di parlare di suo marito e, temendo di venir incarcerata e di dover pagare 50'000 Nakfa per il suo rilascio, ella avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D119, pag. 12); che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo; che, segnatamente, ella ha dichiarato di aver letto in controluce, senza aprire la busta, il contenuto della lettera di convocazione recapitatagli dalle autorità militari; che a mente dell'autorità inferiore, ciò non sarebbe plausibile; che le dichiarazioni rilasciate dalla richiedente circa il prelievo di suo marito dal loro appartamento da parte dei militari mancherebbero di contenuto e sarebbero caratterizzate da un'assenza di sostanza; che altresì prive di sostanza e vaghe sarebbero le considerazioni riguardanti l'espatrio dell'interessata dal suo Paese d'origine; che, pertanto, l'autorità inferiore ha respinto la domanda d'asilo in oggetto riconoscendo, tuttavia, la qualità di rifugiato agli interessati per motivi insorti dopo la fuga; che, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso l'Eritrea, ha concesso ai medesimi l'ammissione provvisoria in Svizzera; che in sede ricorsuale l'insorgente ha sottolineato come le dichiarazioni da ella rilasciate durante le audizioni corrisponderebbero alla verità e, pertanto, in Eritrea, la sua vita sarebbe effettivamente in pericolo; che, in primo luogo, ella ha ribadito di non aver aperto la busta contenente la lettera di convocazione e, con molta fatica, di essere riuscita a leggerne il contenuto controluce; che, a suo dire, convocare i parenti dei dissidenti presso il posto di polizia per poi incarcerarli e chiedere il pagamento di una cauzione di 50'000 Nakfa, sarebbe una pratica abitualmente utilizzata dai militari eritrei; che inoltre per poter registrare la nascita, avvenuta in Svizzera, del suo secondogenito, la ricorrente sarebbe entrata in contatto con sua madre, residente in Eritrea, al fine di farsi spedire il certificato di matrimonio; che quest'ultima, scoperta collaborare con la figlia espatriata, sarebbe stata incarcerata per sette mesi e, tre giorni dopo essere stata rilasciata, sarebbe perita poiché debole e malata; che pertanto la ricorrente ha ribadito di temere per la sua vita e per quella dei suoi figli; che, infine, ella ha aggiunto di essere entrata in contatto con il marito, che credeva morto, il quale desidererebbe ricongiungersi con la famiglia in Svizzera ed avrebbe scritto all'UFM senza, tuttavia, aver ottenuto alcuna risposta; che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto la concessione dell'asilo; che, giusta l'art.2 cpv.1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-

D-4427/2014 Pagina 5 ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art.3 cpv.1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art.3 cpv.2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata);

D-4427/2014 Pagina 6 che, preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria ed essendo stata loro riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ossia a seguito della loro uscita illegale dal Paese d'origine, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione del rifiuto della loro domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento; che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente pur non essendo contraddittorie, lasciano un'impressione generale di vaghezza; che, infatti, esse si esauriscono in affermazioni poco sostanziate, stereotipate e prive di dettagli; che, in particolare, la descrizione fornita dall'interessata, circa le dimensioni della busta contenente la convocazione, lascia presagire che la lettera fosse piegata in tre parti, ragione per la quale appare poco plausibile che ella sia effettivamente riuscita a decifrarne il contenuto nella maniera allegata (cfr. verbale 2, D126, pag. 12); che chiamata a descrivere gli episodi durante i quali i militari si sarebbero presentati a casa sua al fine di prelevare suo marito, l'interessata si è limitata a rilasciare dichiarazioni vaghe e poco esaurienti (cfr. verbale 2, D135-138, p. 13, D142-143, pag. 14); che, inoltre, a dire della ricorrente, sarebbe stata la sua datrice di lavoro in Sudan ad averle pagato ed organizzato il viaggio di espatrio (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D181-182, pag. 17); che ciò appare quantomeno singolare considerato il periodo limitato di tempo, due mesi circa (cfr. verbale 2, D182, pag. 17), durante il quale la ricorrente ha lavorato per questa donna; che, non da ultimo, risultano oltremodo inconsistenti le allegazioni riguardanti il viaggio di espatrio, è infatti poco credibile che l'interessata abbia potuto viaggiare fino in Svizzera nella maniera descritta, legittimandosi con dei documenti di cui ignora tutto poiché il passatore li aveva sempre in mano (cfr. verbale 1, pag. 9); che, peraltro, ella non ha saputo dire né con che compagnia aerea sia giunta in Italia dal Sudan, né dove abbia fatto scalo (cfr. verbale 1, pag. 9); che in merito, non soccorre l'insorgente la spiegazione fornita in sede d'audizione, ovvero che ella, durante la totalità del viaggio, si sarebbe dovuta occupare del figlio che vomitava (cfr. verbale 1, pag. 9); che, in limine, nemmeno lo stato di salute di E._______ è da considerarsi rilevante nell'ambito di questa procedura; che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato, per motivi insorti antecedentemente alla fuga, e di concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;

D-4427/2014 Pagina 7 che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato dai ricorrenti in data 29 agosto 2014; che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4427/2014 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 29 agosto 2014. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

D-4427/2014 — Bundesverwaltungsgericht 13.05.2015 D-4427/2014 — Swissrulings