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Bundesverwaltungsgericht 28.11.2008 D-4374/2007

28 novembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,268 parole·~16 min·5

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 20 giugno 2007 in materia di non ...

Testo integrale

Corte IV D-4374/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 novembre 2008 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Walter Lang e Gérald Bovier, cancelliera Chiara Piras. A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 giugno 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4374/2007 Fatti: A. Il 12 maggio 2007, l'interessato – cittadino afghano e originario di B._______ in provincia di Herat – ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 21 maggio e del 15 giugno 2007) di avere lasciato il suo Paese d'origine con i genitori all'età di sei o sette anni per recarsi in Iran. Il padre dell'interessato avrebbe fatto parte del partito di nome “C._______” e avrebbe, perciò, avuto dei nemici. Dopo otto anni, o otto anni e mezzo, passati in Iran, l'interessato sarebbe partito per la Germania, dove avrebbe presentato domanda d'asilo. L'11 maggio 2007, egli avrebbe lasciato la Germania per la Svizzera. B. Il 20 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine, ha presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 29 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. Pagina 2

D-4374/2007 E. Il 2 luglio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 16 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Non convincerebbero l'autorità inferiore le affermazioni, secondo le quali il ricorrente avrebbe perso un passaporto in Germania e dato via o, a seconda delle versioni, buttato via un altro passaporto in Iran. Inoltre, l'insorgente avrebbe fornito versioni contraddittorie in rapporto segnatamente al rilascio dei documenti summenzionati. Per di più, detto Ufficio ha anche Pagina 3

D-4374/2007 sottolineato che i fatti allegati dal ricorrente per corroborare la propria qualità di rifugiato non avrebbero alcun nesso con il richiedente stesso e la situazione politica vigente in Afghanistan. L'autorità inferiore conclude che egli avrebbe lasciato la Germania dopo otto anni di permanenza, a causa dei problemi con le autorità tedesche, legati al consumo di droga. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere – al contrario di quanto preteso dall'autorità inferiore – di non avere fornito dichiarazioni contraddittorie. Nel corso delle audizioni avrebbe manifestato una certa confusione a causa della sua tossicodipendenza ed avrebbe, per tale ragione, fornito versioni incongruenti. Inoltre, apparrebbe evidente che non sia in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti d'identità o di viaggio nel termine legale di 48 ore. Egli contesta altresì che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione vigente in Afghanistan (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR nel dicembre 2006), non sarebbe consentito, come invece avrebbe effettuato l'autorità inferiore nel caso di specie, di non entrare nel merito della domanda d'asilo. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile, visto che il ricorrente vi avrebbe vissuto solo per pochi anni e non vi troverebbe né una solida rete sociale, né la garanzia di un minimo vitale, né la sicurezza di trovare un alloggio. 6. Nella risposta al ricorso l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza, per l'assenza di fatti o mezzi di prova che potrebbero giustificare una modifica del provvedimento litigioso. 7. Nella replica, il ricorrente ha sottolineato la necessità di una decisione di merito a causa della sua precaria situazione personale. In caso di rinvio in Afghanistan, infatti, non potrebbe contare su una solida rete familiare e sociale. Infine, la cronaca quotidiana dimostrerebbe che la Pagina 4

D-4374/2007 situazione in Afghanistan starebbe manifestamente peggiorando e non solo nelle province del sud del Paese. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, il quale ha affermato di avere fornito un'identità falsa al suo arrivo al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (cfr. verbale d'audizione del 21 maggio 2007 Pagina 5

D-4374/2007 pag. 1), senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 12 maggio 2007. Per di più, il ricorrente ha asserito, nella prima audizione, di avere richiesto una prima volta un passaporto alla rappresentanza afghana in Iran e di averlo buttato via durante il viaggio per la Germania (cfr. verbale d'audizione del 21 maggio 2007 pag. 4). Nella seconda audizione, invece, egli ha sostenuto di avere ricevuto due passaporti: l'uno presso l'ambasciata afghana a D._______ e l'altro in Germania. Il primo l'avrebbe perso ed il secondo dato a terzi (cfr. verbale d'audizione del 15 giugno 2007 pag. 2). Inoltre, in occasione di due fermi alla frontiera italo-svizzera egli ha dichiarato due identità diverse (cfr. formulari agli atti, A4/19). Il ricorrente ha pure affermato di non avere presentato alle autorità tedesche il passaporto per paura di essere allontanato dalla Germania (cfr. verbale d'audizione del 16 giugno 2007 pag. 4). In considerazione di quanto precede, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha fornito versioni fortemente contraddittorie e poco credibili circa il possesso da parte sua di un documento di identità. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento ai sensi di legge, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infatti, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, in corso di procedura d'asilo, usando la necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per farsi emettere un documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. A questo proposito, giova rilevare che dal momento della prima richiesta di esibire un documento d'identità fino ad oggi sono passati ben 18 mesi. 10. Il TAF rileva, altresì, che l'insorgente non ha presentato all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento delle benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Questo Tribunale constata inoltre che il ricorrente si è contraddetto varie volte durante le audizioni. A titolo d'esempio, nell'ambito dell'audizione del 21 maggio 2007, il ricorrente aveva sostenuto di avere dichiarato gli stessi motivi d'asilo in Germania (pag. 7), mentre, durante l'audizione Pagina 6

D-4374/2007 del 15 giugno 2007, egli ha affermato di averne adotti altri, poiché voleva a tutti i costi ottenere l'asilo, ma di avere deciso di dire tutta la verità arrivando in Svizzera (pag.4). Per di più, durante la prima audizione, il ricorrente aveva allegato di avere lasciato il Paese d'origine con la famiglia a causa dell'appartenenza del padre al partito “E._______”. Il padre avrebbe, infatti, avuto dei nemici membri di altri partiti, i quali ora farebbero parte del governo afghano (cfr. verbale d'audizione del 21 maggio 2007 pag. 6). Nell'ambito dell'audizione del 15 giugno 2007, l'insorgente ha invece sostenuto che i presunti nemici del padre erano membri dello stesso partito, appartenenti oggi al governo afghano e quindi molto potenti (pag. 2). È importante rilevare che il ricorrente evade in modo molto vago e stereotipato le domande dell'autorità inferiore in relazione al problema presentatosi al padre in patria. A tal proposito, non soccorre il ricorrente nemmeno la generica affermazione, secondo la quale, da un lato, era troppo giovane per capire e, dall'altro, il padre non avrebbe voluto parlarne davanti a figli (cfr. verbale d'audizione del 21 maggio 2007 pag. 6). Non soccorre, altresì, il ricorrente la generica censura ricorsuale, secondo la quale avrebbe manifestato confusione durante le audizioni e fornito così versioni incongruenti, ma non contraddittorie, a causa delle sua tossicodipendenza (v. gravame pag. 3). Infine, il ricorrente ha affermato di non avere mai avuto problemi con le autorità o terzi nel proprio Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 21 maggio 2007 pag. 7). 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, più precisamente nella provincia di Herat, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) Pagina 7

D-4374/2007 nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 12.2 12.2.1 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso, l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale violazione dell'obbligo di collaborare (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 18 consid. 3b). 12.2.2 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, Pagina 8

D-4374/2007 non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d'alcun grave problema medico. 12.2.3 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione scolastica (otto anni di scuola in Iran; cfr. verbale d'audizione del 21 maggio 2007 pag. 3). Egli ha dichiarato di essere cittadino afghano e di avere vissuto fino all'età di sei o sette anni ad B._______, provincia di Herat, per poi lasciare il Paese con tutta la famiglia e trasferirsi in Iran. Egli ha altresì precisato che in patria non avrebbe più nessuno (cfr. ibidem pag. 2 e 3). Tuttavia, come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale ritiene le affermazioni del ricorrente in merito ai suoi familiari ed il loro luogo di soggiorno – in particolare in riferimento agli zii (v. verbale d'audizione del 15 giugno 2007 pag. 4) – come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili, come peraltro lo è anche tutto il resto del suo racconto (v. considerandi 9 e 10 del presente giudizio), al punto tale che non può essere escluso che la descrizione familiare lacunosa sia stata consapevolmente construita ad arte per i bisogni della causa. Non v'è infatti ragione di credere al ricorrente su questo punto, ritenuto in particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco credibile durante tutta la procedura, presentanto a più riprese identità false e diverse, versioni divergenti circa il possesso di documenti e circa i motivi d'asilo. Così facendo, l'insorgente ha mostrato di essere pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere delle informazioni rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese. Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consod. 3b) con riferimento segnatamente all'indicazione della sua situazione familiare, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità nell'impossibilità di determinare la presenza di una rete sociale in patria, e quindi l'esistenza d'ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte di questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva esistenza per il ricorrente di una rete sociale nella provincia di Herat per potere determinare l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo, all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità. Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame Pagina 9

D-4374/2007 d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nella provincia di Herat. 12.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, più precisamente la provincia di Herat, è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-4374/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11

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