Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4361/2011 Sen tenza d e l 1 6 a go s t o 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nata il (…), Stato sconosciuto, alias B._______, nata il (…), Eritrea, alias C._______, nata il (…), Eritrea, alias D._______, nata il (…), Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 luglio 2011 / N (…).
D4361/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che la ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso alla ricorrente in stessa data e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. act. A2), i verbali di audizione del 20 giugno 2011 (cfr. act. A6, di seguito: verbale 1) e del 13 luglio 2011 (cfr. act. A9, di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 28 luglio 2011, notificata alla ricorrente lo stesso giorno (cfr. act. A12), il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 5 agosto 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale via fax in data 8 agosto 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
D4361/2011 Pagina 3 che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni esperite dall'UFM, l'interessata ha dichiarato di essere cittadina eritrea, nonché di essere nata ad E._______ (Eritrea), dove avrebbe vissuto fino all'età di (…), quando, insieme ai genitori, entrambi eritrei, si sarebbe trasferita ad F._______ (Etiopia); che ha altresì allegato di aver vissuto in tale città sino al (…), prima di spostarsi in G._______, dove sarebbe rimasta per (…) anni; che, successivamente, dalla H._______ avrebbe raggiunto la _______ in barca a fine (…); che, dopo quasi tre mesi trascorsi a L._______, avrebbe raggiunto la Svizzera in treno il (…), che la medesima ha affermato di aver lasciato l'allegato Paese di origine, ovvero l'Eritrea, a causa della mancanza di diritti e delle difficoltà quotidiane, nonché perché i genitori avrebbero voluto evitare che venisse trasferita a M._______; che, successivamente, avrebbe abbandonato l'Etiopia per sottrarsi alle molestie ed al tentativo di un secondo stupro da parte del marito della zia presso cui avrebbe soggiornato e perché in detto Paese non disporrebbe di una rete famigliare, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, in particolare, allega che, avendo perso ogni contatto con la madre dopo la sua espulsione in Eritrea, finora non le sarebbe stato oggettivamente possibile procurarsi un documento di identità; che, in tale contesto, al fine di poter rintracciare il genitore e farsi
D4361/2011 Pagina 4 inviare un documento che comprovi la sua identità, chiede che le sia concesso un termine di grazia; che, per quanto attiene al documento andato perso in G._______, precisa che si sarebbe trattato non di una carta d'identità, come erroneamente verbalizzato durante l'audizione esperita dall'UFM, bensì della sua carta scolastica etiope; che, in merito alla conclusione di inverosimiglianza dell'UFM, sottolinea che le sue lacune sull'Eritrea sarebbero da riportare, da un lato, al fatto che sin da piccola sarebbe cresciuta in un contesto etiope, parlando l'amarico, e, dall'altro lato, al fatto che avrebbe frequentato la scuola solo per poco tempo in Etiopia; che, inoltre, essendo eritrea, ma avendo vissuto in un contesto etiope, non sarebbe in grado di definire la sua etnia di appartenenza; che, di conseguenza, reputa che le conclusioni dell'UFM in merito alla sua origine si basino su un accertamento sommario ed arbitrario dei fatti e lamenta che detto Ufficio non abbia, invece, fatto capo ad ulteriori strumenti, quali un esame LINGUA, il quale, del resto, oltre a vertere sull'esame del suo parlato e sulle sue conoscenza della lingua tigrinya, avrebbe potuto contribuire a farle ricordare gli usi e costumi eritrei con cui sarebbe cresciuta e che, nel frattempo, avrebbe scordato; che, in merito ai motivi di asilo, reputa di averli esposti in maniera dettagliata nonché coerente e ritiene che le contraddizioni sollevate dall'autorità di prime cure sarebbero da riportare alla natura traumatica degli episodi narrati, nonché alla differenza tra il calendario europeo e quello di cui ha fatto uso dall'infanzia; che, infine, è dell'avviso che nel suo caso l'esecuzione dell'allontanamento debba essere considerata inesigibile, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in ordine, la concessione di un termine di grazia per comprovare la sua cittadinanza eritrea, in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura della presumibili spese giudiziarie, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda, che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
D4361/2011 Pagina 5 dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, fino ad oggi la ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, per quanto attiene al possesso di documenti d'identità, in una prima versione ha affermato di essersi, tempo fa, procurata una carta d'identità presso le autorità eritree ad F._______ (cfr. verbale 1 pag. 5), mentre che successivamente ha dichiarato di avere posseduto una carta d'identità etiope, negando di averla mai descritta come etiope, rispettivamente negando di averne mai specificato l'origine (cfr. verbale 2 pag. 11/D121 122); che, in una terza versione, ha rettificato tali versioni, indicando che il documento in questione sarebbe stato un mera carta scolastica (cfr. ricorso pag. 2); che, inoltre, da una parte ha affermato di avere perso tale documento durante il viaggio verso il G._______ (cfr. verbale 1 pag. 5), e, dall'altra parte, interpellata sui documenti con in quali avrebbe viaggiato fino in Svizzera, ha nuovamente e in maniera del tutto inverosimile ed illogica indicato detto documento (cfr. ibidem pag. 8); che, del resto, ha avuto quasi un mese di tempo tra la prima e la seconda audizione per lo meno per avviare tentativi di procurarsi dei documenti di identità, rimanendo, invece, completamente inattiva in tal senso; che, segnatamente, non ha effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio degli stessi (quali contattare la madre rimasta al suo luogo di origine), ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi,
D4361/2011 Pagina 6 che, del resto, la semplice allegazione di non avere presentato documenti d'identità, in quanto non ne avrebbe mai posseduti, rispettivamente perché avrebbe sempre unicamente posseduto una carta scolastica, non rappresenta un motivo scusabile ai sensi di legge, che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, vi è ragione di concludere che dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che la medesima deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che già per le argomentazioni suesposte non v'è ragione di chinarsi sulla richiesta di assegnazione di un termine di grazia per produrre i documenti, la quale non può essere presa in considerazione, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato della richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5), che non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, che, difatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento consistente, che, a titolo di esempio, ha reso versioni discordanti in merito alla frequenza dei tentativi, da parte del marito di sua zia, di arrecarle violenza sessuale, dichiarando dapprima che lo stesso, dopo averla stuprata una
D4361/2011 Pagina 7 prima volta, avrebbe nuovamente provato a fare altrettanto (cfr. verbale 1 pagg. 67), e, successivamente, sottacendo del tutto tale tentativo (cfr. verbale 2 pagg. 68/D67, 79, 80, 91); che, invitata a descrivere scrupolosamente l'episodio dello stupro, ha risposto in maniera superficiale e spoglia di dettagli, dando in tal guisa l'impressione di non avere personalmente vissuto quanto narrato (cfr., ad esempio, verbale 2 pagg. 78/D8083); che durante l'audizione sommaria ha indicato nome e cognome del marito della zia (cfr. verbale 1 pag. 7), mentre che durante l'audizione sui motivi di asilo è rimasta vaga, ha affermando di conoscerne unicamente il nome (cfr. verbale 2 pag. 8/D8788); che circa il periodo successivo allo stupro, durante la prima audizione ha affermato di essere fuggita direttamente in G._______ (cfr. verbale 1 pag. 7), contraddicendosi poi nella la seconda audizione, dichiarando di essersi rifugiata da amiche per cinque mesi, prima di lasciare il Paese (cfr. verbale 2 pagg. 89/D80, 95, 99); che, infine, non avrebbe denunciato alle autorità le violenze subite (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 10/D105 107), che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che non possa ottenere dalle competenti autorità etiopi, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, ritenuto altresì che ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le stesse (cfr. verbale 1 pag. 7), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pagg. 725733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pagg. 90 e segg.), che, difatti, se, da una parte, l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) e la questione segnatamente del carattere ammissibile deve essere esaminata d'ufficio, dall'altra parte, questo
D4361/2011 Pagina 8 principio è limitato dall'obbligo del ricorrente di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. Sentenza del Tribunale D3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262); che si tratta di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA, che, nel caso concreto, l'insorgente ha violato il suo obbligo di collaborare segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lei senza dubbio nota; che, in effetti, non è plausibile che la ricorrente, benché abbia allegato di essere cresciuta con i genitori, rispettivamente con la zia materna, non sia stata in grado di fornire alcuna informazione in merito all'Eritrea; che, peraltro, sebbene entrambi i genitori abbiano sempre parlato la lingua tigrinya tra loro, non è credibile che l'insorgente non ne conosca nemmeno un'espressione, pretendendo di parlare unicamente l'amarico (cfr. verbale 2 pag. 5/D4547); che, inoltre, l'affermazione secondo cui non conoscerebbe assolutamente nulla dell'Eritrea, ne ignorerebbe la suddivisone amministrativa e le etnie presenti (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 5/D48), giustificandola con il fatto di non aver mai vissuto in Eritrea e di avere appreso di tale Paese unicamente dopo l'inizio della guerra (cfr. verbale 2 pag. 5/D4950) è del tutto inverosimile; che, infine, non convincono nemmeno le asserzioni circa la sua etnia di appartenenza, indicata dapprima come "(…)" e, in seguito, come (…) (cfr. verbale 1 pag. 3), che, di conseguenza, non spetta alle autorità in materia di asilo determinare il suo vero Paese di origine ed eventuali ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese, che, pertanto, la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non vi è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese di origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
D4361/2011 Pagina 9 inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1996 n. 18), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che, come indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, anche in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarla, rispettivamente di ostacoli al rinserimento nel suo effettivo Paese di origine, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese di origine deve essere altresì considerata ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. Decisone del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
D4361/2011 Pagina 10 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D4361/2011 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: