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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2008 D-4361/2007

3 dicembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,298 parole·~11 min·3

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4361/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 3 dicembre 2008 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Robert Galliker, Fulvio Haefeli, cancelliere Carlo Monti. A._______, Costa d'Avorio, alias B._______, Costa d'Avorio, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 giugno 2007 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4361/2007 Fatti: A. Il 16 aprile 2007, l'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'essere espatriata il 13 aprile 2007 per il timore d'essere uccisa e d'essere perseguitata a causa del suo sesso dai ribelli che l'avrebbero rapita nel 2005 dalla casa dei suoi genitori a Man. Gli stessi ribelli l'avrebbero quindi violentata più volte e verso la fine del 2006, la ricorrente sarebbe riuscita a fuggire. In seguito, avrebbe raggiunto Duekoue a piedi e da lì avrebbe trovato un passaggio per Abidjan, dove avrebbe soggiornato per tre mesi lavorando in un ristorante. Infine, con l'aiuto di un cliente abitudinario, avrebbe raggiunto la Svizzera in aereo. B. Il 19 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Costa d'Avorio siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 26 giugno 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini e la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 29 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, per eccezione, a chiedere il versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. E. Il 3 luglio 2007, chiamato a presentare una risposta, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. Pagina 2

D-4361/2007 F. Il 4 luglio 2007, il TAF ha concesso alla ricorrente un termine fino al 19 luglio 2007 per introdurre una replica. G. Il 19 luglio 2007, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che la ricorrente non avrebbe addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure considerato come inconsistenti ed inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, siccome imprecise e contraddittorie, segnatamente in merito al suo rapimento, la sua permanenza nella casa con i ribelli, la sua fuga e la descrizione Pagina 3

D-4361/2007 delle violenze sessuali subite. Inoltre, vi sarebbero innumerevoli indizi che indicherebbero che la ricorrente avrebbe trascorso diverso tempo nel Sud del Paese, segnatamente a San Pedro e ad Abidjan, dove si sarebbe forse pure trasferita. Ne sarebbe prova il fatto che nel settembre 2002 l'insorgente si sarebbe recata presso l'Ufficio nazionale di identificazione situato ad Abidjan. Inoltre, nel febbraio 2003 avrebbe denunciato al Commissariato di polizia di San Pedro di aver smarrito la sua carta d'identità. Peraltro, l'UFM ha constatato che la ricorrente avrebbe potuto annunciare tale perdita in qualunque Commissariato di polizia, soprattutto nella città di Man, dove la stessa avrebbe dichiarato di aver sempre vissuto prima del 2007. Pertanto, tale richiesta dimostrerebbe un legame con la località di San Pedro e l'inattendibilità delle sue affermazioni. Per di più, l'insorgente avrebbe ottenuto il suo passaporto personalmente e regolarmente prima del 2005 presso le autorità competenti di Abidjan. L'UFM ha altresì ritenuto che né la situazione politica vigente nel Paese d'origine della ricorrente, né altri motivi osterebbero al suo ritorno. In particolare, Abidjan e la sua periferia, non conoscerebbero una situazione di violenza generalizzata e, per conseguenza. Pertanto il rinvio della ricorrente a destinazione di Abidjan sarebbe ragionevolmente esigibile. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente. 4.2 Nel ricorso, l'insorgente allega, per quanto è qui di rilievo, che apparirebbe oggettivamente realistico che a lei si possa applicare l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, siccome, di fronte alla complessità della sua vicenda, che comporterebbe una persecuzione legata al genere sessuale, sembrerebbe data la necessità di ulteriori accertamenti. Inoltre, gli avvenimenti descritti dalla medesima corrisponderebbero alla realtà della Costa d'Avorio. Peraltro, sarebbero pure necessari ulteriori chiarimenti in relazione all'esecuzione dell'allontanamento. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che l'atto ricorsuale non conteneva fatti o mezzi di prova nuovi giustificanti una modificazione della suddetta decisione. Infine, ha proposto la reiezione del gravame. Pagina 4

D-4361/2007 4.4 Nella replica, la ricorrente ha contestato il ragionamento dell'UFM nella sua succitata decisione sull'effettiva provenienza dell'insorgente. Inoltre, ha allegato che il percorso logico-argomentativo dell'UFM, che condurrebbe a ritenere non necessari ulteriori chiarimenti in relazione alla qualità di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento, non risulterebbe chiaro. 5. 5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). Pagina 5

D-4361/2007 5.4 Tuttavia, se da esame sommario non è possibile stabilire definitivamente che il ricorrente non sia manifestamente un rifugiato, oppure che non vi siano ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, si entra nel merito della domanda d'asilo allo scopo d'effettuare, in fatto ed in diritto, gli ulteriori accertamenti necessari. 6. 6.1 Questo Tribunale considera – a prescindere dalla questione di sapere se nel caso concreto sussista un motivo scusabile per la mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio entro il termine di 48 ore previsto dalla legge – che, in considerazione dell'insieme delle circostanze del caso di specie, in relazione alla situazione vigente in Costa d'Avorio, l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dalla ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono manifestamente carenti. 6.2 Peraltro, in merito alla situazione generale ed allo stato della sicurezza in Costa d'Avorio, questo Tribunale ha avuto modo di precisare che in questo Paese attualmente ed in maniera generale, non vige una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata al punto che si debba rinunciare sistematicamente all'esecuzione dell'allontanamento di tutte le persone di origine ivoriana indipendentemente del caso di specie (v. sentenze del TAF del 28 gennaio 2008 D-4477/2006 consid. 8.3, del 2 ottobre 2008 E-1031/2007 consid. 4.3 e del 26 novembre 2008 E-7450/2008 consid. 3.4). Inoltre, le violazioni gravi dei diritti del uomo sono diminuite dopo la firma dell'Accordo di Ouagadougou del 4 marzo 2007. Tuttavia, il TAF ha pure constatato che ultimamente il traffico d'esseri umani, in particolare le donne (prostituzione) e i bambini (lavori forzati), ha preso nuove dimensioni. Peraltro, un problema importante concerne il ritorno di persone provenienti da regioni dove sussistono lacune dal punto di vista della sicurezza e delle infrastrutture giudiziarie, in particolare nell'ovest del Paese (v. sentenza del TAF del 28 gennaio 2008 D-4477/2006 consid. 8.2). 6.3 Premesso ciò, può essere considerato ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento ad Abidjan di un uomo giovane, senza problemi di salute, che ha precedentemente vissuto ad Abidjan oppure che dispone di una rete sociale sul posto. Per quanto concerne le persone provenienti dall'ovest oppure dal nord del Paese e senz'alcun legame con Abidjan, si impone un esame più dettagliato, Pagina 6

D-4361/2007 tramite un'analisi approfondita nel singolo caso, della situazione generale della loro regione d'origine e della loro situazione personale (v. sentenza del TAF del 28 gennaio 2008 D-4477/2006 consid. 8.3). 6.4 Nel caso concreto, l'UFM ha ritenuto che né la situazione politica vigente nel Paese d'origine della ricorrente, né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente al suo ritorno e ha constatato che sarebbe ragionevolmente esigibile il rinvio della stessa ad Abidjan. Tuttavia, conto tenuto della recente prassi del TAF (v. consid. 6.2 e 6.3 della presente sentenza), essendo l'insorgente di sesso femminile, ritenuto che la sua famiglia vive a Man, nell'ovest del Paese, e non essendo stata segnatamente approfondita (né accertata in base agli atti di causa) la tematica della sussistenza di una rete sociale per la ricorrente ad Abidjan (l'UFM si limita infatti ad affermare che una rete sociale in detta città non può essere esclusa), dove peraltro la stessa appare avere vissuto per soli tre mesi in vista dell'espatrio, l'UFM avrebbe dovuto analizzare in maniera più approfondita la situazione specifica e personale della ricorrente, segnatamente in quanto donna e proveniente dall'ovest del Paese. Non può infatti essere esclusa a priori e senza misure istruttorie complementari l'esistenza di motivi di impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, appartenente ad una categoria di persone vulnerabile, ad Abidjan (v. sentenza del TAF del 2 ottobre 2008 E-1031/2007 consid. 4.3). 6.5 In considerazione di quanto precede, questo Tribunale non può condividere la valutazione contenuta nel provvedimento litigioso secondo cui non sarebbero necessari ulteriori chiarimenti al fine di accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Costa d'Avorio ed in particolare ad Abidjan (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). Pertanto, la decisione impugnata incorre nell'annullamento. 7. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del Pagina 7

D-4361/2007 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). 8.2 Considerato altresì che l'insorgente non abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso in esame, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-4361/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali, né si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a: - rappresentante della ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - C._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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