Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-4345/2014
Sentenza dell ’ 11 agosto 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Barbara Balmelli, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato (…), alias B._______, nato (…), Siria patrocinato dall'avv. Ozan Polatli, Advokatur Gysin + Roth, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 1° luglio 2014 / N (…).
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Fatti: A. L'interessato, cittadino siriano di etnia curda e religione islamica, è nato in un villaggio chiamato C._______ nel distretto di al-Malikiya (arabo) rispettivamente Dêrik (curdo) e da ultimo prima dell'espatrio ha vissuto a Damasco (Siria). Egli ha presentato domanda d'asilo in data 11 giugno 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno. Egli sarebbe espatriato in febbraio 2013 partendo da Damasco giungendo dapprima a Beirut (Libano) e poi a Istanbul (Turchia), da dove con un TIR avrebbe raggiunto la Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 24 giugno 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg., 6). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver lasciato la Siria in quanto sarebbe stato arrestato unitamente al fratello D._______ poiché ritenuto oppositore del regime. Inoltre, avrebbe partecipato alle manifestazioni contro il regime. Di seguito le autorità siriane avrebbero cercato l'interessato presso la sua dimora e non incontrandolo avrebbero maltrattato i di lui genitori. Temendo dunque ulteriori visite da parte delle autorità avrebbe deciso di espatriare in compagnia dei fratelli D._______ e E._______ (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale d'audizione del 17 giugno 2014 [di seguito: verbale 2], pag. 4 seg.). B. Con decisione del 1° luglio 2014, notificata all'interessato in data 2 luglio 2014 (cfr. atto A18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dello stesso verso la Siria concedendogli pertanto l'ammissione provvisoria. C. In data 4 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 agosto 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare, di procedere allo scambio di scritti, ossia concedere al ricorrente la facoltà d'esprimersi circa la risposta al ricorso dell'UFM e di concedere un termine di 30 giorni al fine di poter inoltrare il libretto militare. Nel merito, ha concluso all'annullamento dei punti 1-3 del dispositivo della decisione impugnata e pertanto alla concessione dell'asilo. Ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, istanza di
D-4345/2014 Pagina 3 concessione dell'assistenza giudiziaria come pure di gratuito patrocinio e d'esenzione dal versamento dell'anticipo spese. A sostegno del gravame e dello scritto dell'8 agosto 2014, l'insorgente ha prodotto i seguenti documenti: – la convocazione militare del 7 giugno 2014 quale riservista; – la decisione di asilo del 6 maggio 2014 concernente il fratello E._______ (N […]) con la quale l'UFM gli ha concesso l'asilo; – l'attestazione di indigenza. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 26 agosto 2014, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nominando l'avv. Ozan Polatli in qualità di patrocinatore d'ufficio. Contestualmente il Tribunale ha invitato l'insorgente ad inoltrare il libretto militare con relativa traduzione entro un termine fissato al 25 settembre 2014. E. In data 3 settembre 2014 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale il libretto militare con relativa traduzione. F. Con ordinanza del 9 settembre 2014, il Tribunale ha trasmesso all’UFM il ricorso e gli scritti dell'8 agosto 2014 e del 3 settembre 2014 come pure i documenti allegati e lo ha invitato ad inoltrare una risposta entro un termine fissato al 24 settembre 2014. In seguito, il Tribunale ha accolto l'istanza di proroga formulata dall'UFM prorogando il termine al 15 ottobre 2014. G. L'autorità inferiore, con scritto dell'8 ottobre 2014 ha inoltrato al Tribunale la risposta al ricorso. Quest'ultima è stata trasmessa al ricorrente con l'invito ad esprimersi in replica. H. Il 29 ottobre 2014 il ricorrente ha trasmesso la replica allegando un rapporto del Schweizerische Flüchtlingshilfe (di seguito: SFH) intitolato Syrien: Rekrutierung durch die Syrische Armee del 30 luglio 2014e la nota particolareggiata dell'onorario del patrocinatore d'ufficio.
D-4345/2014 Pagina 4 I. Dopo invito del Tribunale del 12 novembre 2014, il 28 novembre 2014 l'UFM ha inoltrato le sue osservazioni concernenti la replica, le quali sono state trasmesse all'insorgente per conoscenza il 1° dicembre 2014. J. Con scritto spontaneo dell'11 agosto 2015, l'insorgente ha inoltrato due fotografie che lo ritraggono durante una manifestazione in Svizzera ed ha nuovamente prodotto il rapporto del SFH già inoltrato con scritto del 29 ottobre 2014 come pure un nuovo rapporto del SFH intitolato Syrien: Mobilisierung in die syrische Armee del 28 marzo 2015. K. Con scritto spontaneo del 30 dicembre 2015 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale la decisione di asilo del 28 ottobre 2015 concernente F._______ (N […]), nonché quattro fotografie che ritraggono il ricorrente durante una manifestazione a Bellinzona. L. Il Tribunale, con ordinanza dell’11 febbraio 2016, ha trasmesso una copia dello scritto dell’11 agosto 2015 ed un esemplare dello scritto del 30 dicembre 2015 nonché copie dei relativi allegati all’autorità inferiore, dandole occasione di esprimersi entro un termine fissato al 26 febbraio 2016 – in seguito prorogato fino al 25 marzo 2016 su istanza dell’autorità inferiore. M. In data 10 marzo 2016, l’autorità inferiore ha presentato le sue osservazioni proponendo nuovamente la reiezione del gravame. N. Con decisione incidentale del 22 marzo 2016 il Tribunale ha invitato l’insorgente ad esprimersi, entro il 6 aprile 2016, circa l’eventualità della revoca dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio decisi con decisione incidentale del 28 agosto 2014. O. Con scritto del 6 aprile 2016 l’insorgente ha inoltrato al Tribunale le sue osservazioni. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
D-4345/2014 Pagina 5 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, per il che la presente sentenza è redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 1° luglio 2014, oggetto del litigio in
D-4345/2014 Pagina 6 questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché contraddittorie e poco sostanziate. In particolare, l'UFM ha rilevato che il racconto dell'insorgente si sarebbe contraddistinto per le importanti discrepanze. I motivi d'asilo fatti valere dal ricorrente in prima audizione non concorderebbero con quelli forniti in occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo: dapprima avrebbe indicato d'essere espatriato poiché avrebbe aiutato delle famiglie ospitandole presso la sua dimora, per poi indicare di aver avuto un ruolo importante durante le manifestazioni contro il regime. Un'ulteriore contraddizione è stata rilevata circa la liberazione del ricorrente dalla prigionia: egli avrebbe indicato che allorquando sarebbe stato arrestato, la famiglia G._______ per la quale avrebbe lavorato avrebbe pagato un'ingente somma di denaro per la sua liberazione ed interpellato in merito egli avrebbe invece sottaciuto tale vicissitudine. Dello stesso tenore sarebbero le sue dichiarazioni sulla sua partecipazione alle manifestazioni giacché egli avrebbe indicato di aver partecipato anche dopo l'arresto oppure di non avervi più partecipato. L'UFM ha inoltre ritenuto il racconto dell'insorgente relativo all'allegata detenzione privo di dettagli e poco intenso se comparato ai fatti che avrebbe vissuto. La descrizione del luogo dell'imprigionamento sarebbe stereotipata e non contestualizzata in una realtà effettiva e personalmente vissuta. A titolo d'esempio egli si sarebbe limitato ad indicare che il locale si sarebbe trovato sottoterra, che la stanza di circa sette per quindici o venti metri e alta tre metri avrebbe avuto uno porta color marrone ed all'angolo vi sarebbe stato un bagno. Una persona che avrebbe vissuto una prigionia come quella descritta dall'interessato dovrebbe indicare dettagli più importanti e fornire descrizioni maggiormente precise e minuziose. Parimenti il ricorrente avrebbe descritto in maniera vaga e sbrigativa il suo ruolo alle manifestazioni, gli slogan che avrebbe scritto sugli striscioni e le generalità degli organizzatori. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la
D-4345/2014 Pagina 7 sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenendo tuttavia l’esecuzione dello stesso non ragionevolmente esigibile. 5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata dei suoi motivi d'asilo. Le discrepanze rilevate dall'UFM sarebbero da ricondurre ad errori di trascrizione del verbale. Soprattutto per quanto concerne l'ingente somma di denaro versata dalla famiglia G._______ per il suo rilascio, il ricorrente sarebbe sicuro di aver fornito la stessa versione durante le due audizioni. Pertanto tale contraddizione sarebbe il risultato di un errore commesso dal verbalista. Vi sarebbe altresì da ritenere che l'audizione federale sui motivi d'asilo sarebbe durata sei ore e mezza ed il ricorrente sarebbe stato esausto, per il che sarebbe comprensibile che lo stesso non abbia potuto dettagliare il racconto della prigionia in maniera approfondita. Sulla scorta di tali elementi – che renderebbero verosimile di aver partecipato alle manifestazioni contro il regime e di aver aiutato delle famiglie – aggiunti alla convocazione del 7 giugno 2014 come riservista, il ricorrente avrebbe il timore fondato di subire delle persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il timbro blu della sezione di reclutamento di Dêrik posto sulla convocazione militare del 7 giugno 2014 sarebbe stato falsificato per mezzo di una stampante a colori. Inoltre, secondo la convocazione militare il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi presso la divisione di reclutamento della città di Dêrik il 10 giugno 2014. Tuttavia tale località non sarebbe più sotto il controllo del regime siriano, bensì del Partito dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD). Pertanto Dêrik non avrebbe potuto essere indicata come punto di ritrovo della mobilitazione e di conseguenza la convocazione non sarebbe quindi autentica. Essendosi fondato su un mezzo di prova falso o falsificato le allegazioni del ricorrente sono state considerate inattendibili. 5.4 Con replica l'insorgente ha contestato l'analisi dell'UFM circa la convocazione. Tale documento sarebbe stato notificato al padre del ricorrente. Non essendo stato presente al momento della notifica, il ricorrente non saprebbe indicare la modalità in cui sarebbe stato apposto il timbro. Inoltre all'insorgente ignorerebbe come l'autorità inferiore sia giunta a ritenere il timbro blu un falso vista l'assenza di una perizia. Ad ogni buon conto, avendo l'insorgente svolto il servizio militare ed essendo riservista non vi sarebbero dubbi sulla sua chiamata alle armi qualora
D-4345/2014 Pagina 8 tornasse in Siria. D'altronde al fratello E._______ sarebbe stata riconosciuta la qualità di rifugiato proprio su questo punto. Inoltre secondo un rapporto del SFH del 30 luglio 2014 l'obbligo di leva sarebbe presente anche nelle aree controllate dal PYD. Il ricorrente avrebbe ammesso che in tale regione le autorità governative sarebbero attive soprattutto ad al- Qamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo (curdo) pertanto lo stesso avrebbe dovuto trovarsi il 10 giugno 2014 a Dêrik per poi essere trasportato con il bus a Qamişlo. Visto tutto ciò il ricorrente avrebbe reso verosimile di avere ricevuto l'ordine di marcia quale riservista. 5.5 Nelle osservazioni in duplica, l'UFM ha reiterato che le allegazioni che si fondano su mezzi di prova falsi o falsificati non sarebbero attendibili e per il resto ha rinviato ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente. 5.6 Con scritto spontaneo dell’11 agosto 2015 il ricorrente ha trasmesso due foto che lo vedrebbero ritratto durante una manifestazione del 30 agosto 2014 a Bellinzona. Le foto dimostrerebbero il suo impegno per la causa curda siriana. Essendo lo stesso già conosciuto in patria come oppositore del regime per le manifestazioni alle quali avrebbe partecipato, essendo successivamente stato arrestato ed avendo partecipato alle manifestazioni pure in Svizzera il profilo del ricorrente sarebbe sicuramente conosciuto dalle autorità del regime. Oltracciò il nome del ricorrente sarebbe con grande probabilità sulla lista dei riservisti ricercati dal regime siriano. Qualora dovesse tornare in patria il ricorrente sarebbe dunque esposto a seri pregiudizi in quanto oppositore del regime. 5.7 Con un ulteriore scritto spontaneo del 30 dicembre 2015 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale la decisione dell’autorità inferiore del 28 ottobre 2015 concernente F._______ con la quale al medesimo sarebbe stato concesso asilo. F._______ avrebbe indicato nelle proprie audizioni di essere stato in prigione a Damasco con il ricorrente e dopo il rilascio avrebbe assistito le famiglie di persone condannate ad una pena privativa di libertà sproporzionata. Per questi motivi sarebbe stato perseguitato e sarebbe stato costretto a lasciare la Siria. Oltracciò ha reiterato i timori del ricorrente in caso di ritorno in Siria per non essersi presentato al servizio militare. Infine, ha allegato quattro fotografie che ritrarrebbero l’insorgente nel corso di una dimostrazione del 21 luglio 2015 a Bellinzona per le vittime dell’attentato del giorno precedenti in Turchia e per la città di Kôbane in Siria. Siccome egli sarebbe conosciuto dalle autorità siriane quale oppositore politico ed essendo il suo nome molto probabilmente inserito in
D-4345/2014 Pagina 9 una lista dei riservisti ricercati, avrebbe un timore fondato di subire delle persecuzioni future. 5.8 Nelle osservazioni del 10 marzo 2016 l’autorità inferiore ha rilevato che gli scritti spontanei dell’insorgente non contengono fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero modificare le osservazioni inoltrate precedentemente ed in particolare la prassi consolidata dalla SEM secondo la quale non sarebbero attendibili le allegazioni fondate essenzialmente su mezzi di prova falsi o falsificati, ciò che corrisponderebbe pienamente alle esigenze dell’art. 7 cpv. 3 LAsi. 5.9 Con osservazioni inerenti all’eventualità del ritiro dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, il patrocinatore del ricorrente rileva che la convocazione militare quale riservista sarebbe stata ottenuta dai genitori del suo assistito a Dêrik dalle autorità siriane. Né i genitori, né l’insorgente medesimo sarebbe in grado di indicare come e quando sarebbe stato rilasciato il documento. Se fosse stato falsificato, i genitori avrebbero dovuto pagare per poterlo ricevere, cosa che non sarebbe il caso nella fattispecie. La SEM avrebbe poi concesso l’asilo a diverse persone che avrebbero presentato la stessa convocazione militare quale riservista e sarebbe inoltre notorio che le autorità siriane avrebbero intensificato la mobilizzazione dei riservisti. Nonostante le conoscenze generali inerenti alla mobilizzazione dei riservisti così come l’accoglimento delle domande d’asilo di altri richiedenti con la stessa convocazione al servizio militare, non sarebbe giustificabile il fatto che solo dal ricorrente si presupporrebbe la falsificazione del documento. Il ricorrente riterrebbe in buona fede data l’autenticità dello stesso, altrimenti non l’avrebbe prodotto dinanzi al Tribunale. Il patrocinatore rileva inoltre che avrebbe fiducia nelle allegazioni del richiedente poiché plausibili. Per di più non avrebbe la possibilità di pronunciarsi sull’autenticità di un documento, invero, al contrario della SEM, non avrebbe accesso a delle perizie. Nella fattispecie tuttavia, l’apprezzamento dell’insieme degli elementi, non potrebbe che portare a ritenere che il timore dell’insorgente sia fondato. Durante la guerra civile, sarebbe molto possibile che l’interessato sia stato chiamato alle armi quale riservista, inoltre il fratello del ricorrente è stato riconosciuto quale rifugiato e gli è stato concesso asilo. Pertanto le allegazioni del ricorrente sono da considerarsi verosimili. Di conseguenza, conclude all’accoglimento del ricorso, la concessione dell’asilo e al mantenimento del gratuito patrocinio. 6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
D-4345/2014 Pagina 10 accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
D-4345/2014 Pagina 11 7. Il ricorrente allega di aver partecipato a diverse manifestazioni – per le quali preparava dei cartelloni – di essere stato arrestato e imprigionato con il fratello ed altri tre operai poiché sospettati di essere attivi politicamente ed infine di temere di subire delle persecuzioni in quanto renitente. 7.1 Questo Tribunale osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa l’arresto e la partecipazione alle manifestazioni adempiono le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. 7.1.1 In primo luogo, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'insorgente relative all’arresto sono dettagliate, le descrizioni degli avvenimenti appaiono realistiche, attendibili e plausibili. In particolare, ha coerentemente indicato la durata della sua detenzione, ovvero dal 28 maggio 2012 al 14 giugno 2012 (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 4). Dipoi, ha indicato di essere stato arrestato alle ore 11 insieme al fratello D._______ e a tre colleghi di lavoro (H._______, I._______ e J._______) e di essere stato portato con loro alla sezione di K._______, nella strada L._______, con gli occhi bendati (cfr. verbale 2, pag. 4 e pag. 7). Ha affermato a due riprese di non essere stato subito interrogato dopo l’arresto, bensì di esserlo stato unicamente il giorno seguente (cfr. ibidem). Le allegazioni inerenti agli interrogatori appaiono poi particolareggiate: l’insorgente ha asserito di essere stato picchiato, di aver visto le persone arrestate insieme a lui essere picchiate, ha riportato le domande che gli sono state poste, ovvero che le autorità insistevano per ottenere una confessione sulle sue attività politiche e l’accusavano di aver partecipato a delle manifestazioni, chiedevano a quali manifestazioni avesse partecipato, chi le organizzava e chi erano i suoi superiori (cfr. verbale 2, pag. 4 e pagg. 7-8). Ha riferito che negava qualsiasi coinvolgimento politico altrimenti avrebbe fatto una brutta fine (cfr. ibidem), che durante gli interrogatori aveva molta paura poiché aveva sempre gli occhi bendati e potevano colpirlo in qualsiasi momento quando non se lo sarebbe aspettato (cfr. verbale 2, pag. 8) e che lo schernivano quando inciampava chiedendogli se non riusciva a vedere (cfr. ibidem). Ha poi indicato di credere che una persona fosse davanti a lui e lo interrogasse, mentre un altro fosse in piedi per picchiarlo facendolo stendere a terra (cfr. ibidem). Doveva sdraiarsi sulla pancia, allungare le gambe e veniva picchiato sulla pianta dei piedi e anche su altre parti del corpo, a volte la testa (cfr. ibidem). Oltracciò, il ricorrente ha asserito di cercare di aiutarsi vicendevolmente con gli altri detenuti dopo l’interrogatorio. Le allegazioni a tal proposito risultano realistiche e plausibili in quanto ha riferito che
D-4345/2014 Pagina 12 tentavano con dell’acqua o dei fazzoletti di stoffa di lenire il dolore, non potendo fare di più non essendoci altro (cfr. ibidem). L’analisi dell’autorità inferiore si limita a ritenere la descrizione della stanza in cui il richiedente è stato imprigionato come non sufficientemente dettagliata poiché aveva semplicemente detto che misurava circa sette metri per quindici/venti con una porta color marrone, all’angolo c’era un bagno ed in alto una finestrella di circa venti centimetri (cfr. ibidem). Per quanto su questo punto si possa condividere l’opinione dell’autorità inferiore e ritenere la descrizione della stanza come non molto particolareggiata, va tuttavia rilevato che l’insorgente ha pur sempre fornito degli elementi personali, come ad esempio ha indicato che la stanza non era sufficientemente grande per tutti e che non c’era spazio per stendersi, bensì erano tutti rannicchiati e anche quando venivano picchiati o torturati non avevano abbastanza spazio per potersi stendere come avrebbero dovuto (cfr. verbale 2, pag. 7). Ha pure spiegato che per poter andare al bagno bisognava fare la coda per un’ora o due (cfr. ibidem). Nel complesso, le dichiarazioni dell’insorgente risultano coerenti, l’unica contraddizione rilevante concerne la modalità della sua scarcerazione. Il ricorrente ha infatti indicato in un primo tempo che la famiglia G.________ aveva pagato per il suo rilascio, mentre in un secondo tempo ha negato tale modalità, indicando che la famiglia G._______ ha avuto contatti con delle personalità governative e pertanto è stato rilasciato (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 9). Questa divergenza tuttavia, da una ponderazione di tutti gli elementi essenziali del caso di specie, non risulta essere sufficiente per mettere in dubbio la verosimiglianza tutta delle allegazioni del ricorrente. Visto quanto sopra, le dichiarazioni dell’insorgente inerenti all’incarcerazione appaiono complessivamente verosimili. 7.1.2 In secondo luogo, il motivo d’asilo inerente alla partecipazione alle manifestazioni appare anch’esso verosimile. Gli argomenti dell’autorità inferiore contenuti nella decisione impugnata non sono convincenti poiché malgrado qualche imprecisione e divergenza, le dichiarazioni del ricorrente risultano essere nell’insieme plausibili e credibili. Non può infatti essere condivisa l’opinione dell’autorità inferiore secondo cui si sarebbe contraddetto in maniera tale da rendere inverosimili tutte le allegazioni circa i motivi d’asilo principali. Invero, nel corso della prima audizione ha indicato che le autorità siriane erano venute a sapere del suo aiuto fornito alle famiglie e siccome era già stato arrestato una volta e che aveva partecipato a delle manifestazioni ha deciso di espatriare per timore di essere nuovamente arrestato (cfr. verbale 1, pagg. 6-7). Nella seconda audizione ha poi confermato le allegazioni inerenti all’arresto (le quali sono ritenute
D-4345/2014 Pagina 13 verosimili [cfr. consid 7.1.1]) per aver partecipato a delle manifestazioni indicando che le autorità erano andate dai genitori a cercarlo ed egli aveva dunque deciso di espatriare (cfr. verbale 2, pag. 10), non menzionando più spontaneamente l’aiuto fornito alle famiglie (cfr. verbale 2, pag. 11). In merito alla partecipazione alle manifestazioni, ha allegato di aver partecipato a diverse nelle località di M._______, N._______ e O._______ e di aver anche preparato i cartelloni per le manifestazioni con gli spray di vernice. Dato che lavorava come imbianchino presso una famiglia che riceveva queste vernici che gli servivano poi per il suo lavoro, per lui era più facile ottenere questi spray in quanto non venivano venduti a tutti (cfr. verbale 2, pag. 4). Egli ha inoltre saputo indicare quale era lo scopo di queste manifestazioni, ovvero fare cadere il regime siriano poiché in quanto curdo aveva diversi diritto in meno rispetto agli altri (cfr. verbale 2, pag. 5). Ha asserito che il suo ruolo consisteva principalmente nello scrivere striscioni (cfr. ibidem) ed ha pure spiegato in maniera dettagliata il procedimento per creare questi cartelloni: un gruppo che aveva una sartoria forniva loro la stoffa, poi qualcuno scriveva a matita lo slogan ed egli con gli spray ripassava la scritta e portava il cartellone alla manifestazione quando la scritta era pronta (cfr. verbale 2, pag. 7). Tutte queste dichiarazioni appaiono coerenti e plausibili, come pure il fatto di scrivere in arabo, essendo questa la lingua ufficiale della Siria (cfr. verbale 2, pag. 6). Ha per di più reso verosimile come avveniva l’organizzazione degli incontri indicando che la moglie di colui che organizzava le manifestazioni ne parlava a diverse altre persone come ad esempio al mercato ed era così che si diffondeva la voce (cfr. verbale 2, pag. 6). Infine, va ancora rilevato che egli si è contraddetto sulla fine della sua partecipazione alle manifestazioni – indicando dapprima di esservi tornato dopo l’arresto (cfr. verbale 2, pag. 4), in un secondo tempo di aver partecipato all’ultima manifestazione il 24 maggio 2012 e dopo l’arresto di avere avuto paura (cfr. verbale 2, pag. 5), per poi infine indicare ancora una volta di avere ricominciato a partecipare a delle manifestazioni (cfr. verbale 2, pag. 10) – tuttavia tale divergenza non pare essere determinante poiché verosimilmente il ricorrente ha nuovamente partecipato a delle manifestazioni. Invero, le autorità l’hanno ricercato poco prima dell’espatrio ed egli ha indicato che esse erano presumibilmente state informate da qualcuno riguardo alla sua partecipazione alle manifestazioni e pertanto lo ricercavano nuovamente (cfr. ibidem). Per di più, queste incongruenze vanno sicuramente contestualizzate nella lunga durata dell’audizione, che si è protratta dalle ore 9:15 alle ore 13:45, ovvero per quattro ore e mezzo, con una sola pausa di appena 10 minuti.
D-4345/2014 Pagina 14 Di conseguenza, le dichiarazioni del ricorrente inerenti alla partecipazione alle manifestazioni adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi. 7.2 A contrario, non risultano verosimili nel caso di specie le allegazioni circa la renitenza. Invero, vi sono delle contraddizioni circa la notificazione: il ricorrente ha indicato durante l'audizione federale sui motivi d'asilo avvenuta il 17 giugno 2014 che i suoi genitori si sarebbero recati "ultimamente" in Turchia. Ciò gli sarebbe stato comunicato da un amico residente in Turchia due giorni prima dell'audizione (cfr. verbale 2, pag. 3). Già su questo punto appare quindi inverosimile che il padre fosse stato in Siria al momento della notificazione, e anche ammettendo la presenza del padre in Siria al momento della convocazione, il ricorrente avrebbe dovuto sapere, tramite l'amico, il quale ha fornito le informazioni sulla presenza dei genitori in Turchia, della notificazione della convocazione, essendo questo un fatto rilevante. Appare già di per sé incomprensibile come non abbia riferito tale fatto già durante l'audizione federale ammesso e non concesso che la convocazione sia stata effettivamente notificata al padre prima che si recasse in Turchia. Ad ogni buon conto come ritenuto dall'UFM la convocazione militare prodotta a livello ricorsuale è stata falsificata. Ciò è stato documentato da una perizia incaricata internamente dall'UFM. Il ricorrente lamenta non aver avuto accesso a tale perizia, ciononostante nella risposta al ricorso l'UFM ha riassunto in maniera dettagliata l'esito della stessa (art. 27 cpv. 1 PA). Non v'è motivo di scostarsi dall'esito della perizia in quanto corrisponde alle conoscenze dello scrivente Tribunale. Infatti, il timbro posto sull'ordine di marcia è visibilmente stato falsificato tramite una stampante a colori, per il che è sicuramente da escludere che lo stesso sia stato posto con timbro umido. Pertanto la convocazione militare del 7 giugno 2014 è confiscata ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 LAsi. 8. Essendo i principali motivi d’asilo dell’insorgente, ovvero l’arresto e la partecipazione a delle manifestazioni stati ritenuti verosimili, è necessario analizzarne la rilevanza in materia d’asilo. 8.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
D-4345/2014 Pagina 15 tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6). 8.1.1 Circa l'elemento oggettivo, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del regime. Le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime sono vittima di arresti di massa, torture ed esecuzioni sommarie. Coloro che vengono identificati dalle forze di sicurezza siriane come avversari del regime hanno dunque ragione di temere trattamenti che configurano una persecuzione determinante come motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). 8.1.2 Il caso di specie permette di concludere che il ricorrente, appartenente all'etnia curda, avendo partecipato alle manifestazioni di opposizione contro il regime ed essendo già stato arrestato dalle autorità siriane poiché sospettato di partecipare a delle manifestazioni e di frequentare persone legate alle manifestazioni. Sul piano soggettivo, il suo timore di subire delle persecuzioni future e pure quindi il timore di essere stato riconosciuto dalle autorità siriane è dato. Il Tribunale ritiene quindi che l'insorgente adempie tutte le caratteristiche per essere identificato o identificabile da parte delle autorità come oppositore del regime.
D-4345/2014 Pagina 16 8.2 Sulla scorta di quanto precede vi è da concludere che il ricorrente a causa della sua etnia, della sua appartenenza politica, della partecipazione a manifestazioni politiche contro il regime siriano, aggiunte all’arresto già subito per questi motivi, è altamente probabile che sia stato identificato o perlomeno sia identificabile quale oppositore del regime da parte delle forze di sicurezza siriane e pertanto ha il fondato timore di subire seri pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi vista la brutalità con la quale il regime siriano punisce i suoi oppositori. 8.3 Visto quanto precede, la questione di sapere se nella fattispecie sono dati gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato al ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga per aver partecipato a delle manifestazioni in Svizzera, può essere lasciata aperta essendo all'insorgente da riconoscere la qualità di rifugiato a titolo individuale e originario. 9. Da quanto precede, ne consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale avendo l’autorità inferiore erroneamente respinto la domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Non risultando elementi che giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo giusta l'art. 53 LAsi il ricorrente è pertanto riconosciuto come rifugiato e allo stesso deve essere concesso l'asilo. Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi). 10. 10.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 26 agosto 2014. 10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2] e art. 8 TS-TAF). La nota particolareggiata dell'onorario del patrocinatore d'ufficio inoltrata in data 29 ottobre 2014 si
D-4345/2014 Pagina 17 eleva a CHF 2'339.90, IVA inclusa. Il Tribunale ritiene tale somma adeguata, ad eccezione delle spese di fotocopiatura per le quali possono essere fatturati al massimo 50 centesimi a pagina (art. 11 cpv. 4 TS-TAF) e che di conseguenza vengono ridotte di CHF 30.–. Dopo l’inoltro della nota particolareggiata, l’avv. Ozan Polatli ha trasmesso ulteriori tre scritti. Il Tribunale, sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), stima dunque adeguato un importo totale di CHF 3'000.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi). Di conseguenza, il diritto dell’avvocato d’ufficio al pagamento dell’onorario è divenuto privo d’oggetto. 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4345/2014 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione dell’UFM del 1° luglio 2014 è annullata. 2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM è invitata ad accordare l’asilo all’insorgente. 3. Il documento prodotto con scritto dell'8 agosto 2014 ("convocazione militare del 7 giugno 2014") è confiscato. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 3'000.– a titolo di spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: