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Bundesverwaltungsgericht 26.08.2015 D-4312/2014

26 agosto 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,947 parole·~20 min·1

Riassunto

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 4 luglio 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4312/2014

Sentenza d e l 2 6 agosto 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nata il (…), con i figli B._______, nato il (…), e C._______, nato il (…), Eritrea, tutti rappresentati dal sig. Rosario Mastrosimone, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 4 luglio 2014 / N (…).

D-4312/2014 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che A._______ e suo figlio B._______ hanno depositato in Svizzera in data 23 giugno 2013, i verbali d'audizione del 26 giugno 2013 (di seguito: verbale 1) e del 28 maggio 2014 (di seguito: verbale 2), la nascita del figlio C._______ il (…), la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 4 luglio 2014, notificata ai richiedenti l'8 luglio 2014 (cfr. atto A27/1), il ricorso del 31 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 4 agosto 2014), lo scritto del 18 agosto 2014 (data d'entrata: 19 agosto 2014) con allegata un'attestazione del D._______ – Svizzera che riferisce le attività politiche svolte dalla ricorrente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,

D-4312/2014 Pagina 3 che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina eritrea, nata nel campo profughi di E._______ (Sudan) e cresciuta a Kessela e Khartum (Sudan) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5), che sarebbe espatriata poiché in Sudan non poteva vivere in maniera tranquilla e non poteva lavorare in quanto vi risiedeva illegalmente (cfr. verbale 1, pag. 9); che inoltre, avrebbe avuto dei problemi con le autorità eritree quando si sarebbe recata in Eritrea (cfr. ibidem); che sarebbe stata arrestata a causa della sua appartenenza al partito di opposizione F._______ (cfr. ibidem); che infine, sarebbe venuta in Svizzera per fare studiare i suoi figli e trovare un lavoro (cfr. ibidem), che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo, che in particolare ella avrebbe fornito delle versioni discordanti in merito ai suoi soggiorni in Eritrea; che in sede d'audizione sulle generalità avrebbe dichiarato di essere stata in Patria un'unica volta nella sua vita nel marzo 2013; che al contrario, nel corso dell'audizione federale diretta, ella avrebbe addotto di esservisi recata quattro volte nell'arco della sua vita: la prima volta da piccola, la seconda nel 1999 a G._______, la terza nel 2007 a H._______ e l'ultima nell'undicesimo mese del 2012 ad I._______; che confrontata a tali divergenze avrebbe preteso di aver affermato di essere stata più volte in Eritrea anche nel corso della prima audizione; che in aggiunta non sarebbero collimati i suoi racconti in merito ai problemi avuti con le autorità eritree; che in un primo tempo avrebbe addotto di essere stata arrestata dalla polizia eritrea nel marzo 2013, in occasione di un controllo avvenuto in un posto di blocco nei pressi di I._______, con l'accusa di essere membro del partito di opposizione F._______; che tuttavia in un secondo tempo avrebbe allegato di aver avuto problemi con le autorità eritree a due riprese; che nel 2007 sarebbe stata convocata e minacciata negli

D-4312/2014 Pagina 4 uffici dell'amministrazione di G._______ perché accusata di essere contraria alle regole del governo; che in tale circostanza sarebbe stata rilasciata grazie all'intervento di uno zio materno; che nell'undicesimo mese del 2012 sarebbe stata arrestata e imprigionata nella prigione di J._______ (probabilmente inteso K._______) per motivi politici fino alla sua fuga; che la cronologia e le sequenze dei fatti descritti non coinciderebbero tra loro, che le allegazioni sarebbero poi incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire: che in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe asserito di essere subito fuggita con un passatore dopo i fatti accaduti nel 2007; che sarebbe dunque sorprendente che sia rientrata in Eritrea nel 2012; che se la sua vita fosse stata realmente in pericolo non avrebbe di certo corso il rischio di rientrare in Patria, che di conseguenza, le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e l'UFM potrebbe esimersi dall'esaminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti, che in conclusione, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dei richiedenti ed ha pronunciato il loro allontanamento, mettendoli tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria in quanto l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che nel ricorso gli insorgenti rilevano che le contraddizioni concernenti i soggiorni in Eritrea e i problemi con la polizia, dipenderebbero in buona parte dalle difficoltà riscontrate dalla richiedente in occasione della prima audizione a causa delle sue non ottimali condizioni psico-fisiche; che in merito ai soggiorni in Eritrea la richiedente sarebbe certa che non le sarebbe stato chiesto quante volte vi si era recata; che se le fosse stata posta la domanda avrebbe certamente indicato di esservisi recata in più occasioni; che circa le divergenze tra le date, ella rileva che nel novembre 2012 sarebbe stata respinta alla frontiera, mentre il suo arresto sarebbe avvenuto in marzo 2013; che l'autorità inferiore avrebbe valutato le allegazioni con un metro di giudizio eccessivamente rigido e severo senza considerare la giovane età della ricorrente, la scolarizzazione limitata e la situazione di particolare fragilità personale; che ella avrebbe inoltre sostenuto l'audizione sulle generalità nelle ultime settimane di gravidanza; che avrebbe informato l'interprete che le sue condizioni non erano ottimali e che avrebbe fatto fatica a rispondere nei dettagli; che l'audizione si sarebbe svolta solo pochi giorni dopo il terribile viaggio via mare nel quale il fratello dell'interessata sarebbe morto annegato; che nulla di esplicito risulterebbe a verbale delle difficoltà della ricorrente anche se l'avanzato stato di gravidanza e il

D-4312/2014 Pagina 5 trauma legato al decesso del fratello sarebbero stati espressamente menzionati; che non avrebbe chiesto una sospensione o un rinvio dell'audizione poiché avrebbe avuto il timore di apparire irrispettosa e non avrebbe voluto ritardare la procedura; che per di più l'audizione sulle generalità sarebbe concepita e sviluppata essenzialmente per raccogliere informazioni in merito all'identità della persona e le andrebbe riconosciuto un valore probatorio parziale; che pertanto non andrebbero valutate con eccessiva severità le incongruenze tra l'audizione sommaria e l'audizione federale sui motivi d'asilo, che circa la mancanza di logica nel comportamento dell'interessata, gli insorgenti rilevano che l'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione l'importanza dei valori famigliari nel contesto eritreo; che il rischio corso dalla ritornando in Eritrea dopo i problemi avuti nel 2007 sarebbe comprensibile considerata l'importanza degli affetti famigliari, che la ricorrente avrebbe poi affermato di essere perseguitata dal governo eritreo in ragione della sua affiliazione politica; che già solo per l'appartenenza a un partito di opposizione eritreo, alla ricorrente dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiata e concesso asilo in Svizzera; che anche qualora l'autorità inferiore non riconosca la qualità di rifugiato prima dell'espatrio, avrebbe comunque il dovere di esaminare l'esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga; che l'interessata avrebbe affermato di fare parte da anni di un partito di opposizione e che tale affiliazione sarebbe nota alle autorità eritree; che qualora tale attività politica sia considerata svolta esclusivamente all'estero, la ricorrente dovrebbe comunque essere riconosciuta come rifugiata per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; che inoltre, avendo la stessa dichiarato di essere espatriata illegalmente, ritenuto che la partenza non autorizzata dall'Eritrea sarebbe considerata dalle autorità statali come un segno di opposizione politica al regime punita con gravi sanzioni e ritenuta la prassi costante del Tribunale, anche per questo motivo alla ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; che sarebbe infatti notorio che le autorità eritree in presenza di cittadini in età di prestare il servizio militare che lasciano illegalmente il Paese presumono un atteggiamento ostile al governo e le puniscono in modo severo e brutale, che in conclusione, hanno chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che in via subordinata, hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga oppure la restituzione degli atti all'UFM per una nuova valutazione; che hanno altresì presentato

D-4312/2014 Pagina 6 una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili, che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;

D-4312/2014 Pagina 7 che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione dell'UFM del 4 luglio 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della domanda d'asilo e il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la pronuncia dell'allontanamento, che come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene inverosimili – poiché contraddittorie e poco fondate – ed irrilevanti le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dalla ricorrente in corso di procedura, che innanzitutto, sono contraddittorie le allegazioni dell'interessata in merito ai suoi soggiorni in Eritrea; che invero, ha dichiarato in sede d'audizione sulle generalità di essere stata per la prima volta in Eritrea in marzo 2013 e di non avervi più fatto ritorno (cfr. verbale 1, pag. 5); che in sede d'audizione federale ha invece affermato di essere stata a quattro riprese in Eritrea, ovvero da molto piccola, nel 1999, nel 2007 e nel 2012 (cfr. verbale 2, D34-D38, pagg. 4-5); che confrontata in merito a tali contraddizioni ha solo indicato di aver detto di essere stata più volte in Eritrea (cfr. verbale 2, D167-D168, pag. 15); che in secondo luogo, sono divergenti pure le dichiarazioni in merito ai problemi con le autorità eritree; che l'insorgente ha dapprima allegato di aver avuto problemi con le autorità in marzo 2013: mentre si stava recando ad I._______ (Eritrea) dai suoceri è stata controllata al posto di blocco prima di tale paese ed è stata arrestata e imprigionata ad I._______ con l'accusa di essere membro del partito F._______ (cfr. verbale 1, pag. 5); che due giorni dopo è stata rilasciata ed è poi rimasta dai suoceri cinque giorni (cfr. ibidem); che dappoi ha dichiarato di avere avuto a due riprese problemi con le autorità eritree; che nel 2007 è stata convocata e minacciata negli uffici dell'amministrazione poiché ritenuta un nemico del governo e uno zio materno è intervenuto per farle da garante (cfr. verbale 2, D97-D98, D105, D112, pag. 9 segg.); che nel 2012 è stata arrestata mentre stava uscendo dall'Eritrea dopo essere stata dai suoceri ad I._______ ed è stata detenuta a J._______ (Eritrea) (cfr. verbale 2, D123-

D-4312/2014 Pagina 8 D125, D131, pag. 12; probabilmente inteso K._______); che contrariamente alla prima audizione, non ha dichiarato di essere stata rilasciata dopo due giorni, bensì ha riferito di essere fuggita insieme ad una donna e ad un uomo, di aver incontrato un pastore e di essersi travestita da pastore per passare inosservata (cfr. verbale 2, D150-D153, pag. 14), che a questo proposito, non soccorre gli insorgenti la spiegazione fornita in sede ricorsuale ovvero che la valutazione dell'autorità inferiore sarebbe stata eccessivamente rigida e severa e non avrebbe preso in considerazione la condizione della richiedente, giovane donna con una scolarizzazione limitata, una situazione di particolare fragilità personale e alle ultime settimane di gravidanza; che invero, anche tenuto conto dell'avanzato stato di gravidanza dell'interessata, del trauma subito durante il viaggio via mare a causa della morte del fratello, nonché la scolarizzazione limitata, delle contraddizioni così gravi, relative a punti essenziali del racconto, come il numero di soggiorni in Eritrea, i problemi avuti con le autorità nonché la sequenza dei fatti descritti, – episodi che fondano i motivi d'asilo dell'interessata – non sono giustificabili unicamente dalle condizioni psico-fisiche dell'interessata, ritenuto oltretutto che come rettamente osservato dagli insorgenti, dal verbale dell'audizione sulle generalità non risulta che la stessa abbia avuto delle difficoltà, che va pure deserta la censura ricorsuale secondo cui all'audizione sulle generalità debba essere riconosciuto un valore probatorio solo parziale poiché, sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che essere conferito un valore probatorio ridotto, delle contraddizioni possono essere ritenute per il giudizio della verosimiglianza ove le dichiarazioni rilasciate siano chiare, portino su punti essenziali della motivazione d'asilo e risultino diametralmente opposte a quelle successivamente fatte all'UFM (cfr. GICRA 1993, n. 3), ciò che risulta essere il caso nella fattispecie, che di conseguenza, i problemi con le autorità eritree allegati dall'interessata sono inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, che per quanto attiene alle attività politiche dell'interessata, malgrado nella decisione avversata non ve ne sia stato fatto esplicito riferimento, un rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione, per motivi di economia processuale, non appare giustificato nella fattispecie poiché la causa può essere decisa nel merito sulla base degli atti (cfr. art. 61 cpv. 1 PA; DTAF 2012/21 consid. 5 e relativi riferimenti),

D-4312/2014 Pagina 9 che l'insorgente ha dichiarato di essere stata membro della banda di musica del partito d'opposizione F._______; che li aiutava in tutto, qualsiasi cosa le dicevano lei accettava ed era d'accordo, era come se fossero dei militari, veniva addestrata, riceveva dei corsi e cantava delle canzoni contro il governo (cfr. verbale 2, D147, pag. 13); che a sostegno delle sue allegazioni ha fornito un'attestazione del D._______ – Svizzera, che giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza; che in applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e relativi riferimenti e 2009/29 consid. 5.1); che il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata); che circa le attività politiche effettuate in esilio, nell'esame per il riconoscimento della qualità di rifugiato è decisivo verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in caso di rientro in Patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi indicati all'art. 3 LAsi; che il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi), che il Tribunale ha fondati dubbi sulle asserite attività politiche dell'interessata; che invero, le sue allegazioni in merito risultano vaghe, contraddittorie e inconsistenti; che ha dapprima affermato essere membro di tale partito dal 2005 (cfr. verbale 1, pag. 10); che invece nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ha dichiarato di essere membro dal 2007, subito dopo essere tornata dall'Eritrea (cfr. verbale 2, D144, pag. 13); che in secondo luogo, vi sono incongruenze anche in merito al nome del partito; che una volta ha riferito il nome F._______ (cfr. verbale 1, pag. 10), un'altra volta ha detto di far parte della comunità L._______ (cfr. verbale 2, D143, pag. 13) ed infine ha fornito un'attestazione del D._______ – Svizzera; che inoltre, la richiedente non è stata in grado di spiegare in maniera dettagliata di che cosa si occupava all'interno di tale partito, quale attività svolgeva (cfr. verbale 2, D146-D149, pag. 13), si è limitata ad allegare di fare parte della banda di musica (cfr. verbale 1, pag. 10) e di essere un semplice membro poiché molto giovane (cfr. verbale 2, D149, pag. 13); che neppure dall'attestazione del D._______ appare chiaro quale sia stato e quale sia tuttora il ruolo

D-4312/2014 Pagina 10 dell'insorgente in tale partito; che l'attestazione appare molto generale, non indica di preciso in quale occasione la richiedente ha partecipato alle riunioni o quale sia il contributo mensile fornito; che infine, getta ombra sulla verosimiglianza tutta delle allegazioni e non risulta maggiormente verosimile l'ottenimento della carta d'identità visto l'allegato attivismo politico, che da ultimo, va pure deserta – poiché irrilevante – la censura ricorsuale dell'espatrio illegale; che essendo ritenuti inverosimili i problemi dell'interessata con le autorità eritree nonché essendo la stessa nata in Sudan nella diaspora eritrea ed avendovi sempre risieduto, ella non rientra nel caso di specie dell'espatrio illegale dall'Eritrea descritto nella sentenza del TAF D-3892/2008 del 6 aprile 2010 richiamata dagli insorgenti, che in conclusione, in considerazione di quanto esposto, le dichiarazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo a titolo originario nonché soggettivi insorti dopo la fuga non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che di conseguenza, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto,

D-4312/2014 Pagina 11 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4312/2014 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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