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Corte IV D-4278/2014
Sentenza d e l 2 0 agosto 2014 Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…), Marocco, c/o Ufficio federale della migrazione, Centro di registrazione e di procedura, ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 luglio 2014 / N […].
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Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 6 luglio 2014; i verbali d'audizione del 15 luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 18 luglio 2014 (di seguito: verbale 2); il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione del 18 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto A13/1); il ricorso del 25 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 30 luglio 2014); ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
D-4278/2014 Pagina 3 gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pp. 300 seg.); che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino marocchino, nato e cresciuto a B._______ (Marocco) (cfr. verbale 1, pp. 3 e 4); che sarebbe espatriato in quanto la nuova moglie del padre non avrebbe voluto i figli in casa; che, in un'occasione, la medesima lo avrebbe pure avvelenato; che, pertanto, avrebbe deciso di trasferirsi all'estero per cercare un impiego (cfr. verbale 1, p. 7 e verbale 2, D7, p. 2); che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le dichiarazioni del richiedente circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, l'agire descritto dall'interessato sarebbe illogico e contrario all'esperienza generale di vita; che, a titolo d'esempio, egli non avrebbe sporto denuncia per l'asserito avvelenamento; che, inoltre, malgrado i fatti descritti, il richiedente avrebbe sempre fatto ritorno presso l'abitazione del padre allorquando avrebbe potuto chiedere aiuto ai fratelli; che, inoltre, l'autorità inferiore ritiene che le dichiarazioni circa i motivi d'asilo sarebbero stereotipate e prive di sostanza; che, infine, i motivi d'asilo adotti sarebbero irrilevanti in materia d'asilo in quanto legati all'impossibilità di trovare un lavoro in patria; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, quanto all'asserita illogicità del proprio agire, egli spiega di non avere sporto denuncia in quanto in Marocco la giustizia sarebbe corrotta; che, inoltre, sarebbe sempre tornato a casa con la speranza che il padre potesse cambiare il proprio atteggiamento nei suoi confronti; che egli non avrebbe chiesto aiuto ai fratelli in quanto anch'essi sarebbero stati in una situazione disagiata; che, in merito alla mancanza di dettagli nelle proprie dichiarazioni, il ricorrente afferma che avendo avuto una vita difficile avrebbe difficoltà a ricordare le date; che, inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile in ragione della particolarità della sua situazione persona-
D-4278/2014 Pagina 4 le e della gravità delle situazione generale che regnerebbe nella sua regione di provenienza; che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'annullamento della decisione dell'UFM del 18 luglio 2014 ed il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordinata, ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusiva-
D-4278/2014 Pagina 5 mente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie, lacunose, superficiali e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere affermazioni generiche non fondate su alcun dettaglio concreto; che, inoltre, le medesime sono pure irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che secondo il ricorrente i propri motivi d'asilo sarebbero legati alla nuova moglie del padre la quale lo avrebbe cacciato di casa e, in un'occasione, lo avrebbe addirittura avvelenato (cfr. verbale 1, p. 7 e verbale 2, D7, p. 2); che, tuttavia, quest'ultimo episodio sarebbe avvenuto già nel 2010, allorché egli avrebbe continuato a vivere in Marocco sino al 2014 facendo, oltretutto, regolari visite alla propria famiglia (cfr. verbale 1, p. 4 e verbale 2, D23-24, p. 4); che, di conseguenza, non risulta esserci un legame diretto tra il suo espatrio ed i rapporti con la propria famiglia; che, di conseguenza, i propri motivi d'asilo sono in realtà riconducibili all'impossibilità di trovare un lavoro in patria (cfr. verbale 1, p. 7); che tali motivi, come palesemente riconoscibili, non sono rilevanti in materia d'asilo; che, pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento;
D-4278/2014 Pagina 6 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non risulta essere caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che il ricorrente è giovane e dispone di esperienza professionale quale gessatore e bracciante agricolo (cfr. verbale 1, p. 4 e verbale 2, D62, p. 7); che il medesimo ha una solida rete sociale in patria dato che vi risiede il padre, cinque fratelli e quattro sorelle (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria in Svizzera (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi riferimenti); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
D-4278/2014 Pagina 7 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4278/2014 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: