Corte IV D-4276/2010/pen {T 0/2} Sentenza d e l 1 7 giugno 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 giugno 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4276/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...), la decisione del 16 ottobre 2009 dell'UFM di non entrata nel merito della menzionata domanda e in cui ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 22 ottobre 2009, che ha respinto il ricorso dell'interessato del 16 ottobre 2009, che l'interessato si è reso irreperibile a partire dal (...), la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data (...), il verbale dell'audizione sommaria del 27 maggio 2010 (di seguito: verbale), in occasione del quale è stato altresì concesso all'interessato il diritto di essere sentito relativo all'intenzione dell'UFM di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo, la decisione dell'UFM del 4 giugno 2010, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 11 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax in data 14 giugno 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 Pagina 2
D-4276/2010 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia igbo e di aver avuto ultimo domicilio a B._______, che egli ha affermato di non aver lasciato il territorio svizzero dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo come pure di non avere nuovi motivi d'asilo rispetto a quelli fatti valere in occasione della prima domanda d'asilo, che, nella decisione del 4 giugno 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che l'interessato non ha addotto nessun fatto proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3
D-4276/2010 che nel gravame l'insorgente fa valere che – contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM – sarebbero intervenuti fatti determinanti per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che egli, infatti, avrebbe evocato durante l'audizione – senza che questo sia stato annotato nel verbale – che, nel (...), le persone che attenterebbero alla sua vita, avrebbero minacciato l'incolumità di sua sorella, quando quest'ultima avrebbe tentato di recarsi al loro villaggio in occasione del (...); che, inoltre, l'insorgente allega di avere ricevuto una telefonata, in data (...), nella quale un amico, appena rientrato al villaggio, gli avrebbe detto che gli stessi criminali avrebbero distrutto la casa di suo padre, che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 16 ottobre 2009, a seguito della sentenza del 22 ottobre 2009 del TAF, che il ricorrente non è ritornato nel suo Paese d'origine, né ha avanzato alcun nuovo motivo d'asilo, nell'ambito della procedura di prima istanza, che, infatti, durante l'audizione sommaria il ricorrente ha affermato che i suoi motivi d'asilo erano gli stessi fatti valere durante la prima procedura confermando che non vi era alcun nuovo motivo d'asilo (cfr. verbale pag. 5), che, inoltre, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non Pagina 4
D-4276/2010 entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, che la censura del ricorrente secondo cui le sue dichiarazioni non sarebbero state riportate dall'UFM nel verbale, avanzata nel gravame (cfr. ricorso pag. 2), è pretestuosa e non merita alcuna considerazione, che, infatti, in primo luogo, l'insorgente avendo apposto la sua firma sul verbale, ha confermato che il detto verbale era conforme alle sue dichiarazioni e veritiero, che, inoltre, detta asserzione non è corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza; che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla sua manifesta inverosimiglianza, che, in secondo luogo, l'affermazione avanzata dal ricorrente nel gravame, secondo cui avrebbe ricevuto una telefonata da un suo amico, proprio il giorno prima dell'invio del ricorso, anch'essa non corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza, è da ritenersi costruita per i bisogni della causa e, pertanto, manifestamente inverosimile, che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere all'assenza di indizi di nuovi fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), Pagina 5
D-4276/2010 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora giovane, dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di una rete familiare e sociale, dato che nel suo Paese d'origine vivono sua (...) e suo (...) (cfr. verbale pag. 4); che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, Pagina 6
D-4276/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7
D-4276/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e procedura di C._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - D._______(in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 8