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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2010 D-4275/2010

18 giugno 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,582 parole·~18 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4275/2010/riv/cac {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 giugno 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Vera Riberti; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 giugno 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4275/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz zera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 27 aprile e del 27 maggio 2010; la decisione dell'UFM del 7 giugno 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso dell'11 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 14 giugno 2010); gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 14 giugno 2010; i documenti che il ricorrente ha inviato al TAF in data 16 giugno 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF; Pagina 2

D-4275/2010 che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente; che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia ishan origi nario di C._______, nello stato di D._______, ove avrebbe vissuto sino al 2005, (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pagg. 2 e 3); che esso avrebbe lasciato il suo Paese nel mese di gennaio 2005 per il ti more di essere arrestato e imprigionato per aver partecipato a degli scontri contro la polizia (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 6); che il richiedente si sarebbe recato in Libia, passando dalla Repubblica del Benin, ma senza ricordare da quali altri paesi fosse transitato (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 9); che egli sarebbe rimasto cinque anni a E._______, di cui tre anni e mezzo in prigione, e avrebbe raggiunto l'Italia in barca nel 2010 e successivamente la Svizzera in treno (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pagg. 8 e 9); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi tà che soddisfa le esigenze legali; Pagina 3

D-4275/2010 che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato nei verbali di audizione, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni che non gli hanno permesso di consegnare i documenti richiesti; che, inoltre, ha dichiarato di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e coerente i propri motivi d'asilo; che, le contraddizioni rilevate dall'UFM si riferirebbero essenzialmente a degli equivoci su alcune date e che, per ragioni a lui ignote, le sue dichiarazioni iniziali sarebbero state trascritte in modo scorretto; che, comunque, gli elementi di verosimiglianza sovrasterebbero abbondantemente eventuali equivoci menzionati; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'al lontanamento verso la Nigeria, asserendo che, a causa degli scontri con la polizia locale e del suo ruolo nel partito F._______, egli si esporrebbe a pregiudizi e a trattamenti persecutori; che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese processuali; che, successivamente all'inoltro del ricorso, l'insorgente ha prodotto a codesto Tribunale una copia di un certificato di origine (certificate of identification/origin), una carta di membro del partito F._______ e tre pagine del giornale nigeriano "G._______" del 22 gennaio 2005; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu- Pagina 4

D-4275/2010 mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esi stenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti colari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7, consid. 6); che, comunque, se il richiedente non aveva motivi scusabili per non esibire dei documenti d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito, quand'anche avesse a presentare siffatti documenti in sede ricorsuale (GICRA 1999 n. 16, consid. 5); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di due mesi dalla pre sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che egli si è in effetti semplicemente limitato a dichiarare di aver posseduto nel suo Paese unicamente la carta d'identità, ma di averla smarrita durante la fuga, ignorando però il luogo preciso (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 5) e di non aver fatto nulla per ottenere i documenti validi dopo aver firmato il foglio di richiesta di acquisizione di un documento di identità, poiché non aveva i documenti (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 6); che il ricorrente ha asserito in seguito di aver perso la carta d'identità nazionale nel deser- Pagina 5

D-4275/2010 to verso la Libia, senza poter indicare in quale nazione (cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 2); che, inoltre, egli ha dichiarato di aver contattato soltanto due volte, dal giorno del deposito della sua domanda d'asilo, uno dei suoi fratelli per farsi inviare la pagella scolastica, sostenendo però di non avere un indirizzo in Svizzera dove farsi spedire tale documento e che, quando confrontato al fatto che sin dal suo arrivo gli è stato comunicato l'indi rizzo svizzero presso il quale ricevere la posta, egli avrebbe semplicemente risposto di non sapere che sul promemoria figurasse l'indirizzo (cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pagg. 2 e 3); che, per di più, avendo dichiarato di avere in patria la madre, quattro fratelli e tre sorelle (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 4), egli non li avrebbe contattati perché, a suo dire, non aveva il numero di cellulare di nessun altro (cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 3); che in sede ricorsuale egli ha poi prodotto una copia di un certificato di identificazione/origine; che detto documento, per non soddisfare le esigenze di legge oltre che apparire a prima vista di dubbia autenticità, è peraltro pure prodotto intempestivamente, senza motivi scusabili; che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente ha dichiarato in un primo tempo di aver lasciato il suo villaggio il 12 gennaio 2005 (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 6), di aver transitato dalla Repubblica del Benin e di essere arrivato a E._______, rimanendovi per circa tre anni e di essere arrivato in Italia in barca il 17 apri le 2010 per poi proseguire in treno il giorno seguente fino a H._______ (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 2); che confrontato al fatto che nel suo precedente racconto mancavano circa due anni, il ricorrente ha semplicemente dichiarato che era stato a E._______ per circa cinque anni (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pagg. 2 e 9); che, in merito alla data del suo espatrio, egli ha menzionato il 12 gennaio, il 20 gennaio e successivamente il 15 gennaio 2010 (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pagg. 6e9e verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pagg. 7 e 9); che, in aggiunta, non è stato in grado di specificare le località da cui sarebbe transitato dalla Nigeria alla Libia e dalla Libia fino in Italia (cfr. Pagina 6

D-4275/2010 verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 9); egli ha poi precisato di aver transitato a I._______ per raggiungere la Repubblica del Benin senza poter indicare nessun altro paese attraversato (cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 9); che egli non è stato in grado di fornire il luogo dello sbarco in Italia (cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 9); che ha altresì dichiarato di non aver subito alcun controllo nonostante abbia varcato il confine Schengen (cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 9); che, il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al proprio racconto, che appare quindi vago ed impreciso; che vale inoltre sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, costi tuisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile; che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio; che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, per sovrabbondanza e in considerazione di quanto precede, nemmeno la copia del certificato di identificazione/origine prodotta dall'in sorgente in sede ricorsuale non può portare all'annullamento della decisione di non entrata nel merito; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; Pagina 7

D-4275/2010 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere arrestato ed imprigionato dalle autorità; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato che, in seguito alla scoperta di una tassista ucciso da un poliziotto, egli avrebbe partecipato ad uno scontro contro la polizia locale, picchiando un poliziotto corrotto, versando del liquido infiammabile sugli edifici ed acceso il fuoco (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 6); che egli si è però contraddetto a più riprese sulle date dell'uccisione del tassista, dello scontro, rispettivamente della sua partenza dal villaggio (verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pagg. 4 e 7); che non è inoltre stato in grado di fornire delle precisazioni coerenti in merito al numero di passeggeri che trasportava il taxi e nemmeno delle persone presenti in occasione dell'accaduto Pagina 8

D-4275/2010 e dello scontro con la polizia (cfr. verbale d'audizione del 7 aprile 2010, pagg. 6e7e verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pagg. 4, 6 e 7); che egli si è poi contraddetto sostenendo in un primo tempo che l'agente di polizia autore dell'uccisione del tassista era deceduto il giorno successivo (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pagg. 6 e 7) e dichiarando in seguito che non sapeva cosa fosse successo al poliziotto, ovvero se fosse vivo o altro (cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 8); che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che i documenti prodotti dal ricorrente in sede ricorsuale (una carta di membro del partito F._______ e un articolo di giornale nigeriano) non soccorrono il ricorrente al punto da doversi scostare da quanto ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); Pagina 9

D-4275/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi bile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha lavorato come cameriere, saldatore e tassista nel paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 3); che, inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone ancora di una fitta rete sociale in patria, dove vivono la madre, quattro fratelli e tre sorelle (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 4); che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla pro blematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; Pagina 10

D-4275/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); Pagina 11

D-4275/2010 che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-4275/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax; per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrati vo federale) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: Pagina 13

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