Corte IV D-4272/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 5 novembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliere Carlo Monti. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 giugno 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4272/2009 Fatti: A. Il 3 maggio 2009, l'interessato, con ultimo domicilio a B._______, dove ha vissuto fin dalla nascita, nell'Edo State (Nigeria), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 e del 4 giugno 2009) d'essere espatriato per il timore, da un lato, di essere ucciso da una società occulta con il nome di “C._______” avente come membri “tutti i personaggi grossi del governo” e, dall'altro, di essere arrestato dalla polizia. Infatti, dopo la morte del nonno il 5 ottobre 2008, membro della suddetta società, suo padre avrebbe dovuto succedergli, ma si sarebbe rifiutato e sarebbe subentrato suo zio. Nonostante ciò, la società occulta avrebbe minacciato a più riprese sia il padre, sia la sua famiglia. In seguito, in data 14 o 15 gennaio, oppure nel febbraio 2009 (cfr. verbali d'audizione dell'11 marzo 2009 pagg. 3 e 6 nonché del 4 giugno 2009 pagg. 6 e 7), avrebbero ucciso suo padre e fatto trovare la sua salma davanti a casa dell'interessato il 15, o 16 gennaio 2009 (cfr. verbali d'audizione dell'11 marzo 2009 pag. 6 e del 4 giugno 2009 pagg. 6 e 7). Lo stesso e sua madre avrebbero quindi sporto denuncia presso le autorità statali in loco, indicando i loro sospetti verso la società occulta “C._______”. La polizia sarebbe però venuta a casa dell'interessato e sua madre con l'intento di fermarli in febbraio 2009, ma non avendoli trovati, avrebbe informato il vicino di casa del fatto che erano ricercati. Dato che le minacce da parte della società occulta sarebbero continuate e sarebbero stati ricercati dalle forze dell'ordine, il richiedente si sarebbe recato assieme a sua madre in autobus a D._______ (Nigeria), in data 11 marzo 2009, dove si sarebbero fermati una settimana, oppure una settimana ed un giorno (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 pagg. 6 e 7 nonché del 4 giugno 2009 pag. 3). Avrebbero quindi proseguito il loro viaggio in autobus per E._______, dove avrebbero soggiornato per un giorno, per poi continuare per F._______ (Niger) il 21, 22, oppure il 23 marzo 2009 a bordo di un camion, o di un auto (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 pagg. 2 e 7 nonché del 4 giugno 2009 pag. 3). Durante la seguente traversata, sempre in camion, del Sahara, sarebbe morta sua madre di fame, sete, caldo oppure di malaria (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 7 e del 4 giugno 2009 pag. 5). Il richiedente avrebbe quindi raggiunto G._______ (Niger) il 28 marzo 2009 e successivamente H._______ il Pagina 2
D-4272/2009 12 aprile 2009, da dove si sarebbe poi imbarcato su un gommone il 23 aprile 2009 per arrivare in Sicilia, in un luogo a lui sconosciuto, il 25 aprile 2009, senza subire controlli e senza documenti. Infine, avrebbe preso un treno da un luogo sconosciuto dapprima per Milano, dove sarebbe arrivato il 26 aprile 2009, e poi un altro per Chiasso, in data 3 maggio 2009. B. Con decisione del 24 giugno 2009, notificata al richiedente il 25 giugno 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 2 luglio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 7 luglio 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il 24 luglio 2009. E. Il 15 luglio 2009, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 21 luglio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 6 agosto 2009 per introdurre l'atto di replica. Pagina 3
D-4272/2009 G. Il 3 agosto 2009, l'insorgente ha presentato una replica. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF). 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 4. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 5. 5.1 Nella decisione del 24 giugno 2009, l'UFM ha considerato che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 (recte: art. 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] e non ha addotto motivi scusabili che possano giustificare la mancata esibizione di suddetti documenti. Infatti, egli avrebbe sostenuto che in Nigeria non occorrerebbero documenti per identificarsi e che sarebbe sufficiente dichiarare la propria identità a voce. Inoltre, avrebbe Pagina 4
D-4272/2009 allegato di non avere abbastanza mezzi finanziari per ottenere il passaporto, per poi contraddirsi dichiarando che gli sarebbe mancato il tempo per richiederlo prima dell'espatrio. Peraltro, l'interessato avrebbe avuto tempo a sufficienza per procurasi i documenti di viaggio, ma non avrebbe fatto niente in merito. La scarsa volontà di collaborare sarebbe testimoniata ulteriormente dal fatto che nella seconda audizione avrebbe chiesto all'UFM se poteva prendere contatto al suo posto con l'Ambasciata nigeriana, perché avrebbe perso il numero di telefono. Inoltre, avrebbe fornito indicazioni stereotipate, vaghe, contraddittorie e illogiche in merito al viaggio. Difatti, avrebbe allegato di aver viaggiato dalla Nigeria fino in Svizzera senza documenti ed avrebbe passato la frontiera con il Niger grazie al suo passatore, nonostante avesse subito dei controlli. Per di più, avrebbe asserito di aver pagato per l'intero viaggio soltanto CFA 10000.-, equivalenti a EUR 15.-, per due persone. In aggiunta, sarebbe inverosimile il racconto della morte di sua madre, in quanto sarebbe contro la logica dell'agire l'avere intrapreso un viaggio attraverso il deserto, sprovvisti di acqua e di cibo. Pertanto, sarebbe improbabile che sua madre sarebbe morta di fame, di sete e di caldo già al secondo giorno di viaggio in camion, tenendo pure conto del fatto che l'interessato non avrebbe fornito ulteriori specificazioni volte a rendere più plausibile tale evento. L'UFM ha pure ritenuto manifestamente contraddittorio, illogico e vago il racconto circa i suoi motivi d'asilo. In particolare, l'interessato si sarebbe contraddetto sulla data in cui sarebbe fuggito, dichiarando in una versione che il fatto sarebbe avvenuto in data 11 marzo 2009, dopo aver ricevuto la notizia dal vicino di casa di essere ricercato dalla polizia il giorno antecedente, ovvero il 10 marzo 2009, ossia un martedì, mentre in un'altra versione ha allegato di essersi trattato di un venerdì. Inoltre, sarebbe illogico che la polizia sia andata ad informare il suo vicino di casa, favorendo in tal modo la loro fuga. In aggiunta, sarebbe insensato ritenere che le autorità non abbiano pensato di cercare sua madre al mercato, dove lavorava, e lui a scuola. L'immagine d'incompetenza della polizia nigeriana nel trovarlo, striderebbe inoltre con l'efficacia espressa nel timore di un arresto a D._______, ad oltre 250 km da casa sua. Per quanto riguarda la persecuzione da parte della precitata società occulta, egli non avrebbe saputo indicare né chi fosse venuto a casa sua per invitarlo ad aderire alla società, né quando si sarebbero presentate tali persone. Per di più, non risulterebbe coerentemente fondato il timore che avrebbe indotto il richiedente alla fuga l'11 marzo 2009, ovvero quasi due mesi dopo la Pagina 5
D-4272/2009 prima presunta minaccia, subita il 16 gennaio 2009, dopo la morte del padre. L'UFM ha infine pronunciato l'allontanamento del ricorrente nonché la relativa esecuzione ritenendola lecita, possibile e ragionevolmente esigibile. Infatti, anche se minorenne, egli sarebbe in buona salute, avrebbe una buona formazione scolastica di 11 anni nonché un'esperienza lavorativa quale idraulico. Inoltre, egli disporrebbe di una vasta rete familiare in Patria, tra cui la nonna, diversi zii e cugini. 5.2 Nel ricorso, l'insorgente sostiene che le dichiarazioni da lui rese circa l'assenza di documenti sono altamente verosimili, ribadendo in sostanza quanto già asserito in precedenza. Inoltre, non si potrebbe pretendere da lui che prenda contatto con l'Ambasciata nigeriana in Svizzera dal momento che sarebbe ricercato dalla polizia, giacché sospettato di aver ucciso il padre. Peraltro, anche le circostanze del viaggio da lui allegate dovrebbero essere considerate verosimili, in quanto corrisponderebbero all'esperienza generale e fornirebbero dei dettagli non irrilevanti per quanto concerne le singole tappe del viaggio. In aggiunta, il ricorrente ritiene che l'UFM avrebbe dovuto procedere ad ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato e in relazione all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare fa valere di essere ancora minorenne e non avere più i genitori in Patria e quindi nessun rapporto familiare intatto in Nigeria. Il suddetto Ufficio non avrebbe neanche compiuto gli accertamenti richiesti dalla giurisprudenza (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 2). Infine, in caso di rientro, egli sarebbe costretto a vivere in una situazione in cui il rispetto della sua dignità sarebbe gravemente minacciato e non si saprebbe se la famiglia o quello che ne resta sarebbe disposta a riprenderlo. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso ed il fatto che non vi sarebbe motivo di dubitare che i parenti del ricorrente non lo vogliano accogliere con loro. 5.4 Nella replica il ricorrente ha osservato che nel caso concreto l'UFM avrebbe dovuto effettuare le indagini necessarie prima dell'evasione della decisione querelata circa la permanenza dei genitori o altri membri della famiglia atti a permettere al ricorrente di ritrovare la sua famiglia una volta eseguito l'allontanamento. Non sarebbe quindi sufficiente indicare la presenza di altri familiari e l'inesistenza di Pagina 6
D-4272/2009 elementi che potrebbero condurre i familiari stessi a non accogliere l'insorgente qualora fosse rinviato in Nigeria. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. 7.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal Pagina 7
D-4272/2009 momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, nella prima audizione, egli ha dapprima dichiarato di non avere avuto il denaro per chiedere il rilascio del passaporto, per poi fornire un'altra versione, indicando di non avere avuto abbastanza tempo (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 4). Inoltre, non soccorre l'allegazione secondo cui non avrebbe mai richiesto in Nigeria un documento di identità, perché non necessari, in quanto stereotipata e non costituisce una ragione valida per giustificare la mancata esibizione dei documenti ai sensi di legge. Per quanto riguarda il viaggio, è inverosimile che il ricorrente abbia viaggiato nelle circostanze descritte, senza documenti e senza subire controlli (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio pag. 8 e del 4 giugno 2009 pag. 5). Inoltre, egli è stato vago nella narrazione non avendo saputo indicare né il luogo dove sarebbe sbarcato in Sicilia, né la stazione da cui avrebbe preso un treno per Milano. Peraltro, risulta contrario alla logica dell'agire che il ricorrente abbia continuato il viaggio da F._______ a G._______ con la madre, già malata di malaria prima della loro partenza da F._______, considerato che tale traggito è faticoso. Per di più, ad F._______ (Niger), avrebbe potuto soggiornare ancora alcuni giorni e curarsi, visto che in Niger non temevano alcuna persecuzione (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 8). Oltre a ciò, nella seconda audizione, egli non ha più menzionato la malattia della madre limitandosi soltanto ad allegare che sarebbe morta di fame, sete e caldo (cfr. verbale d'audizione del 4 giugno 2009 pag. 5). In aggiunta, non risulta praticamente possibile che abbia pagato soltanto la somma di CFA 10000.- (corrisponde a circa EUR 15.-) per il viaggio da F._______ fino in Svizzera (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 8 e del 4 giugno 2009 pag. 4). Di conseguenza, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza delle dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente stia dissimulando siffatti documenti per i bisogni della causa. Egli deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità. In siffatte circostanze, codesto Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore del ricorrente per la mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una Pagina 8
D-4272/2009 diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Oltre agli elementi inconsistenti e contraddittori rilevati dall'UFM nel racconto del ricorrente ed evidenziati nella decisione impugnata, codesto Tribunale tiene a sottolineare che l'intera vicenda da lui resa a fondamento della sua domanda d'asilo, in particolare in merito agli avvenimenti legati alla morte di suo padre, all'origine dei suoi problemi in Patria, sono inverosimili, in quanto incoerente circa le date della morte del padre, del giorno in cui avrebbe trovato la sua salma e del giorno in cui sarebbe venuta la polizia a casa sua per arrestarlo (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 pagg. 3 e 6 nonché del 4 giugno 2009 pagg. 6, 7, 8 e 9). Inoltre, essendo stato al corrente delle minacce della società occulta nei confronti di suo padre e successiva uccisione, risulta completamente incomprensibile il suo modo di agire, ovvero di espatriare, a seconda delle versioni, dopo uno o due mesi dalla morte del padre, solo quando avrebbe saputo di essere ricercato dalla polizia e dopo due ulteriori minacce da parte di membri di “C._______”. Peraltro, è insensato il fatto che egli non abbia almeno provato a difendersi dinnanzi alle autorità, ad esempio ricorrendo ad un avvocato, prima di espatriare. Infine, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente un'equa procedura giudiziaria in merito ad eventuali accuse o fermi, a sua mente ingiustificati da parte delle autorità giudiziarie. Pertanto, in forza di quanto sopraesposto, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 7.3 In considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). Pagina 9
D-4272/2009 7.4 Da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2 La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. 10. Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Del resto, il ricorrente - ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate - non ha né dimostrato il suo asserito timore di Pagina 10
D-4272/2009 essere ucciso, né quello di essere arrestato e quindi l'esposizione ad un reale e immediato rischio in caso di rientro in Patria. 11. 11.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. 11.2 Dalle carte processuali non emergono neppure elementi che possano ostare all'esecuzione dell'allontanamento, in ragione della minor età riconosciuta al ricorrente dall'UFM. Infatti, il TAF osserva che la giurisprudenza ha posto all'UFM alcuni obblighi derivanti dalla Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107), tra cui segnatamente quello di adottare le misure d'istruzione necessarie e adeguate al fine di accertare, già nel corso dell'istruzione della causa, la possibilità per un minorenne non accompagnato di essere preso in cura al suo rimpatrio, da un membro della famiglia o da un istituto specializzato (GICRA 1999 n. 2 pag. 8). La portata di tale obbligo deve essere considerata in funzione dell'età del richiedente minorenne (GICRA 1998 n. 13 consid 5e bb pag. 100). In altri termini, se da un lato, non può essere di regola rimproverata al minorenne particolarmente giovane una violazione dell'obbligo di collaborare, ancorché abbia addotto in modo insufficientemente chiaro e completo gli argomenti a sostegno della sua domanda d'asilo, dall'altro, ci si può attendere da un minorenne alla soglia della maggiore età che dia delle indicazioni sufficientemente precise sulla sua persona e sui motivi del suo espatrio, di modo che esse non lascino dubbi sulla volontà del medesimo di collaborare con l'autorità. Sarebbe infatti pretenzioso esigere da parte dell'UFM che quest'ultimo proceda a delle misure istruttorie complementari sulla base di allegazioni inverosimili. Nella fattispecie, è d'uopo constatare che il ricorrente - in considerazione dell'età dichiarata di 17 anni e otto mesi (nato il 29 febbraio 1992), della scolarizzazione che ha seguito fino al 2009, nonché dell'attività professionale esperita insieme al padre idraulico nei fine settimana, quando lo aiutava (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 2) ed il viaggio intrapreso da solo fino in Svizzera (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 8 e del Pagina 11
D-4272/2009 4 giugno 2009 pag. 5) - è da considerarsi in grado, senza bisogno di alcun aiuto particolare, di gestire la sua vita quotidiana. Infatti, se ha potuto farlo all'estero, in particolare durante il viaggio per giungere nel nostro Paese, ancor più potrà effettuarlo con facilità in Patria. Inoltre, dispone in Patria di una vasta rete familiare capace di offrirgli un aiuto al sostentamento, tra cui la nonna, diversi zii e cugini a B._______ (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2009 pagg. 3 e 4) e, considerata l'inverosimilianza del suo racconto, non si può neanche escludere che i suoi genitori non siano ancora in vita. Infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, codesto Tribunale ritiene che non può essere rimproverato all'UFM di non avere proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione che il caso di specie imponeva. Detto Ufficio ha altresì rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente anche se minorenne - di beneficiare di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria, dove, una volta rimpatriato, non sarà confrontato a delle difficoltà insormontabili. 12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate ai precedenti considerandi del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Pagina 12
D-4272/2009 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 13
D-4272/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (per corriere interno; in copia; allegato: incarto UFM n. di rif. N [...]) - I._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 14