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Bundesverwaltungsgericht 22.08.2008 D-4269/2008

22 agosto 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,144 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4269/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 agosto 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard, cancelliere Carlo Monti. A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 giugno 2008 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4269/2008 Fatti: A. Il 29 aprile 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha allegato di essere espatriato il 20 dicembre 2007 per il timore d'essere incarcerato dalle autorità a causa di suo fratello maggiore che l'avrebbe accusato ingiustamente di aver falsificato nonché messo in circolazione dei soldi falsi [(...)]. Rimandato dalla Svizzera verso l'Italia il 22 aprile 2008, sette giorni dopo, l'interessato è entrato illegalmente in Svizzera ed ha inoltrato domanda d'asilo. B. Il 24 giugno 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 23 maggio 2008). C. Il 25 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. D. Il 10 luglio 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la sopraccitata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del 10 luglio 2008). E. Il 18 luglio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Pagina 2

D-4269/2008 Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale avrebbe inserito la Italia nel novero degli Stati terzi sicuri. Il ricorrente non avrebbe fornito dei motivi che potrebbero confutare la presunzione del rispetto del principio del non respingimento. Il ricorrente avrebbe dichiarato di essere rimasto in Italia dopo essere stato allontanato dalla Svizzera il 21 aprile 2008 e, in merito ad un'ulteriore allontanamento verso l'Italia, di non poter e non voler tornarvi poiché in detto Paese non avrebbe alcun diritto. Inoltre, non vivrebbero persone con cui intratterrebbe rapporti stretti o suoi parenti prossimi in Svizzera e dalle sue allegazioni non adempirebbe manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi, in quanto il racconto del ricorrente sarebbe da considerare privo di alcun fondamento. L'insorgente avrebbe infatti dichiarato che due dei suoi fratelli sarebbero stati arrestati e poi liberati al momento della cattura del suo fratello maggiore per poi Pagina 3

D-4269/2008 allegare che si troverebbero tutt'ora agli arresti. Inoltre, avrebbe continuato fornendo una terza versione, nella quale avrebbe affermato che uno dei due fratelli sarebbe stato liberato mentre il fratello maggiore e un altro fratello si troverebbero tutt'ora in carcere. Infine, non vi sarebbero indizi che in Italia non vi sia una protezione effettiva da respingimenti ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 5. Nel ricorso, l'insorgente ha allegato di non avere alcun legame con l'Italia e che sarebbe stato allontanato dalla Svizzera verso detto Paese il 21 aprile 2008, mentre stava cercando di entrare in Svizzera. Così si sarebbe creata la premessa per la decisione dell'UFM. Per questo motivo non sarebbero date le condizioni legali per una decisione di non entrata nel merito. Dichiara, inoltre, che sebbene l'Italia sia uno Stato sicuro, avrebbe condotto negli ultimi mesi una campagna politica contro l'immigrazione e contro gli stranieri in generale e quindi non si sentirebbe affatto garantito nei suoi diritti fondamentali. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate tenendo conto che il ricorrente ha soggiornato in Italia prima del suo rinvio con procedura accelerata il 21 aprile 2008 per una notte e, in seguito, per otto giorni Pagina 4

D-4269/2008 anteriormente al suo arrivo in Svizzera il 29 aprile 2008. Peraltro, l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549) in data 23 maggio 2008. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto è da considerare ancora valida la riammissione in quanto può essere ancora chiesta una proroga del termine di validità. 7.2 Questo Tribunale osserva, altresì, che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o che siano suoi parenti stretti. Da quanto esposto, discende che nel caso concreto non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da egli presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente non s'è neanche espresso in sede di ricorso sui suoi motivi d'asilo e sulle ragioni per cui avrebbe la qualità di rifugiato, nonostante le contraddizioni evidenziate dall'UFM nella sua decisione. Ciò non può che comprovare la conclusione dell'UFM secondo la quale le dichiarazioni rese dal ricorrente sarebbero del tutto prive di fondamento. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal Pagina 5

D-4269/2008 respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Infatti, agli atti non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero all'insorgente un'appropriata protezione. Infine, non soccorrono il ricorrente le allegazioni, non comprovate, secondo le quali in Italia non avrebbe nessun diritto e che l'Italia condurrebbe una politica contro l'immigrazione e gli stranieri in generale (cfr. verbale d'audizione del 17 giugno 2008 pag. 8 e ricorso pag. 2). Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia – che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che Pagina 6

D-4269/2008 coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta dell'insorgente. 10.2 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha una certa esperienza professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. 10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere il ricorrente sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo, di fr. 600.--, versato dal ricorrente il 18 luglio 2008 è computato con le spese processuali. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-4269/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 18 luglio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - B._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 8

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