Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 10.06.2011 D-4268/2008

10 giugno 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,690 parole·~13 min·2

Riassunto

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 16 maggio 2008

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4268/2008 Sentenza del 10 giugno 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N […].

D-4268/2008 Pagina 2 Fatti: A. L'interessato, di etnia turkmena e di religione mussulmana/sunnita (non praticante), è nato a C._______ (Iraq) dove ha risieduto dalla nascita fino al giorno del suo espatrio avvenuto il 12 novembre 2006 (cfr. verbale d'audizione del 14 dicembre 2006 [di seguito: verbale 1], pag. 1 e verbale d'audizione del 17 gennaio 2007 [di seguito: verbale 2], pag. 1 e 3), ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il 27 novembre 2006. Interrogato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'essere espatriato per sfuggire alle persecuzioni che avrebbe incontrato a C._______ da parte d'iracheni d'etnia curda, di religione mussulmana/sciita (cfr. verbale 2, pag. 5). Il ricorrente ha affermato che avrebbe subito dei pestaggi e delle minacce a più riprese presso la (…) di cui sarebbe il titolare come pure che sarebbe stato derubato d'una parte della merce esposta. Il primo pestaggio con saccheggiamento sarebbe avvenuto qualche giorno dopo una manifestazione che si sarebbe tenuta al centro di C._______ organizzata dai turkmeni contro la causa curda alla quale il richiedente non avrebbe partecipato. Dopo l'aggressione, egli si sarebbe recato alla polizia per denunciare quanto successo. Il giorno seguente, mentre egli si sarebbe trovato al negozio, uomini armati l'avrebbero minacciato di morte e gli avrebbero intimato di ritirare la denuncia. In quest'occasione, egli avrebbe subito delle percosse. La sera medesima, mentre si starebbe recando a casa dopo aver effettuato degli acquisti, ignoti avrebbero esploso colpi d'arma da fuoco che avrebbero colpito unicamente la portiera anteriore sinistra della sua automobile. Temendo per la sua vita, avrebbe dunque deciso d'espatriare (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 5 seg.). B. Con decisione del 16 maggio del 2008, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 25 giugno 2008, il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il

D-4268/2008 Pagina 3 Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo. Egli ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Il Tribunale con decisione incidentale del 25 luglio del 2008 ha accolto la domanda d'esenzione dell'anticipo delle presunte spese processuali del ricorrente. Lo stesso giorno e per mezzo dello stesso provvedimento, il Tribunale ha altresì invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 25 agosto 2008 ed a completare l'incarto N […] siccome sprovvisto d'avviso di ricevimento della decisione dell'UFM del 16 maggio 2008, sottoscritta dal ricorrente, oppure della decisione originale con relativa busta d'invio, in caso di non avvenuto ritiro della stessa. E. Con risposta del 25 agosto 2008, l'UFM ha informato codesto Tribunale che dopo aver chiesto delucidazioni alla Posta in merito alla raccomandata contenente la decisione del 25 agosto 2008, essa ha risposto che la suddetta raccomandata risultava non distribuita. Per il resto, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).

D-4268/2008 Pagina 4 L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Il termine di ricorso, di 30 giorni entro la notifica della decisione (art. 108 cpv. 1 LAsi ed art. 50 PA), è stato rispettato in quanto il ricorrente allega d'aver ritirato la decisione alla Posta di D._______ il 26 maggio 2008 e che quest'ultima sarebbe giunta in loco il 19 maggio 2008. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LAsi, una notificazione è giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette giorni. Di conseguenza, il ricorso del 25 giugno 2005 (cfr. timbro postale) è da ritenersi tempestivo. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 16 maggio 2008, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della

D-4268/2008 Pagina 5 qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio

D-4268/2008 Pagina 6 valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato inattendibili ed inverosimili. In particolare, secondo l'autorità inferiore, egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimili le minacce e i pestaggi che stanno alla base del proprio espatrio e la cronologia degli stessi. Segnatamente, all'UFM appare inverosimile che il ricorrente, dopo aver subito il primo pestaggio e dopo che il suo negozio era stato distrutto e saccheggiato dai curdi, abbia corso il rischio di ritornare l'indomani al negozio da solo, prestandosi in tal modo a diventare di nuovo il bersaglio dei curdi. La suddetta autorità ha ritenuto inoltre che non sarebbe verosimile che la sera stessa del secondo pestaggio, l'interessato sia effettivamente uscito a fare degli acquisti diventando così di nuovo bersaglio di coloro che gli hanno sparato contro colpendo la sua auto. Infine, l'autorità inferiore allega che non risulterebbe cronologicamente possibile che l'espatrio sia avvenuto il 12 novembre 2006 considerato che il richiedente aveva dichiarato di essere stato picchiato la prima volta nell'ottobre del 2006 e che il giorno seguente, allorquando era tornato nel negozio per riordinare, i curdi erano di nuovo venuti minacciandolo e picchiandolo e che la sera stessa, uscito a fare acquisti, gli avevano sparato contro, precisando la data del 10 novembre 2006, e che due giorni dopo sarebbe espatriato. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, andrebbe respinta la domanda d'asilo dell'interessato. 6.2. Nel ricorso, il ricorrente ha contestato l'inverosimiglianza evidenziata dall'UFM e ha ribadito d'aver fornito un racconto verosimile con motivi rilevanti in materia d'asilo. In particolare, egli ha dichiarato che in quanto turkmeno avrebbe subito delle persecuzioni e che la polizia non sarebbe intervenuta in sua protezione. Inoltre, egli ritiene che sarebbe perfettamente verosimile d'essersi recato il giorno dopo il primo pestaggio al negozio per farvi ordine. Egli sostiene altresì che avrebbe cercato di non farsi influenzare dalle minacce dei curdi e si sarebbe sforzato, di conseguenza, a condurre una vita normale, per questo motivo risulterebbe verosimile che l'interessato si sia recato con l'auto a fare acquisti la sera del secondo pestaggio. Per quanto riguarda la lacunosa cronologia rilevata dall'UFM, egli afferma di non ricordare la data esatta

D-4268/2008 Pagina 7 della manifestazione dei turkmeni contro la causa curda ma che avrebbe potuto svolgersi alla fine d'ottobre, e che anche su questo punto la sua versione sarebbe cronologicamente verosimile. 6.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 7. 7.1. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in generiche ed imprecise affermazioni. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Innanzitutto, ed a titolo d'esempio, il richiedente ha dichiarato che avrebbe cominciato ad essere perseguitato dai curdi a causa della sua etnia turkmena dopo la manifestazione contro la causa curda dell'ottobre del 2006 organizzata dai turkmeni. Fino a quel momento, l'insorgente ha affermato che non avrebbe mai riscontrato nessun problema con persone appartenenti ad altre etnie (cfr. verbale 2, pag. 7). Egli non avrebbe nemmeno mai partecipato a manifestazioni o dimostrazioni in favore della causa turkmena a C._______, difatti egli non avrebbe neppure preso parte alla manifestazione dell'ottobre del 2006. Codesto Tribunale ritiene che, in casu, il solo fatto di essere turkmeno non implica una persecuzione da parte dei curdi; come risulta dalle audizioni, egli non si è mai applicato politicamente contro la causa curda, anzi non si è mai esposto politicamente, e soprattutto egli afferma di non aver mai avuto problemi con altre etnie. Il nesso causale tra la manifestazione organizzata dai turkmeni e le susseguenti aggressioni subite per mano dei curdi risulta quindi improbabile. Si aggiunga inoltre che, secondo quanto dichiarato, dopo la prima irruzione nel negozio di sua proprietà e il susseguente pestaggio, il richiedente si sarebbe recato alla polizia per denunciare il furto di (…) ed il giorno seguente, i curdi si sarebbero recati una seconda volta dall'insorgente minacciandolo e maltrattandolo al fine di persuaderlo a ritirare la suddetta denuncia. Ora, tutto ciò risulta assai inverosimile, considerato che in una città come C._______ che conta più di (…)

D-4268/2008 Pagina 8 abitanti, sarebbe quanto meno impossibile che meno di 24 ore dopo la denuncia i suddetti curdi sarebbero immediatamente venuti a conoscenza di quest'ultima. Parimenti non sussiste neppure la causalità temporale nel racconto dell'insorgente circa gli eventi avvenuti prima del suo espatrio. Infatti, egli non è stato in grado d'indicare la data esatta della manifestazione dei turkmeni avvenuta a C._______ nell'ottobre del 2006. Egli indica però che "qualche giorno dopo" sarebbe avvenuta la prima aggressione, nella quale i curdi l'avrebbero accusato d'aver partecipato alla citata manifestazione (cfr. verbale 2, pag. 11). Secondo le dichiarazioni del richiedente, i curdi si sarebbero quindi recati una prima volta nel suo negozio qualche giorno dopo la manifestazione. Vi sarebbero tornati il giorno successivo e nello stesso, verso sera, ignoti avrebbero sparato contro il ricorrente. Egli ha poi indicato che sarebbe espatriato il 12 novembre 2006 nonché due giorni dopo la sparatoria (cfr. verbale 1, pag. 4). Tra la prima persecuzione da parte dei curdi e il giorno dell'espatrio sono quindi trascorsi quattro giorni. Ammesso e non concesso che la suddetta manifestazione abbia avuto luogo alla fine dell'ottobre 2006, come allegato dall'insorgente nel suo atto di ricorso, appare in ogni caso inverosimile che i curdi si siano presentati al negozio del richiedente più di una settimana dopo la manifestazione. 7.2. In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).

D-4268/2008 Pagina 9 Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-4268/2008 Pagina 10 (dispositivo alla pagina seguente)

D-4268/2008 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:

D-4268/2008 — Bundesverwaltungsgericht 10.06.2011 D-4268/2008 — Swissrulings