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Bundesverwaltungsgericht 08.08.2007 D-4265/2007

8 agosto 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,149 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 22 giugno 2007 in materia di non ...

Testo integrale

Corte IV D-4265/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza dell'8 agosto 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Claudia Cotting-Schalch e Robert Galliker Cancelliera Marisa Murray A._______, Georgia, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 22 giugno 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto A. Il 17 febbraio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 1° marzo e del 19 giugno 2007), d'essere stato fermato dalla polizia nel B._______ per contrabbando di sigarette. Gli agenti di polizia l'avrebbero trattenuto durante tre giorni e gli avrebbero altresì sequestrato la merce per un valore di C._______. Non essendo in grado di pagare tale somma ai fornitori e per timore delle possibili reazioni di quest'ultimi, nel D._______ avrebbe deciso d'espatriare. B. Il 22 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 22 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Con decisione incidentale del 3 luglio 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità d'esito favorevole. Ha quindi respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Ha peraltro reso versioni discordanti sul fatto se abbia mai posseduto, o no, un passaporto. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti, poiché generiche ed imprecise, le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, in particolare sulle attività di

3 contrabbando (svolte da solo o unitamente ad un conoscente), sulla loro durata (otto mesi o circa un anno) e sul fermo da parte della polizia (avvenuto a E._______ o F._______). Inoltre, l'UFM non ha ritenuto plausibile che una persona che teme effettivamente delle gravi ritorsioni da parte dei fornitori della merce, confiscata dalle autorità, attenda cinque mesi prima d'espatriare. Infine, secondo l'autorità inferiore non sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente allega di non essere stato in grado di procurarsi dei documenti d'identità, ma di aver spiegato le ragioni per cui non gli è possibile presentare il passaporto (lo avrebbe consegnato ad un'autista che l'avrebbe trasportato in Turchia). Fa valere, inoltre, che nel caso di specie sono necessari ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Sostiene altresì di temere, in caso di rimpatrio, per la sua incolumità. Inoltre, non potrebbe rivolgersi alle forze di polizia in quanto le stesse non potrebbero garantire un'adeguata protezione. 5. Preliminarmente, questo Tribunale osserva che l'insorgente non ha censurato la mancata edizione del rapporto concernente l'esame Lingua effettuato dall'autorità inferiore il 6 giugno 2007, benché l'esistenza di detto rapporto gli fosse nota. In effetti, il ricorrente ha preso parte alla conversazione telefonica alla base del rapporto medesimo e quest'ultimo è menzionato nell'indice degli atti di causa che ha ricevuto. In assenza di censure di parte e del fatto che nel surriferito rapporto è confermata l'allegata cittadinanza del ricorrente, non v'è motivo in tale ambito per un intervento d'ufficio da parte del TAF. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF D-2279/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o

4 manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF D-688/2007 dell'11 luglio 2007 destinata alla pubblicazione). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 17 febbraio 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. A tale scopo, l'insorgente avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). L'insorgente si è altresì limitato a semplici congetture, non confortate da alcun elemento oggettivo e concreto, sull'eventualità d'essere esposto a seri pregiudizi da parte di terzi in caso di rimpatrio. Peraltro, non è dato presumere, sulla base d'allegazioni generiche ed imprecise, che il ricorrente non possa ottenere in Georgia un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate dall'insorgente (v. considerando 8. del presente giudizio), non emergono elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure indizi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

5 stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha maturato una certa esperienza professionale. Peraltro, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, dei motivi medici suscettibili d'ostare alla pronunzia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Georgia. 10.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà altresì procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10. del presente giudizio. 14. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 15. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,

6 sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 9 luglio 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: G._______) - al H._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:

D-4265/2007 — Bundesverwaltungsgericht 08.08.2007 D-4265/2007 — Swissrulings