Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 17.08.2007 D-4217/2007

17 agosto 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,809 parole·~9 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 19 giugno 2007 in materia di non ...

Testo integrale

Corte IV D-4217/2007 {T 0/2} Sentenza del 17 agosto 2007 Composizione: Giudici Fulvio Haefeli, Walter Lang e Robert Galliker Cancelliere Marco Poretti A._______, _______, B._______,_______, C._______, _______, D._______, _______ e E._______, _______, Macedonia, Ricorrenti contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 19 giugno 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 3 aprile 2007, gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. B. [...] C. Per quanto attiene alla procedura in esame, i richiedenti hanno dichiarato, nella sostanza (cfr. verbali d'audizione del 16 e 24 aprile 2007 nonché dell'11 giugno 2007), d'essere espatriati perché in Macedonia i rom sarebbero discriminati. In particolare, gli interessati avrebbero subito angherie da parte delle forze dell'ordine, segnatamente all'occasione d'elezioni o votazioni, e i figli non potrebbero beneficiare d'una normale scolarizzazione. Hanno dapprima sostenuto d'aver lasciato la Macedonia il _______7 alla volta della Svizzera, poi d'aver soggiornato in F._______ dal _______ 2005 al _______ e d'essere nuovamente espatriati il _______7 ed infine d'essere giunti direttamente in Svizzera dalla F._______. D. Il 19 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 34 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Macedonia siccome lecita, esigibile e possibile. E. Il 20 giugno 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al TAF contro la citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per decisione nel merito della domanda d'asilo. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. F. Il 6 agosto 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza giudiziaria. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. G. Il 10 agosto 2007, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in

3 materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). La cognizione di questo Tribunale è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione dell'allontanamento. 3. Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 4.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 4.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria. Detto Ufficio ha rilevato che il ricorrente ha dapprima allegato d'essere membro di un partito rom (oppure del G._______) dal _______ e d'essere minacciato per questo motivo, per poi affermare che non sarebbe mai stato membro o simpatizzante di un movimento politico. I coniugi hanno anche rilasciato versioni divergenti per quanto attiene al motivo per cui il marito, rispettivamente padre, sarebbe stato ricercato dalla polizia. La ricorrente ha sostenuto che suo marito sarebbe stato ricercato forse nel 2005 per aver affisso dei manifesti, mentre il ricorrente ha allegato di non conoscere il motivo giusta il quale sarebbe stato ricercato. Per il resto, riferendosi ad una faccenda concernente passaporti falsi, la moglie ha raccontato che, probabilmente, il coniuge sarebbe stato trattenuto dalla polizia per 3 o 4 ore mentre il marito quantificato in 24 ore la durata del fermo. La ricorrente ha affermato, secondo la versione, di non aver avuto problemi personali con le autorità o d'essere stata maltrattata da dei poliziotti. 6. Nel ricorso, gli insorgenti sostengono che avrebbero già fornito le spiegazioni atte a relativizzare le contraddizioni rilevate dall'UFM. Inoltre, queste ultime non sarebbero tali da giustificare una decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo. 7. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, i ricorrenti non sono però manifestamente riusciti, per quanto attiene al loro caso specifico, ad invalidare la

4 presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, il TAF osserva che le loro dichiarazioni decisive si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella decisione impugnata, cui può essere – nella misura in cui riassunti nel presente giudizio – rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi ed all'art. 4 PA). Basti poi rilevare che le censure ricorsuali, giusta le quali i ricorrenti avrebbero già giustificato le contraddizioni rilevate dall'UFM e che quest'ultime non sarebbero comunque tali da legittimare una decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo, non li soccorrono. Da un lato, non è dato sapere a quali contraddizioni (e relative spiegazioni) essi si riferiscano. D'altro lato, va osservato che l'aver sottaciuto il precedente soggiorno in F._______ intacca seriamente la loro credibilità. Infine, non è, notoriamente, data rilevare in Macedonia una sistematica discriminazione degli appartenenti all'etnia rom. Questi ultimi sono anzi rappresentati in parlamento ed in alcune scuole sono impartite delle lezioni della loro lingua, il romani. 7.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Macedonia - che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un elemento che giustifichi di per sé un esame di merito della domanda d'asilo di cui trattasi. 7.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di ritenere che i ricorrenti siano esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano. 8. Per conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I ricorrenti sono giovani, il marito ha una certa esperienza lavorativa e, sia detto per sovrabbondanza, dispongono di una rete sociale in patria. Peraltro, in sede di ricorso essi neppure hanno preteso che il loro stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione

5 dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici (v. sulla questione GICRA 2003 n. 24). L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale in Macedonia. 10.2 Infine, considerato che gli insorgenti, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento deve pure considerarsi possibile. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo, di fr. 600.--, versato dai ricorrenti il 10 agosto 2007 è computato con le spese processuali. (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo di fr. 600.--, versato dagli insorgenti il 10 agosto 2007, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione: - ai ricorrenti (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______) - al H._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Fulvio Haefeli Marco Poretti Data di spedizione:

D-4217/2007 — Bundesverwaltungsgericht 17.08.2007 D-4217/2007 — Swissrulings