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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2009 D-4214/2009

10 luglio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,966 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, ...

Testo integrale

Corte IV D-4214/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 luglio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______, Pakistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisione dell'UFM del 26 giugno 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4214/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 2 maggio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 12 maggio 2009 e del 4 giugno 2009, la decisione dell'UFM del 26 giugno 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 giugno 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'originale del dossier dell'UFM inoltrato al TAF l'8 luglio 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-4214/2009 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino pakistano di etnia gujjar, nato e con ultimo domicilio a C._______ fino al 10 giugno 2008, che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 15 giugno 2008, per il timore d'essere ucciso per vendetta in seguito dell'esito della causa penale dei suoi fratelli che avrebbe provocato l'estensione dei loro problemi a lui; che i suoi fratelli D._______ e E._______ sarebbero stati giudicati innocenti dall'accusa d'aver ucciso due membri della famiglia F._______ durante una sparatoria scoppiata a causa di una lite tra quest'ultima e la famiglia G._______, alla quale sarebbe stato vietato l'accesso alla moschea per pregare, che l'interessato, in data 15 o 16 giugno 2008, avrebbe raggiunto Mosca (Russia) in aereo, dove avrebbe soggiornato da 15 a 18 giorni; che avrebbe poi proseguito, sia a piedi che in un furgoncino, attraversando dei Paesi a lui ignoti, giungendo così il 25 o il 26 settembre 2008 in Italia; che vi sarebbe rimasto per sei mesi, oppure sei mesi e mezzo, fino al 1° maggio 2009; che, infine, sarebbe entrato in Svizzera il 2 maggio 2009 a bordo di un'auto di un passatore che l'avrebbe lasciato alla stazione di Chiasso, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 26 giugno 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni Pagina 3

D-4214/2009 pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Pakistan siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver tentato di farsi spedire l'originale della sua carta d'identità, ma che i suoi familiari avrebbero soltanto trovato una copia; che, inoltre, contesta l'asserzione dell'UFM secondo cui egli si sarebbe contraddetto in merito al luogo nel quale il passatore gli avrebbe tolto definitivamente il passaporto; che non avrebbe modo di recuperare il suo passaporto, in quanto gli sarebbe stato ritirato dal passatore a Mosca; che, inoltre, i suoi tentativi di ottenere protezione dalle autorità statali sarebbero stati vani, siccome gli F._______, oppure i H._______ sarebbero dei gruppi potenti ed influenti, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), Pagina 4

D-4214/2009 che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente, nonostante sia stato reso attento che una copia della carta d'identità non sarebbe bastata, ne ha presentata una ed ha allegato che i suoi genitori non potrebbero ottenere un'altra carta d'identità; che, inoltre, il medesimo non ha intrapreso alcunché per rifarsela; che, peraltro, risulta incomprensibile il fatto che abbia una copia di questo documento a casa dei suoi genitori, che l'insorgente ha dichiarato nella seconda audizione, in un primo momento, di aver consegnato il suo passaporto al passatore a C._______ e che avrebbe preso il volo per Mosca senza quest'ultimo, per poi allegare di aver viaggiato munito del suo passaporto (cfr. audizione del 4 giugno 2009 pagg. 3 e 4); che, confrontato con tale discrepanza, l'autore del gravame ha sostenuto di aver consegnato al passatore il suo passaporto con lo scopo che lo stesso gli avrebbe procurato un visto, che tale allegazione non può essere ritenuta verosimile, in quanto il ricorrente avrebbe potuto richiedere personalmente un visto per la Russia, se avesse effettivamente avuto l'intenzione di viaggiare con il proprio passaporto, che, peraltro, varcare un confine, soprattutto in un aeroporto, non costituisce un'impresa facile ed è inverosimile il fatto di potere superare i controlli delle autorità di immigrazione senza essere in possesso di un documento d'identità valido, che non riporti le proprie generalità, Pagina 5

D-4214/2009 che il ricorrente è stato impreciso segnatamente sulle date d'arrivo nonché sul suo soggiorno in Italia ed in Russia, che l'insorgente non ha saputo indicare i Paesi che avrebbe attraversato andando in Italia dalla Russia, che, inoltre, è rimasto vago per quanto riguarda il viaggio tra la Slovacchia è la Svizzera, dichiarando di esservi arrivato in auto ma di non sapere da quale valico, che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal Pakistan per il timore d'essere ucciso per vendetta a seguito dell'esito Pagina 6

D-4214/2009 della causa penale che avrebbe provocato l'estensione dei problemi dei suoi fratelli a lui, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, innanzitutto, i mezzi di prova a disposizione dell'autorità giudicante si riducono ad una copia di un verbale di una denuncia e ad un certificato medico, che la prima non si riferisce neanche esplicitamente all'origine del suo racconto; che, inoltre, in tale denuncia si parla di una ferita grave al gomito destro, alla quale l'insorgente non si è mai riferito nel corso della procedura di prima istanza; che, infatti, ha soltanto menzionato la ferita inflittagli alla testa; che, per di più, lo stesso documento riporta un numero notevole d'errori ortografici, ciò che non dovrebbe essere normale, se si trattasse davvero di un verbale autentico di un autorità statale, che, inoltre, pure il certificato medico non è stato inoltrato in originale e, oltre ad essere di dubbia autenticità a causa dei differenti caratteri figuranti nel testo, non si esprime del tutto sulle ferite al gomito del braccio destro del ricorrente, che, di conseguenza, i mezzi di prova sopraccitati sono da ritenere come non idonei a provare alcunché, siccome l'autenticità è dubbia e poiché sono facilmente falsificabili; che, infine, il ricorrente non ha tuttora presentato gli originali dei suddetti documenti, nonostante ne abbia avuto l'opportunità, che, peraltro, l'insorgente non ha ripresentato in sede di ricorso (dopo che gli erano stati restituiti dall'UFM, siccome non ritenuti rilevanti per la sua procedura d'asilo [cfr. A/11]) i mezzi di prova relativi alle procedure penali dei suoi fratelli che sarebbero alla base del suo Pagina 7

D-4214/2009 racconto; che, un tale comportamento non è comprensibile, ritenuta l'importanza allegata agli stessi dal ricorrente, che, per di più, pare incredibile che gli allegati problemi dei fratelli del ricorrente si siano soltanto estesi su di lui e non su tutta la sua famiglia e che i suoi fratelli non siano tuttora espatriati, che, peraltro, nella prima audizione, il ricorrente ha asserito di avere subito un'aggressione il 3 o il 4 aprile 2008, mentre sulla denuncia è riportato il 3 aprile 2008 (cfr. audizione del 12 maggio 2008 pag. 6), che, per di più, è pure stato impreciso nel datare la prima aggressione, dichiarando in modo generico che sarebbe avvenuta in luglio 2007 (cfr. ibidem), che, in aggiunta, la seconda aggressione si sarebbe svolta nei pressi della stazione di polizia e quindi sembra poco probabile che la polizia non sia intervenuta sul posto, se quanto asserito fosse realmente accaduto, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 8

D-4214/2009 che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Pakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Pakistan non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una certa formazione scolastica ed ha un'esperienza professionale quale venditore di carte telefoniche (cfr. verbale d'audizione del 12 maggio 2009 pag. 2); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente dispone in Patria di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 3); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Pagina 9

D-4214/2009 Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-4214/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - I._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

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