Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.06.2010 D-4193/2010

16 giugno 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,116 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4193/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 giugno 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Walter Stöckli; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4193/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 17 maggio 2010 (di seguito: verbale 1) e dell'8 giugno 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010, notificata oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 9 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto in copia dell'UFM, pervenuto via fax al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 10 giugno 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-4193/2010 che che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere originario di B._______, nello Stato di C._______ (Nigeria) e di aver vissuto, nel villaggio di D._______, in provincia di E._______ nel medesimo Stato dell'C._______, dall'infanzia sino alla metà del (...), quando si sarebbe trasferito a F._______ (Nigeria), che, all'inizio del mese di (...), l'interessato sarebbe ritornato a casa sua al suo villaggio di D._______; che, durante una notte di fine (...), degli sconosciuti avrebbero fatto irruzione al suo domicilio e avrebbero ucciso suo padre con il macete, mentre che l'interessato sarebbe riuscito a scappare, nonostante gli aggressori avessero cercato di fermarlo; che, dopo aver girovagato per un po' di tempo, temendo di essere anch'esso ucciso dagli assassini di suo padre, l'interessato sarebbe espatriato verso la metà, rispettivamente la fine di (...), che, dal suo villaggio, avrebbe girovagato sino ad arrivare in un luogo sconosciuto, da dove sarebbe salito su un'auto e avrebbe raggiunto un altro posto, dove avrebbe incontrato delle persone di etnia igbo, che avrebbe seguito imbarcandosi su una nave; che, dopo lo sbarco, avrebbe proseguito a lungo a piedi e avrebbe preso un treno proveniente dall'Italia fino ad arrivare in Svizzera, senza documenti e senza subire controlli, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3

D-4193/2010 che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragione per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, innanzitutto, egli ribadisce di non poter fare nulla per consegnare qualsiasi documento d'identità, in quanto non avrebbe mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità; che, come a suo dire risaputo, egli fa valere che in Nigeria vi sarebbero dei problemi per ottenere dei documenti d'identità; che, infatti, egli si sarebbe iscritto per ottenere la carta d'identità ma non l'avrebbe mai ricevuta, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni Pagina 4

D-4193/2010 del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non soccorrrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni ricorsuali, secondo le quali non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe mai posseduti, essendo l'ottenimento dei documenti un problema in Nigeria (cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che, peraltro, non vi è alcun indizio che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio dei suoi documenti (cfr. verbale 1 pag. 4), ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, inoltre, quanto al suo viaggio d'espatrio, il ricorrente non è stato in grado di indicare come avrebbe varcato la frontiera nigeriana; che egli non ha saputo nemmeno dire da quale luogo sia partito e da dove abbia preso la nave per giungere in Europa; che il ricorrente non ha, peraltro, saputo indicare il giorno del suo espatrio nonché la durata del viaggio in nave; che, infine, non è plausibile che, una volta sbarcato, il ricorrente abbia continuato il suo viaggio a piedi, senza sapere dove si trovasse; che, d'altronde, da un lato, egli ha affermato che, da quel Paese, ha proseguito in treno e, dall'altro, ha dichiarato di essere entrato in Svizzera con un treno proveniente dall'Italia (cfr. verbale 1 pagg. 7-8), che, pertanto, alla luce di tali elementi, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, dalla Nigeria alla Svizzera, senza documenti e senza subire controlli, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di Pagina 5

D-4193/2010 concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente ha fatto valere sostanzialmente delle persecuzioni da parte di terzi, da cui temerebbe di essere ucciso come sarebbe stato il caso di suo padre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente ha reso dichiarazioni inconsistenti, incoerenti nonché vaghe su punti essenziali del suo racconto, che Pagina 6

D-4193/2010 conducono manifestamente all'inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo; che, innanzitutto, il ricorrente non è stato in grado di indicare con precisione la data esatta in cui suo padre sarebbe stato ucciso, ciò che corrisponderebbe al momento in cui egli avrebbe dovuto scappare dalla sua abitazione; che egli si è limitato ad affermare che si trattava di fine (...) (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R12-13); che, in secondo luogo, il ricorrente non ha saputo né abbozzare l'identità di quelli che sarebbero gli assassini di suo padre, nonché i suoi asseriti perseguitori, né indicare quanti fossero (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R14, R18 e R22); che, tra l'altro, in merito al loro numero, il ricorrente si è contraddetto, dicendo di non sapere quante fossero poiché era buio (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R24, R32-33), mentre prima aveva affermato che avevano acceso una lampada mentre suo padre mangiava (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R25); che, oltre a ciò, l'insorgente non ha saputo spiegare il motivo alla base dell'uccisione del padre, rispettivamente l'interesse che nutrirebbero i suoi aggressori nei suoi confronti (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R15-17); che, a tal proposito, il ricorrente si è limitato a mere supposizioni non corroborate da alcun elemento; che, inoltre, il ricorrente non ha fornito alcun dettaglio circa le circostanze in cui i malfattori avrebbero fatto irruzione in casa sua, rispettivamente in cui egli sarebbe riuscito a scappare, ciò che lascia manifestamente desumere che il ricorrente non ha realmente vissunto i fatti addotti; che, segnatamente, il medesimo ha dichiarato di non saper spiegare come quelle persone sarebbero entrate in casa (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R20-21) ed ha affermato semplicemente di essere fuggito dalla porta (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R26-28); che, peraltro, la sua fuga – così semplicistica – risulta assolutamente incoerente di fronte alla gravità dell'asserito evento, ovvero della sferrata uccisione del padre a colpi di macete, che, d'altronde, l'insorgente in sede di ricorso non ha contestato o apportato alcun chiarimento alle sue allegazioni in materia d'asilo, nonché agli elementi rettamente rilevati dall'UFM a fondamento della decisione impugnata (cfr. ricorso pag. 2), che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inconsistenti del racconto reso, Pagina 7

D-4193/2010 che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la Pagina 8

D-4193/2010 questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dell'autore del gravame, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione in Nigeria non appare notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica e professionale, nonché un'esperienza lavorativa come (...) e come (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 R49); che, inoltre – in considerazione dell'inverosimiglianza del suo racconto, nonché del fatto che ha vissuto la sua vita in Nigeria – v'è ragione di desumere che egli disponga di un'importante rete familiare e sociale in patria, contrariamente a quanto pretenderebbe (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 R47-48), segnatamente nel suo villaggio o a F._______, dove vi ha risieduto per (...) anni (cfr. ibidem pag. 2), che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, Pagina 9

D-4193/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-4193/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

D-4193/2010 — Bundesverwaltungsgericht 16.06.2010 D-4193/2010 — Swissrulings