Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4175/2011 Sen tenza d e l 1 7 n o v emb r e 2011 Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio), Contessina Theis e Bendicht Tellenbach; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Serbia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 15 luglio 2011 / N […].
D4175/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, i verbali di audizione dell'interessato del 26 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 22 giugno 2011 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 15 luglio 2011, notificata all'interessato il 18 luglio 2011 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 25 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'originale dell'incarto UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 27 luglio 2011, la decisione incidentale del Tribunale dell'8 agosto 2011, con la quale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
D4175/2011 Pagina 3 che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che l'interessato, cittadino serbo, di etnia rom, originario di B._______ (Serbia) con ultimo domicilio a C._______ (Serbia), ha dichiarato di essere espatriato dal suo Paese di origine nell'(…) 2011, a causa della condizione di miseria in cui versava, nonché delle discriminazioni e maltrattamenti di cui sarebbe stato oggetto, in ragione della sua appartenenza all'etnia rom; che, in particolare, egli sarebbe stato respinto, trattato male e insultato dalle autorità comunali di D._______ (Serbia), segnatamente dall'Ufficio dell'aiuto sociale e dalla Polizia, ogni qual volta si sarebbe presentato a chiedere gli aiuti sociali e un lavoro; che le stesse lo avrebbero indirizzato all'associazione dei rom per chiedere aiuto; che, tuttavia, l'associazione dei rom di E._______ (Serbia), a cui l'interessato si sarebbe rivolto, non avrebbe potuto fare nulla per lui, in mancanza di fondi; che, inoltre, il richiedente temerebbe in patria i creditori di suo figlio, i quali – per la mancata restituzione di un prestito – avrebbero a suo dire distrutto la casa dell'interessato, dove egli viveva con il figlio, come pure avrebbero minacciato quest'ultimo di morte; che, di conseguenza, anche il figlio dell'interessato sarebbe stato costretto ad espatriare ed avrebbe depositato una domanda di asilo in Svizzera (N […]), che, nella decisione del 15 luglio 2011, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo presentate dal richiedente non sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo; che, di conseguenza, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
D4175/2011 Pagina 4 l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente fa valere che l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo, adducendo che la decisione resa si basa su una constatazione insufficiente dei fatti rilevanti; che, infatti, esisterebbero forti indizi di persecuzioni nel suo caso, ritenuta la pesante situazione del popolo di etnia rom; che, segnatamente, come riporterebbero tutti gli studi, i rapporti e le ricerche condotte su questo popolo, i rom sarebbero oggetto di vere e proprie discriminazioni con violazioni importanti di diritti umani, in particolare riguardo alla limitazione all'accesso ai servizi dello Stato, quali l'educazione, la salute e la giustizia, sebbene tali diritti possano esistere formalmente sulla carta; che, pertanto, a dire del ricorrente, le forti discriminazioni subite avrebbero rilevanza in procedura di asilo e non sarebbero più psicologicamente sopportabili; che, inoltre, in considerazione del clima discriminatorio, il ricorrente sostiene che, in caso di rinvio nel suo Paese di origine, egli sarebbe esposto a pericoli concreti; che, di conseguenza, il suo allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per nuove indagini e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
D4175/2011 Pagina 5 all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c/aa, GICRA 2003 n. 20 consid. 3c, GICRA 2003 n. 19 consid. 3c, GICRA 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, dagli atti del dossier emergono fatti propri ad ammettere l'esistenza di suddetti indizi di persecuzioni in senso lato, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, che, in particolare, alla luce del grado di verosimiglianza ridotto sancito dalla suesposta giurisprudenza, costituiscono degli indizi di persecuzioni ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, i fatti resi dal ricorrente circa i comportamenti di cui sarebbe stato vittima da parte degli impiegati comunali in relazione all'ottenimento dell'assistenza sociale, nonché da parte dei creditori di suo figlio, i quali avrebbero distrutto la sua casa ed avrebbero minacciato di morte suo figlio, costringendo quest'ultimo altresì ad espatriare (cfr. verbale 1 e 2), che, peraltro, vista la correlazione dei motivi di asilo fatti valere dall'insorgente con la situazione alla base altresì dell'espatrio del figlio, il quale è giunto anch'esso in Svizzera, dove ha depositato una domanda di asilo (N […]) qualche mese prima, le allegazioni del ricorrente avrebbero dovuto essere esaminate dall'UFM in relazione a quelle del figlio, in quanto si baserebbero su un unico stato di fatti, che, inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esame della pertinenza di persecuzioni da parte di terzi, come nel caso di specie – ossia che sono determinanti in materia di asilo, a condizione che il ricorrente non possa ottenere la protezione adeguata da parte delle autorità del suo Stato di origine (cfr. GICRA 2006 n. 18 consid. 10.3.2) – non può essere effettuato nell'ambito di una decisione di non entrata nel merito, poiché tratta la pertinenza dei motivi di asilo e non la loro
D4175/2011 Pagina 6 verosimiglianza (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 5.1, GICRA 2004 n. 5 consid. 4c.bb e 4c.cc, GICRA 2003 n. 20 consid. 3 e 5b, GICRA 2003 n. 19 consid. 3 e 4), che, di conseguenza, la decisione dell'UFM di non entrata nel merito della domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi deve essere annullata e il ricorso dell'insorgente è accolto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA), che, infine, considerato che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta abbia altrimenti dovuto sopportare dei disborsi relativamente elevati in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D4175/2011 Pagina 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non si attribuiscono spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Antonella Guarna Data di spedizione: