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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2012 D-4154/2012

17 agosto 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,537 parole·~18 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 31 luglio 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4154/2012; D-4183/2012

Sentenza d e l 1 7 agosto 2012 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Zoe Cometti.

Parti

A._______, nato il (…), Iran, B._______, nata il (…), ed i figli C._______, nato il (…), D._______, nato il (…), E._______, nato il (…), Grecia, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 31 luglio 2012 / N […].

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 2 Fatti: A. A.a L'interessato, cittadino iraniano di etnia persiana e l'interessata, cittadina greca, si sono coniugati a F._______ in Grecia. Dall'unione sono nati tre figli, anch'essi partecipanti alla pendente procedura. Hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera in data 15 febbraio 2012 (cfr. verbale d'audizione del 23 febbraio 2012 di A._______ [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 e 5 e verbale d'audizione di B._______ del 23 febbraio 2012 [di seguito: verbale 2], pagg. 1, 3 e 5). A.b Sentito sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di essere espatriato dall'Iran a causa della mancanza di libertà. Egli avrebbe poi lasciato la Grecia per motivi economici, nonostante sarebbe stato in possesso di un permesso di soggiorno ottenuto a seguito del matrimonio (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg.; verbale d'audizione del 17 luglio 2012 [di seguito: verbale 3], pagg. 6 seg.). Sentita separatamente sui motivi d'asilo, ella ha fatto valere gli stessi motivi allegati dal marito circa la partenza dalla Grecia, ovvero i motivi economici (cfr. verbale 2, pag. 7 e verbale d'audizione del 18 aprile 2012 [di seguito: verbale 4], pag. 2). B. Con decisioni separate del 31 luglio 2012, notificate agli interessati in data 3 agosto 2012, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) non è entrato nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) per la moglie ed i figli, mentre per il marito in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente il loro allontanamento verso la Grecia, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 9 agosto 2012 (cfr. timbro dei plichi raccomandati; data d'entrata al Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale]: 10 agosto 2012), i richiedenti sono insorti con atti separati contro dette decisioni con ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento delle decisioni impugnate e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo, nonché la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo a copertura delle pre-

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 3 sunte spese processuali con protestate spese e ripetibili. In limine hanno chiesto la congiunzione delle procedure. D. L'incarto originale dell'UFM è pervenuto al Tribunale il 13 agosto 2012. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi. 2. I ricorsi in atti separati inoltrati dai ricorrenti e le due decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 4 pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale e, tra l'altro, conformemente alle conclusioni ricorsuali degli insorgenti (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pagg. 115 seg., n. 3.17). 3. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione relativa alla moglie ed ai figli è stata redatta in italiano e quella relativa al marito è stata resa in francese, mentre i ricorsi sono stati inoltrati in lingua italiana. Pertanto la presente sentenza viene redatta in italiano. 4. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti. 5. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 6. 6.1 Nella querelata decisione concernente la moglie ed i figli, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Grecia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai ricorrenti sarebbero irrilevanti non costituendo delle persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi. Pertanto non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dei ricorrenti a persecuzioni in caso di rientro in patria.

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 5 Circa il marito, cittadino di un Paese terzo che avrebbe vissuto cinque anni in Grecia e sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno greco (Residence card of a family member of a union citizen), le eccezioni previste all'art. 34 cpv. 3 LAsi non sarebbero nella fattispecie adempiute. Infatti, in Svizzera non vivrebbero persone con le quali il richiedente intratterrebbe rapporti stretti o parenti prossimi, in quanto i membri della sua famiglia avrebbero lo stesso giorno ricevuto la decisione negativa concernente la procedura d'asilo. Inoltre, l'interessato non adempirebbe manifestamente la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi essendo gli arresti subiti in Iran avvenuti a causa delle violazioni alla legge perpetuate dallo stesso e avendo in Grecia ottenuto il passaporto presso l'Ambasciata iraniana senza difficoltà. Da ultimo, non vi sarebbero indizi che in Grecia non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito delle citate domande ai sensi rispettivamente dell'art. 34 cpv. 1 LAsi e dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento in quanto d'un lato non vi sarebbero indizi per ritenere che i ricorrenti rischierebbero in Grecia di essere esposti a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e dall'altro ha considerato che il ricorrente può recarsi in un Paese terzo sicuro che rispetterebbe il principio di non respingimento. Inoltre, nonostante le difficoltà presenti attualmente in Grecia, l'allontanamento degli interessanti sarebbe esigibile potendosi attendere dai richiedenti giovani e in salute un certo sforzo a sormontare le difficoltà iniziali nel trovare un alloggio e un impiego che assicuri loro un minimo vitale. 6.2 Con ricorso i ricorrenti hanno indicato che vi sarebbero indizi di persecuzione che certamente esulerebbero da persecuzioni di tipo politico o religioso, ciononostante sarebbero relativi alle condizioni di vita insopportabili che metterebbero a repentaglio la loro sopravvivenza. Inoltre vi sarebbero dubbi che la Grecia non rispetti effettivamente il divieto di respingimento. Pertanto l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda d'asilo. Infine, hanno allegato che in caso di ritorno, non gli sarebbe garantita la sicurezza, per il che dovrebbe esser loro concessa l'ammissione provvisoria.

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 6 7. 7.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. Allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. La nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c.aa, GICRA 2003 n. 20 consid. 3c, GICRA 2003 n. 19 consid. 3c, GICRA 2003 n. 18). Inoltre per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35). 7.2 Ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Tale articolo non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti, oppure il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi, oppure vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (art. 34 cpv. 3 LAsi). 8. 8.1 Circa la decisione relativa alla moglie ed ai figli, il Tribunale ritiene che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della loro domanda d'asilo giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi. Dopo decisione del Consiglio federale, la Grecia è stata inserita nel novero dei paesi esenti da persecuzioni (safe country) dal 1° agosto 2003, pertanto sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 7 Gli insorgenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa nulla si lascia dedurre in tal senso. I ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; ovvero le allegazioni decisive in materia d'asilo sono irrilevanti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Per giunta, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Grecia possa violare l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli insorgenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della CEDU, o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Grecia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Pertanto, circa la moglie ed i figli, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8.2 Quo la decisione relativa al marito, l'UFM ha rettamente applicato l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non essendo date, tra le altre cose, nessuna delle condizioni alternative previste all'art. 34 cpv. 3 LAsi. Innanzitutto va rilevato che per designare uno Stato terzo sicuro, il Consiglio federale dispone di un certo margine discrezionale delimitato tuttavia dal rispetto del principio di non respingimento. Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU e della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Pertanto solo gli stati che in base alla loro stabilità politica garantiscono il rispetto degli strumenti giuridici summenzionati e del principio di uno Stato di diritto, possono essere considerati Stati terzi sicuri (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti [FF 2002 6118 seg.]). La

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 8 Grecia rientra dal 14 dicembre 2007 nella lista stabilita dal Consiglio federale nel novero dei Paesi terzi sicuri. Peraltro il ricorrente, con ultimo domicilio in Grecia e sposato con una cittadina greca, è in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al 27 luglio 2013 e la Grecia ha acconsentito alla riammissione dello stesso in data 6 giugno 2012 (cfr. act. A 31/1). Per quanto concerne le eccezioni previste al cpv. 3 dell'art. 34, esse non sono nella fattispecie adempiute. Il ricorrente non intrattiene rapporti stretti con persone che vivono in Svizzera e i suoi parenti prossimi sono anch'essi destinatari di una decisione di rinvio in Grecia, pertanto l'eccezione prevista alla lett. a non è data. Altresì, l'insorgente non adempie manifestamente la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi in quanto i problemi avuti al suo Paese d'origine non erano legati alla sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, bensì ad una sua difficoltà a conformarsi agli usi e costumi locali come anche al sistema legale ivi vigente (cfr. verbale 3, pagg. 7 seg.). Inoltre, è fuggito dalla Grecia per motivi sostanzialmente economici (cfr. verbale 3, pag. 6), per il che la condizione prevista alla lett. b non è adempiuta. Infine, non vi sono indizi che in Grecia non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 (lett. c). Infatti allorché le autorità svizzere rinviano un richiedente l'asilo in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale, v'è la presunzione che quest'ultimo non sarà esposto alla violazione del principio di non respingimento e che i principi relativi all'allontanamento ai sensi dell'art. 44 LAsi verranno presi in considerazione. Di regola è compito del ricorrente inficiare tale presunzione. Nella fattispecie, egli non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare che le autorità greche non rispettino gli obblighi internazionali ai quali la stessa si è legata. Infatti, essendo egli sposato con una cittadina greca e avendo ottenuto il permesso di soggiorno, il Tribunale ha ragione di credere che nel caso di specie la Grecia rispetti il principio del divieto di respingimento. Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo del marito giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Qualora l'UFM rifiuta di entrare nel merito di una domanda d'asilo, lo stesso pronuncia l'allontanamento. In casu, i ricorrenti non adempiono le

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 9 condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). 10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.1 Come già enunciato in parte più sopra, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Grecia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 Conv., l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Conv. tortura. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi). 10.2 La situazione in Grecia, nonostante le attuali difficoltà, non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. Altresì, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale degli insorgenti. Infatti, sono giovani ed in buona salute. Il ricorrente ha una un'esperienza professionale come levigatore e posatore di parquet, lavoro tra l'altro svolto a più riprese in Grecia. Nonostante la difficile situazione che attraversa attualmente questo Paese ci si può attendere dai ricorrenti di riuscire a sormontare tali difficoltà con l'aiuto dei membri della buona rete sociale di cui ivi godono. Circa i figli minorenni si osserva che vista la breve durata del loro soggiorno svizzero dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2), non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento, ritenuto, inoltre, che sono totalmente dipendenti dai loro genitori. In aggiunta, gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. GICRA 2003 n. 24). L'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Grecia è

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 10 dunque ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi). 10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi). Essendo tutti in possesso di passaporti greci e l'insorgente in possesso di documenti necessari (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) ed avendo la Grecia accettato di riammetterlo sul proprio territorio, l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, i gravami vanno disattesi e le querelate decisioni dell'autorità inferiore confermate. 11. L’UFM con le decisioni impugnate non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento. Non ha altresì accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre le decisioni non sono inadeguate (art. 106 LAsi), per il che i ricorsi vanno respinti. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 800.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

D-4154/2012; D-4183/2012 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I procedimenti D-4154/2012 e D-4183/2012 sono congiunti. 2. I ricorsi sono respinti. 3. Le spese processuali, di CHF 800.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Zoe Cometti

Data di spedizione:

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