Corte IV D-4105/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 novembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König, cancelliere Carlo Monti. A._______, Mongolia, alias B._______Mongolia, alias C._______ Mongolia, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 giugno 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-4105/2008 Fatti: A. Il 19 settembre 2002, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Il 30 settembre 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Il 2 dicembre 2002, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dall'interessato il 28 ottobre 2002. B. Il 31 marzo 2008, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di non essere rientrato in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera e che i motivi della sua seconda domanda d'asilo sono gli stessi di quelli fatti valere nella precedente procedura [...]. Ha inoltre allegato di temere che la famiglia della sua ex-fidanzata potrebbe prendersela anche con la sua compagna e i suoi due figli [...]. C. L'11 giugno 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento siccome ammissibile, esigibile e possibile. D. Il 19 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato e che gli atti di causa siano trasmessi all'UFM per una decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale Pagina 2
D-4105/2008 amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha osservato che il ricorrente avrebbe chiesto nuovamente l'asilo per gli stessi motivi fatti valere nella prima procedura d'asilo. Egli si sarebbe ripresentato al Centro di registrazione perché non avrebbe avuto altra scelta, volendo rimanere con la compagna e i figli. Tuttavia, quest'ultima circostanza, verificatasi dopo la conclusione del precedente procedimento, non sarebbe propria a motivare la qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria. Secondo l'autorità inferiore, nulla si opporrebbe all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso il suo Paese d'origine, ritenuto altresì ammissibile, esigibile e possibile. 5. Nel gravame, il ricorrente afferma in sostanza che un eventuale rinvio in Mongolia sarebbe inimmaginabile, stante il rischio d'essere ucciso da parte di membri di una famiglia kazaka, che lo riterrebbero responsabile della morte di parto della sua ex-fidanzata e di suo figlio. Inoltre, questa vendetta potrebbe ora estendersi alla sua compagna nonché ai suoi due figli. Pagina 3
D-4105/2008 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 30 settembre 2002, in seguito alla sentenza d'inammissibilità del ricorso della CRA del 2 dicembre 2002. 6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). 6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che il motivo fatto valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante, ove solo si pensi che delle minacce da parte di terzi, nel caso di specie della vendetta della famiglia della sua ex-fidanzata, in tutta evidenza, non costituisce di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che non è notoriamente data nel caso concreto). Per conseguenza, è da ritenere irrilevante in materia d'asilo anche il timore dell'insorgente, presentato in sede di ricorso, che la sua compagna nonché i suoi due figli possano essere sottoposti alla vendetta della succitata famiglia. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, Pagina 4
D-4105/2008 non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 10. 10.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Pagina 5
D-4105/2008 10.2 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il ricorrente è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale [...]. Egli non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 10.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 6
D-4105/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 7