Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Corte IV D4089/2011 Sen tenza d e l 2 6 luglio 2011 Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato l'(…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 luglio 2011 / N […].
D4089/2011 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali di audizione del 27 maggio 2011 (cfr. act. A5, di seguito: verbale 1) e del 30 giugno 2011 (cfr. act. A37, di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 18 luglio 2011, notificata all'interessato il giorno seguente (cfr. avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso interposto il 20 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi l'oggetto suscettibile di essere impugnato
D4089/2011 Pagina 3 non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia araba nato a B._______ (Algeria); che ha altresì affermato di avere risieduto da ultimo nella sua città natale tra l'(…) del 2003 e la sua partenza per la C._______ insieme al padre, avvenuta nel (…) 2005, che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine per sottrarsi al pericolo di essere sequestrato da un gruppo di musulmani barbuti facenti capo a D._______, che dopo il soggiorno in C._______ avrebbe fatto rientro in Patria un'unica volta, per qualche ora soltanto, il (…), prima di proseguire con tutta la famiglia in direzione della Grecia, passando per la C._______ e la E._______; che, di seguito e procurandosi dei documenti d'identità presso dei passatori, avrebbe raggiunto la F._______ in aereo, dove le autorità lo avrebbero controllato e gli avrebbero intimato di lasciare il Paese; che, da ultimo, avrebbe varcato illegalmente il confine svizzero in auto nel (…) 2010, che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente dichiara che un suo allontanamento non potrebbe essere preso in considerazione, in quanto, da un lato, egli non
D4089/2011 Pagina 4 sarebbe in possesso di documenti che permettano di allontanarlo dalla Svizzera verso il suo Paese di origine e, dall'altro lato, con riferimento alla sentenza del 21 gennaio 2011 della Gran Camera della Corte europea dei diritto dell'uomo nella causa M.S.S. contro Belgio e Grecia (ricorso n° 30696/09), un rinvio verso la Grecia non sarebbe neanch'esso possibile, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo e, altresì, che gli sia accordato il gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 65 PA, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda, che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono i documenti emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, fino ad oggi, il ricorrente non ha presentato alle autorità svizzere alcun documento suscettibile di identificarlo, ritenuto che quanto versato agli atti durante la procedura di prima istanza si limita ad una mera fotocopia di un documento che pretenderebbe essere il suo passaporto, che, per quanto attiene al possesso di documenti d'identità, ha reso versioni contraddittorie in merito al suo passaporto; che, ad esempio, l'affermazione secondo cui le autorità algerine gli avrebbero rilasciato un
D4089/2011 Pagina 5 passaporto nel (…) 2009 (cfr. verbale 1 pag. 3) non coincide con la versione secondo cui, in detto periodo, egli si sarebbe trovato su suolo tunisino (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre, l'allegazione secondo cui detto documento si troverebbe in E._______, avendolo consegnato al padre (cfr. ibidem pag. 3) è in contraddizione con quella secondo la quale, invece, l'avrebbe distrutto lui stesso durante il soggiorno in Grecia (cfr. verbale 2 pag. 3/D11), rispettivamente mentre era in E._______ prima di varcare il confine (…) (cfr. ibidem pag. 3/D15), che, peraltro, il ricorrente si trova in Svizzera da più di un anno, durante il quale, tuttavia, non ha avviato alcun tentativo al fine di procurarsi dei documenti d'identità; che, difatti, benché disponga tuttora di parenti in Patria (cfr. verbale 1 pag. 3), è rimasto del tutto inattivo in tal senso, adducendo in sede di seconda audizione di non avere intrapreso nulla, giacché non si considererebbe cittadino algerino (cfr. verbale 2 pag. 4/D21), che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, vi è ragione di concludere che egli li dissimuli per i bisogni della causa; che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
D4089/2011 Pagina 6 della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, difatti, l'insorgente non ha saputo circostanziare in alcun modo gli allegati problemi avuti in Patria con un gruppo di musulmani, rendendo dichiarazioni molto vaghe e spoglie di dettagli, le quali inducono a dubitare seriamente che abbia realmente vissuto quanto raccontato; che, a guisa di esempio, non è stato in grado di indicare con maggiore precisione le identità delle persone che avrebbero più volte importunato la sua famiglia, indicando dapprima che il loro leader sarebbe D._______ (cfr. verbale 1 pag. 5) e, di seguito, negando di conoscerle, rispettivamente di essersi dimenticato i loro nomi (cfr. verbale 2 pagg. 4, 9 e 10/D31, 101 e 112); che, peraltro, non ha saputo riferire quando gli allegati problemi avrebbe avuto inizio (cfr. ibidem pag. 4/D2930); che durante la prima audizione ha riferito che tale persone avrebbero fatto irruzione al domicilio della famiglia ogni 34 giorni (cfr. verbale 1 pag. 5), mentre che durante la seconda audizione ha modificato la precedente versione, asserendo di non ricordarsi della frequenza di dette visite e di averne personalmente vissute unicamente due (cfr. verbale 2 pag. 9/D94 e 100); che, inoltre, la versione secondo cui detti uomini avrebbero, oltremodo, tentato di ucciderlo (cfr. ibidem pag. 5/D39), non solo non è stata circostanziata da elementi consistenti (cfr. ibidem pagg. 56/D44 49), bensì è stata completamente sottaciuta in sede di audizione sui fatti; che, confrontato con tale discrepanza, il ricorrente si è giustificato con una non meglio precisata confusione in testa (cfr. ibidem pag. 11/D122); che, del resto, risulta incredibile che non conosca le ragioni per le quali il gruppo di musulmani si accanirebbe da anni contro la sua famiglia (cfr. ibidem pagg. 6 e 8/D5658, 87), ritenuto che a causa di esse egli avrebbe lasciato il suo Paese, sarebbe vissuto diversi anni in C._______ e, da ultimo, avrebbe chiesto protezione in Svizzera, che, oltremodo, benché invochi la concessione dell'asilo, nel gravame l'insorgente non si è in alcun modo espresso sugli elementi di inverosimiglianza sollevati dall'autorità di prime cure, che, del resto, non vi è ragione che non possa ottenere dalle autorità algerine, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale
D4089/2011 Pagina 7 contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più che ha espressamente indicato di non avere mai avuto alcun problema di sorta con le autorità del suo Paese (cfr. verbale 1 pag. 5), che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova applicazione nella fattispecie, rispettivamente le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pagg. 725733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pagg. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
D4089/2011 Pagina 8 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e celibe, ed ha svolto il mestiere di (…) per vari anni (cfr. verbale 1 pag. 2); che in Patria dispone di diversi parenti, ossia nonni, zie e zii (cfr. ibidem pag. 3); che, oltremodo, in Patria ritroverà il resto della sua famiglia, ovvero i genitori, la sorella ed i suoi fratelli (cfr. sentenza del Tribunale D 3931/2011 del 20 luglio 2011); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, difatti, con riferimento al suo tentato suicidio a causa dell'allora imminente rinvio verso la Grecia ed al suo stato di ansia e depressione ad esso connesso, come riscontrato dal Dr. G._______ nel certificato medico del (…) (cfr. act. A39), egli stesso, durante l'audizione sui motivi di asilo, ha dichiarato che il suo disagio è durato unicamente una (…) giorni, dopo i quali ha potuto riprendere la vita quotidiana (cfr. verbale 2 pag. 10/D118), e che, momentaneamente, farebbe uso di calmanti per curare i problemi di mal di testa e di insonnia (cfr. ibidem pag. 7/D6872), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
D4089/2011 Pagina 9 art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta (art. 65 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF; RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
D4089/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: