Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.11.2020 D-4085/2018

30 novembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,418 parole·~27 min·3

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 11 giugno 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4085/2018

Sentenza d e l 3 0 novembre 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Mia Fuchs, cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Giulia Togni, RAVI Studio legale e notarile, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell’11 giugno 2018 / N (…).

D-4085/2018 Pagina 2

Fatti: A. L'interessato, cittadino srilankese di etnia tamil originario di B._______ (Distretto di […], Provincia del Nord), è espatriato il (…) febbraio 2016 ed è entrato in Svizzera il 7 marzo seguente, dove il medesimo giorno ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A3). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo che suo padre e altre tre persone sarebbero state incarcerate il (…), con l’accusa di essere gli autori di un attentato dinamitardo. Il ricorrente avrebbe ottenuto la liberazione del padre il (…), tramite il pagamento di una somma di denaro. Da quel momento avrebbe ricevuto pressioni, affinché ottenesse la liberazione anche degli altri tre. Le pressioni sarebbero giunte direttamente da parte loro e da parte dei loro famigliari, alcuni dei quali sarebbero funzionari del CID (“Criminal Investigation Department”, il dipartimento investigativo della polizia srilankese). In particolare, avrebbe ricevuto telefonate minatorie da parte di uno dei tre accusati. Alcuni dei loro famigliari si sarebbero inoltre presentati a casa del ricorrente, esigendo del denaro. Più di dieci volte avrebbe anche dovuto dare seguito a pretestuose convocazioni del CID, per poi essere interrogato sul motivo per cui non aveva provveduto a liberare gli ex compagni di prigionia del padre. In due di queste occasioni, infine, sarebbe stato picchiato. A causa del fatto che suo padre sarebbe stato incarcerato, inoltre, avrebbe avuto difficoltà a trovare lavoro. Egli teme infine che il CID lo ritenga legato alle LTTE (“Liberation Tigers of Tamil Eelam”, le Tigri per la liberazione della patria Tamil), a causa della sua partecipazione a una manifestazione in Svizzera in ricordo delle vittime della guerra civile srilankese (cfr. atto A17). C. Con decisione dell’11 giugno 2018 (notificata al richiedente il 14 giugno 2018; cfr. atto A22), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ne ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione. D. In data 13 luglio 2018 (data d'entrata: 16 luglio 2018), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo

D-4085/2018 Pagina 3 e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 17 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e lo ha invitato a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. L’insorgente ha corrisposto la somma richiesta entro il termine stabilito. F. Il 6 settembre 2018, il Tribunale ha invitato l’autorità inferiore a presentare una risposta al gravame. G. Il 19 settembre 2018, l’autorità intimata ha trasmesso al Tribunale le sue osservazioni al riguardo, riconfermandosi nelle proprie valutazioni e proponendo, quindi, il respingimento del ricorso. H. Con replica del 24 ottobre 2018, il ricorrente ha prodotto la copia di una convocazione a comparire in polizia in qualità di imputato e di uno scritto indirizzato dalla Commissione per i diritti umani dello Sri Lanka alle autorità di polizia, al quale è allegata la ricevuta della denuncia presentata dalla madre del ricorrente alla Commissione stessa. I. Con duplica del 6 novembre 2018, la SEM non ha mutato le proprie considerazioni. J. Il 27 dicembre 2018, il ricorrente ha trasmesso gli originali dei documenti già prodotti in copia con la replica e una dichiarazione di sua madre. K. Il 22 gennaio 2019, la SEM ha presentato ulteriori osservazioni. Tale scritto è stato inviato per informazione al ricorrente da parte del Tribunale in data 25 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

D-4085/2018 Pagina 4 Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata e nelle prese di posizione successive, la SEM ha considerato inverosimile che il CID ritenga il ricorrente legato alle LTTE, perché questa circostanza sarebbe stata allegata solo al termine dell’audizione sui fatti e, quindi, tardivamente. Al riguardo, i documenti prodotti dal ricorrente non proverebbero alcunché. Le persecuzioni da parte delle tre persone incarcerate con il padre del ricorrente e da parte dei loro famigliari non sarebbero inoltre rilevanti, perché da ricondursi unicamente

D-4085/2018 Pagina 5 al fatto che il ricorrente sarebbe riuscito a far uscire suo padre di prigione e non a uno dei motivi enunciati all’art. 3 LAsi. Anche le difficoltà del ricorrente nel campo del lavoro non sarebbero legate a uno dei motivi dell’art. 3 LAsi e, comunque, esse non sarebbero correlabili con certezza all’incarcerazione passata di suo padre. Avendo vissuto in Sri Lanka dalla fine della guerra civile nel (…) a febbraio (…) senza subire persecuzioni, infine, non vi sarebbero elementi dai quali dedurre che il ricorrente potrebbe attirare l’attenzione delle autorità srilankesi. 3.2 Nel ricorso e negli ulteriori scritti, il ricorrente considera verosimile che il CID lo ritenga legato alle LTTE. Il fatto di non aver dichiarato questa circostanza all’inizio della sua audizione non sarebbe infatti sufficiente per considerarla tardiva, perché egli avrebbe dato informazioni chiare, univoche e prive di contraddizioni. Dopo la manifestazione, inoltre, sarebbero aumentate le pressioni nei suoi confronti e nei confronti dei suoi famigliari. Poiché sarebbe verosimile che il CID ritenga il ricorrente legato alle LTTE, le persecuzioni sarebbero rilevanti. A riprova di ciò, il CID avrebbe continuato a esercitare pressioni sui famigliari del ricorrente anche dopo il suo espatrio e le avrebbe intensificate dopo la manifestazione. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr.

D-4085/2018 Pagina 6 DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 4.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 4.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del

D-4085/2018 Pagina 7 contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. 5.1 In primo luogo va analizzata la verosimiglianza dell’allegazione del ricorrente che i membri del CID lo considererebbero legato al gruppo LTTE, da quando lui avrebbe partecipato a una manifestazione a Ginevra e sarebbe apparso su una fotografia pubblicata sul sito web “[…]”. 5.2 La partecipazione alla manifestazione non è inverosimile, lo è invece il legame con il gruppo LTTE, che in precedenza il ricorrente aveva esplicitamente negato (cfr. atto A3, 7.01). Come giustamente sostenuto dalla SEM, infatti, il ricorrente ha sollevato la questione solamente in occasione della sua seconda audizione, dopo che, a conclusione della stessa, gli è stato chiesto se avesse potuto dire tutto ciò che riteneva essenziale (cfr. atto A17, D178 e 184). Già all’inizio dell’audizione egli ha menzionato la manifestazione, senza però far parola del legame con il gruppo LTTE (cfr. atto A17, D37). Anche in seguito, parlando delle visite di membri del CID a casa sua, non ha nemmeno accennato al fatto che le avrebbero fatte per via del suo legame con il gruppo LTTE (cfr. atto A17, D164-166). Infine, ci sono volute ben sei domande perché dichiarasse che i membri del CID dedurrebbero dalla sua presenza alla manifestazione un legame con il gruppo LTTE (cfr. atto A17, D179-184). Tutto ciò stupisce, in quanto questo legame sarebbe, a detta del ricorrente, “il problema principale” (cfr. atto A17, D178). Una persona che temesse per la propria vita per via di un legame con il gruppo LTTE, lo farebbe emergere immediatamente. L’affermazione è, quindi, apparsa tardivamente senza validi motivi e non contribuisce a concretizzare gli eventi già addotti. Il ricorrente stesso non ne è nemmeno certo, afferma bensì solamente di credere che i membri del CID avessero saputo della sua partecipazione alla manifestazione (cfr. atto A17, D37). Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, inoltre, secondo le dichiarazioni stesse del ricorrente le visite al suo domicilio si sono fatte sempre meno frequenti dopo la manifestazione, fino a cessare (cfr. atto A17, D30). I documenti prodotti dal ricorrente in sede di scambio di scritti non corroborano affatto la tesi della verosimiglianza. Secondo la convocazione in polizia, infatti, egli deve comparire genericamente in qualità di imputato e non specificamente a causa di legami con le LTTE. Nemmeno lo scritto della Commissione per i diritti umani dello Sri Lanka e l’allegata ri-

D-4085/2018 Pagina 8 cevuta della denuncia presentata dalla madre del ricorrente fanno riferimento alcuno a tali legami. La dichiarazione della madre, infine, è un documento di compiacenza senza valore probatorio. 5.3 In conclusione, il ricorrente non ha reso verosimile che i membri del CID lo considerino legato al gruppo LTTE. 6. 6.1 Occorre ora valutare se il ricorrente possa essere esposto a trattamenti contrari all’art. 3 LAsi a causa delle problematiche intervenute con i codetenuti e i loro famigliari. 6.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019 consid. 6). 6.3 Ciò detto e posta l’inverosimiglianza del fatto che i membri del CID considerino il ricorrente legato al gruppo LTTE (cfr. supra consid. 5.3), appare indubbio che le persecuzioni di cui il ricorrente è stato oggetto da parte delle tre persone incarcerate con il padre e da parte dei loro famigliari non sono ingenerate da uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni politiche). Le azioni di tali soggetti nei confronti del ricorrente paiono piuttosto dettate dal semplice fatto che egli è riuscito a raccogliere una somma di denaro sufficiente per liberare il padre, dal che essi dedurrebbero che il ricorrente sarebbe in grado di ottenere la liberazione anche delle tre persone ancora in carcere, cosa che quindi esigerebbero. Ciò è irrilevante in materia d’asilo e non denota una volontà persecutoria per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi. L’insorgente medesimo ha d’altro canto sempre ricondotto le stesse a questo motivo, e mai ad altri (cfr. atto A3, 7.01 e A17, D24). Secondo le dichiarazioni stesse del ricorrente, inoltre, le visite al suo domicilio si sono fatte sempre meno frequenti dopo la manifestazione alla quale ha partecipato a Ginevra, fino a cessare completamente (cfr. atto A17, D30 seg., D36 seg.). Si può quindi ben dire che i suoi persecutori, non avendo ottenuto ciò che desideravano, hanno desistito dai loro propositi e perso interesse nei suoi confronti. Non vi è motivo di credere che debbano ritrovarlo in futuro, la minaccia che rappresentavano non è perciò più attuale. Ad ogni modo, infine, si tratta di una persecuzione a carattere locale da parte di terzi, alla quale egli ed i suoi familiari potrebbero sottrarsi trasferendosi in un'altra parte del Paese.

D-4085/2018 Pagina 9 6.4 Per quanto riguarda le difficoltà allegate dal ricorrente nella ricerca d’impiego, anche ammettendo come verosimile che esse fossero effettivamente causate dall’arresto del padre, non costituiscono delle misure d’intensità sufficiente da rappresentare un serio pregiudizio ai sensi dell’art. 3 LAsi. In particolare, non hanno impedito al ricorrente di lavorare come conducente di tuk-tuk in proprio fino a poco prima dell’espatrio (cfr. atto A3, 1.17.04). Non si tratta, quindi, di una persecuzione rilevante. 7. Nel caso di specie, inoltre, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4 e 8.5 e, tra le altre, sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4 ed E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). In Sri Lanka egli invero non è mai stato registrato o riconosciuto quale affiliato alle LTTE e, salvo il padre quando il ricorrente era giovane, non vi sono famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con il predetto gruppo (cfr. atto A3, 7.01). Secondo la giurisprudenza summenzionata, un tale profilo è tuttavia esatto per ritenere un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno in Sri Lanka, la sola esistenza di sospetti da parte delle autorità srilankesi, fondati o meno, di legame attuale o passato con le LTTE non risulta invece sufficiente (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 8.5.3). Inoltre egli non ha mai riscontrato alcuna problematica con le autorità del suo paese d’origine, segnatamente non avendo mai esercitato alcuna attività politica attiva (cfr. atto A3, 7.01). Per quanto riguarda la manifestazione in ricordo delle vittime della guerra civile srilankese, il Tribunale ha ritenuto inverosimile che le autorità srilankesi considerino il ricorrente legato al gruppo LTTE (cfr. supra consid. 5.3). Egli, comunque, si è limitato a parteciparvi senza svolgere un ruolo di primo piano suscettibile di attirare su di sé in maniera sfavorevole l’attenzione delle autorità del suo Paese d’origine. Anche volendo ammettere che le autorità srilankesi ne siano venute a conoscenza, quindi, non vi è motivo di pensare che il suo nome figuri su una “Stop List” o una “Watch List” utilizzata all’aeroporto di C._______, sulle quali sono indicati i nomi delle persone suscettibili di avere una relazione con le LTTE. Neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo paese d’origine, di aver introdotto, in quanto tamil, una domanda d’asilo all’estero, come pure della durata del suo soggiorno all’estero, della provenienza dalla Provincia del Nord e di avere 30 anni d’età costituiscono degli elementi sufficienti, presi a sé stanti o sommati, per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del

D-4085/2018 Pagina 10 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4 e sentenza di riferimento precitata consid. 8 seg.). Tali fattori confermano tutt’al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 9.2.2 segg. e sentenze del Tribunale E-4703/2017 ed E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Infine, non vi sono ulteriori elementi all’incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Segnatamente, non vi è all’ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente dei richiedenti l’asilo, senza che fossero interrogati all’aeroporto di C._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 ed E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2). 8. In conclusione, visto quanto precede, parte delle allegazioni del ricorrente non soddisfa le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e parte quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

D-4085/2018 Pagina 11 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11. 11.1 Nella propria decisione la SEM ha considerato l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Non gli sarebbe infatti riconosciuta la qualità di rifugiato, la situazione generale dei diritti dell’uomo in Sri Lanka non sarebbe problematica, non rischierebbe di essere esposto a una pena o a un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU e potrebbe adire le vie legali per le persecuzioni subite dai membri del CID su iniziativa privata. Non si sarebbe avvalso di questa opportunità in quanto le persone in questione avrebbero conoscenze da tutte le parti, ma ciò resterebbe una sua supposizione. Inoltre il ricorrente sarebbe giovane, godrebbe di buona salute, avrebbe una formazione scolastica solida conclusa con ottimi risultati, esperienza professionale di due anni con un proprio tuk-tuk e in Sri Lanka vivrebbero la madre – con la quale avrebbe contatti due volte a settimana – e un fratello nella casa di proprietà della nonna, gli altri due fratelli presso un parente e degli zii. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe realizzabile sia sul piano tecnico che pratico. 11.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. L’esecuzione dell’allontanamento sarebbe infatti inammissibile, per quanto subito in patria e perché rischierebbe di subire persecuzioni da parte del CID, convinto che il ricorrente appartenga alle LTTE. 12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk

D-4085/2018 Pagina 12 internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 12.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione ed il suo rinvio è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non vi è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un «real risk» sia raggiunta. A tal proposito va rilevato che, essendo la minaccia da parte dei codetenuti del padre e dei loro famigliari non attuale, potendo sottrarvisi trasferendosi (cfr. supra consid. 6.3) ed essendo stato ritenuto non fondato il suo timore quale tamil (cfr. supra consid. 7), non vi è motivo di supporre che sia esposto a seri pregiudizi. 12.3 Del resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento. La stessa Corte Edu ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all’art. 3 CEDU (cfr. Corte Edu, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, n. 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, n. 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 20594/08; P.K.

D-4085/2018 Pagina 13 contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 54705/08). La recente evoluzione congiunturale susseguente all’elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa – nonostante possa di principio implicare una possibile accentuazione della situazione di rischio per le persone che possono avvalersi di un determinato profilo – non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di persecuzioni. Su tali presupposti è invece necessario determinare se sussistano legami personali del richiedente con le elezioni presidenziali del 16 novembre 2019 o con le conseguenze delle stesse, evenienza che non ricorre nel caso in esame (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). 12.4 Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 13.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 13.3 Il Tribunale ha da ultimo analizzato la situazione vigente in Sri Lanka rispetto al quesito inerente l’esigibilità dell’esecuzione di richiedenti l’asilo respinti, in particolare di etnia tamil, nella sentenza di riferimento E-

D-4085/2018 Pagina 14 1866/2015 già citata (cfr. ibidem, consid. 13.2–13.4), la quale risulta tutt’ora attuale, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti recentemente e già sopra considerati (cfr. supra consid. 7). Nella predetta sentenza il Tribunale ha in particolare stabilito che l’esecuzione dell’allontanamento verso la Provincia del Nord dello Sri Lanka è ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità. Segnatamente deve sussistere l’esistenza di una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come di prospettive sicure che permettano di assicurargli un reddito minimo ed un’abitazione (cfr. ibidem, consid. 13.3.3). 13.4 Nel caso specifico, il ricorrente proviene dalla Provincia del Nord e, meglio, dal Distretto di D._______. Pertanto, in riscontro alla giurisprudenza succitata, il suo ritorno in tale regione d’origine risulta da un punto di vista generale ragionevolmente esigibile. 13.5 Anche le ulteriori condizioni precitate sono adempiute. Invero il ricorrente è giovane (30 anni), dispone di una buona formazione scolastica e può vantare un’esperienza professionale di due anni quale conducente di tuk-tuk in proprio, che potrà essergli utile per il suo reinserimento. Egli dispone inoltre di un’ampia rete famigliare che potrà sostenerlo per i suoi bisogni primari ed il suo riadattamento in patria in caso di necessità, composta segnatamente dalla madre – con la quale ha contatti bisettimanali – da tre fratelli e da alcuni zii. 13.6 Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). 13.7 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 14. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Il ricorrente dispone infatti della sua carta d'identità originale, emessa dal suo Paese d’origine. Usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).

D-4085/2018 Pagina 15 L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 15. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 16. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 30 agosto 2018. 18. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4085/2018 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 750.– versato il 30 agosto 2018. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

D-4085/2018 — Bundesverwaltungsgericht 30.11.2020 D-4085/2018 — Swissrulings