Corte IV D-4063/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 luglio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Gionata Carmine. A._______, nato il (...) e B._______, nato il (...), ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore, Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 giugno 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Oggetto Parti
D-4063/2009 Fatti: A. Il 1° dicembre 2008, gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 17 dicembre 2008 e del 12 giugno 2009), hanno dichiarato essere di etnia X._______ (eritrei), di essere nati, l'uno ad Y._______ rispettivamente l'altra ad Z._______ e di essersi conosciuti nel marzo 2003 ad Y._______. L'interessato ha dichiarato di essere stato arrestato il (...), unitamente al padre, con l'accusa di aver aiutato il fratello ad espatriare per evitargli il servizio militare. Egli sarebbe poi stato torturato e detenuto fino al (...), data a partire dalla quale sarebbe stato chiamato alle armi. Dopo un mese di servizio, egli avrebbe poi tentato la fuga, ma sarebbe stato catturato il giorno seguente e riportato in prigione, dove sarebbe rimasto fino a (...). In questa data, l'interessato ha affermato di essere riuscito ad evadere e di essere espatriato in Sudan, dove sarebbe arrivato il (...). Là si sarebbe fermato poco più di un mese presso il cugino, residente a J._______ (Sudan), per poi ripartire, l'(...), in direzione della Libia. Qui l'interessato avrebbe contattato la compagna e quest'ultima, anch'essa in fuga per evitare di essere arruolata, lo avrebbe raggiunto il (...). Essi avrebbero poi continuato il viaggio assieme, partendo il (...) e giungendo, dopo 2 giorni di navigazione, in Italia, per poi raggiungere Chiasso, il (...), con l'aiuto di un passatore. B. Il 10 dicembre 2008, durante un controllo alla stazione di H._______, la polizia cantonale ha rinvenuto nella macchina di un passatore il permesso di soggiorno che la Questura di K._______ aveva rilasciato alla compagna dell'interessato. Questo documento attesta l'arrivo dell'interessata al centro per asilanti di Lampedusa, in data (...) (cfr. documento agli atti A 12/13). C. Il 13 marzo 2009, su segnalazione della Gendarmeria territoriale di Bellinzona, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino ha informato l'UFM sul fatto che i dati dattiloscopici dell'interessato erano già stati rilevati in Italia in data (...) (cfr. documento agli atti A 13/4). Pagina 2
D-4063/2009 D. Il 20 maggio 2009, le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riaccettare nuovamente i richiedenti sul loro territorio entro il 20 giugno 2009. E. Durante la seconda audizione, l'UFM ha concesso agli interessati il diritto di essere sentiti in merito ai risultati del confronto dattiloscopico con l'Italia del richiedente, rispettivamente al rinvenimento del permesso di soggiorno italiano della richiedente, nonché al loro eventuale allontanamento verso l'Italia (cfr. verbali d'audizione dell'interessato del 12 giugno 2008 pag. 11 e dell'interessata del 12 giugno 2009 pag. 7). F. Il medesimo giorno, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. b (recte: art. 34 cpv. 2 lett. a) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 20 maggio 2009). G. Il 24 giugno 2009, le autorità italiane hanno improrogabilmente fissato il termine ultimo per la riammissione degli interessati al 20 luglio 2009. H. Lo stesso giorno, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. I. Con decisione incidentale del 30 giugno 2009 (notificata il 1° luglio 2009), il TAF ha concesso ai ricorrenti tre giorni per regolarizzare il proprio ricorso, in quanto quest'ultimo risultava sprovvisto della firma dell'interessata. Pagina 3
D-4063/2009 J. Il 2 luglio 2009, i ricorrenti hanno inoltrato al TAF il ricorso regolarizzato. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio ha constatato, da un lato, che il richiedente avrebbe soggiornato in Italia - dove si è presentato come cittadino sudanese - e, dall'altro lato, che la sua compagna è a beneficio di un permesso di soggiorno italiano. Peraltro, le autorità italiane, in data 20 maggio 2009, si sarebbero dichiarate disposte a riammettere i richiedenti sul loro territorio. Inoltre, i richiedenti non Pagina 4
D-4063/2009 avrebbero presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione del principio di "non-refoulement". I medesimi si sarebbero limitati ad affermare che non vorrebbero tornare in Italia, in quanto non conoscerebbero il Paese e perché in detto Stato la gente dormirebbe per terra nelle stazioni. Per di più, non risulterebbe che in Svizzera vivano persone con cui essi intrattengono rapporti stretti o parenti prossimi. L'UFM ha inoltre ritenuto che le dichiarazioni dei richiedenti in merito alle persecuzioni da parte delle autorità eritree sono inconsistenti e contraddittorie. Detto Ufficio, avrebbe infatti rilevato parecchie incongruenze quanto al racconto relativo all'incarcerazione, la fuga, rispettivamente il periodo di servizio militare effettuato dal richiedente, così come in merito ai contatti avuti con la compagna. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che i richiedenti non adempiono manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non esisterebbero motivi per ritenere che essi possano essere esposti in Patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5. Nel gravame, l'insorgente ha ribadito di essere cittadino eritreo, adducendo che nel suo caso dovrebbe essere applicata in particolare l'eccezione prevista all'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi, in quanto, essendo disertore, in caso di rimpatrio verrebbe sottoposto a maltrattamenti e torture tali da giustificare la sua qualità di rifugiato. Inoltre, l'interessata sarebbe incinta e seguita da un medico in Svizzera. 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). Pagina 5
D-4063/2009 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, ritenuto che, da un lato, è incontestato che i ricorrenti hanno entrambi soggiornato in Italia, avendo essi stessi affermato in diverse occasioni di averci passato un certo tempo (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 17 dicembre 2008 pag. 6 e verbale d'audizione della compagna del del 17 dicembre 2008 pag. 5) e, dall'altro lato, entrambi sono stati registrati in suddetto Paese: il richiedente tramite un rilevamento dattiloscopico (poi rilevatosi combaciante con quello effettuato in Svizzera), mentre la compagna è stata registrata al centro di Lampedusa (Italia). In aggiunta, a quest'ultima è stato rilasciato un permesso di soggiorno italiano. Giova inoltre rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 ha dato il suo accordo alla riammissione degli insorgenti, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549), in data 20 maggio 2009. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto, la prima domanda di riammissione, in seguito alla precitata proroga del termine, è valida fino al 20 luglio 2009. 7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con le quali i ricorrenti intrattengano rapporti stretti o siano loro parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.3 7.3.1 Inoltre, gli insorgenti non sono manifestamente riusciti a comprovare la propria qualità di rifugiati secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, in effetti, che in corso di procedura i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo Pagina 6
D-4063/2009 s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Nel caso di specie, le incongruenze relative al racconto dell'insorgente sono numerose: innanzitutto, come già rilevato dall'UFM, l'insorgente si è contraddetto quanto al momento dell'arresto seguito alla prima evasione, avvenuto la sera stessa dell'evasione (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 17 dicembre 2008 pag. 5), rispettivamente il giorno dopo (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 12 giugno 2009 pag. 9 / R135); secondariamente, per quanto concerne la seconda evasione, avvenuta nel (...), egli ha inizialmente dichiarato di essersi mescolato ad altri militari nella clinica e di essere evaso solo (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 17 dicembre 2008 pag. 5), mentre nella seconda audizione ha affermato di non trovarsi all'interno di uno stabilimento, ma seduto all'esterno, su una veranda e di essere evaso in compagnia di altri due disertori (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 12 giugno 2009 pagg. 5 e 8 / R68 e R111); chiamato poi a descrivere le modalità del suo spostamento da L._______ a J._______ (Sudan), egli dapprima asserisce di essersi spostato in auto, mentre poco dopo afferma aver preso il bus (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 12 giugno 2009 pag. 5 / R55 e R58); mal si comprende, inoltre, come, nonostante egli abbia sempre affermato che il fratello fosse espatriato in Sudan e vivesse a J._______ (cfr. verbali d'audizione dell'interessato del 17 dicembre 2008 pag. 3 e del 12 giugno 2009 pag. 10 / R153), l'insorgente non lo abbia mai citato quando ha descritto il suo soggiorno in suddetta città (cfr. verbali d'audizione dell'interessato del 17 dicembre 2008 pag. 6 e del 12 giugno 2009 pag. 4), limitandosi a menzionare la presenza del cugino; infine, in riferimento ai contatti avvenuti con la moglie, l'interessato ha reso una dichiarazione doppiamente contrastante, avendo dapprima affermato che la compagna, appena arrivata in Sudan, possedeva già il suo numero di telefono libico e che lui stesso l'aveva chiamata (cfr. verbale d'audizione del 12 giugno 2009 pag. 10 / R152), mentre, poco dopo, egli ha affermato di aver contattato unicamente il cugino, per far sì che quest'ultimo le trasmettesse il suo numero (cfr. verbale d'audizione del 12 giugno 2009 pag. 10 / R153). In riferimento al racconto reso dall'interessata, questo Tribunale rileva com'anche quest'ultimo non sia esente da contraddizioni ed incongruenze. A titolo d'esempio, quanto ai motivi d'asilo invocati, ella ha inizialmente dichiarato di essere espatriata per motivi economici (cfr. verbale d'audizione Pagina 7
D-4063/2009 dell'interessata del 17 dicembre 2008 pag. 5), per poi cambiare versione ed invocare la volontà di non prestare servizio militare (cfr. verbale d'audizione dell'interessata del 12 giugno 2009 pag. 3 / R26). Oltracciò, ella ha affermato di essere arrivata in Italia il (...) (cfr. verbale d'audizione dell'interessata del 17 dicembre 2008 pag. 5) e di esservi rimasta solo una notte (cfr. verbale d'audizione dell'interessata del 12 giugno 2009 pag. 3 / R34), quando, poco prima, ha asserito di essere arrivata in Svizzera il (...) (cfr. verbale d'audizione dell'interessata del 12 giugno 2009 pag. 3 / R32). Sempre in relazione al viaggio d'espatrio, la ricorrente ha dapprima indicato di aver viaggiato dalla Sicilia a Milano in treno (cfr. verbale d'audizione dell'interessata del 17 dicembre 2008 pag. 6), contraddicendosi poi nel corso della seconda audizione, dove ha dichiarato di aver percorso tutta la tratta sopraccitata in auto (cfr. verbale d'audizione dell'interessata del 12 giugno 2009 pagg. 3 e 4 / R37 e R43). Risulta infine contraddittoria l'affermazione di aver interrotto gli studi, in data (...), con l'intenzione di aiutare la madre nei campi, quando, con riferimento allo stesso giorno, ella ha dichiarato di essere scappata per paura di venire arruolata (cfr. verbale d'audizione dell'interessata del 17 dicembre 2008 pag. 5). Per sovrabbondanza, mal si comprendre come i richiedenti abbiano deciso di lasciare il proprio Paese, sapendo che (secondo le esperienze descritte nei loro racconti), così facendo avrebbero messo in pericolo i propri famigliari ancora residenti in patria. In siffatte circostanze e alla luce delle affermazioni divergenti e vaghe dei ricorrenti, il loro racconto circa i motivi d'asilo che li hanno condotti ad espatriare è da considerarsi inverosimile per quanto riguarda il ricorrente e sostanzialmente inverosimile, rispettivamente irrilevante, ai sensi dell'art. 3 LAsi, in riferimento alla ricorrente. 7.3.2 In Eritrea, le pene previste per renitenti e disertori sono sproporzionatamente severe. Sono, pertanto, da considerare come motivate politicamente („malus assoluto“) e chi può prevalersi di un timore oggettivamente fondato d’essere esposto ad una siffatta pena deve essere riconosciuto rifugiato. Inoltre, il timore d’essere sanzionati per renitenza, o diserzione, è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è entrato in contatto con le autorità militari prima di lasciare il paese (detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo, v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3). Nella fattispecie, ritenuta segnatamente l'inverosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi del racconto Pagina 8
D-4063/2009 degli insorgenti, non risulta dagli atti di causa che gli stessi abbiano effettivamente avuto dei contatti con le autorità eritree in vista di un reclutamento. Per conseguenza, ai medesimi non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, in applicazione dell'art. 54 LAsi. 7.3.3 Pertanto, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, i ricorrenti non sono manifestamente riusciti in tale intento. Nell'incartamento non vi sono infatti indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero agli interessati un'appropriata protezione. Per sovrabbondanza, il TAF rileva che entrambi i richiedenti hanno dimostrato maggiori timori riguardo l'eventualità di dover dormire per strada, che non quanto alla paura di essere rinviati in Eritrea. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché Pagina 9
D-4063/2009 l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è caratterizzata da guerra, guerra civile, emergenza sanitaria o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani e dispongono di una formazione scolastica. Oltracciò, il richiedente possiede un'esperienza professionale quale fotografo, mentre la di lui compagna ha un'esperienza come bracciante nei campi (cfr. verbali d'audizione degli insorgenti del 12 giugno 2009 pag. 2). Essi non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici. Non soccorre infatti i ricorrenti l'allegazione secondo la quale la compagna si trovi al (...) mese di gestazione, tenuto conto del fatto che questo stadio della gravidanza non è nella fattispecie tale da ostare ad un rinvio su suolo italiano. 10.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere gli insorgenti sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del 20 maggio 2009). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia Pagina 10
D-4063/2009 d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. 13.1 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 13.2 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-4063/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Gionata Carmine Data di spedizione: Pagina 12