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Bundesverwaltungsgericht 10.08.2012 D-4058/2012

10 agosto 2012·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,863 parole·~19 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 luglio 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4058/2012

Sentenza d e l 1 0 agosto 2012 Composizione

Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico, con l'approvazione del giudice Contessina Theis; cancelliera Nicole Manetti.

Parti

A._______, nata il (…), con il marito B._______, nato il (…), Georgia, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 luglio 2012 / N […].

D-4058/2012 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che i ricorrenti hanno presentato in data 5 marzo 2012 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso ai ricorrenti il medesimo giorno e mediante il quale li ha resi attenti circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili non si entra nel merito della loro domanda d'asilo; i verbali di audizione del 22 marzo 2012 (di seguito verbale 1 [A._______] e 2 [B._______]); la domanda di riammissione in Austria dei richiedenti da parte dell'UFM del 23 aprile 2012; la decisione dell'autorità competente austriaca del 25 aprile 2012 nella quale ha respinto tale richiesta; il provvedimento dell'UFM del 26 aprile 2012 con il quale l'Ufficio ha posto fine alla procedura Dublino e ha statuito che la procedura d'asilo si svolgerà in Svizzera; i verbali di audizione del 9 luglio 2012 (di seguito verbale 3 [A._______] e 4 [B._______]); la decisione dell'UFM del 27 luglio 2012, notificata ai ricorrenti il 30 luglio 2012 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 2 agosto 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 3 agosto 2012); l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 agosto 2012; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

D-4058/2012 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa; che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa; che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;

D-4058/2012 Pagina 4 che, nell'ambito dell'audizione sommaria, la richiedente A._______ ha dichiarato di essere cittadina georgiana, di essere nata C._______ (Georgia) e di avere poi sempre vissuto, fino al giorno dell'espatrio, a D._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che il richiedente B._______ ha dichiarato di essere cittadino georgiano, di essere nato a E._______ (Georgia) e di avere vissuto, prima di lasciare il Paese, sin dall'infanzia a Tbilisi (cfr. verbale 2, pagg. 3 seg.); che la richiedente avrebbe lasciato la Georgia nel marzo del 2011 in aereo, da Tbilisi a F._______ (Italia) con scalo a G._______ (Turchia) e avrebbe poi vissuto fino al dicembre del 2011 a H._______ (Italia) e in seguito, fino al marzo del 2012, avrebbe soggiornato a Milano e Roma assieme al richiedente (cfr. verbale 1, pag. 6); che il richiedente sarebbe espatriato alla fine di agosto 2011 volando in Italia con scalo in Repubblica Ceca (cfr. verbale 2, pag. 4); che i richiedenti si sono sposati a Roma presso l'ambasciata georgiana il (…) 2012 e (…), il 5 marzo 2012, sono giunti in Svizzera, dove hanno depositato domanda d'asilo il giorno stesso (cfr. verbale 1, pagg. 3e6e verbale 2, pagg. 3 e 6); che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che i ricorrenti non hanno consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi fosse realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile; che nel ricorso gli insorgenti non hanno fornito alcun nuovo elemento giustificante la mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che essi hanno ribadito di avere ragioni che spiegherebbero in modo veritiero e plausibile questa mancanza in quanto detti documenti sarebbero andati persi; che quindi la mancata consegna dei documenti d'identità andrebbe considerata giustificata e di conseguenza l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda d'asilo;

D-4058/2012 Pagina 5 che, per quanto riguarda i motivi d'asilo, gli insorgenti allegano che l'ex marito della richiedente li avrebbe minacciati di morte; che essi non avrebbero potuto rivolgersi alle autorità in quanto sarebbero stati minacciati di conseguenze gravi anche nei confronti dei famigliari della richiedente; che essi sostengono che in mancanza di concrete possibilità di protezione da parte della autorità georgiane, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della domanda di asilo; che nel ricorso gli insorgenti sostengono inoltre che, comunque, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia non sarebbe ragionevolmente esigibile; che in conclusione i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria nel caso in cui non venisse loro concesso l'asilo; che hanno altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta

D-4058/2012 Pagina 6 professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che nel caso concreto i ricorrenti, a distanza di più di cinque mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non hanno esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che essi avrebbero perso i loro passaporti in Italia nel gennaio del 2012 viaggiando tra Milano e Roma oppure, a seconda delle versioni, da Reggio a Milano, in quanto avrebbero dimenticato sul treno la borsa che li conteneva (cfr. verbale 1, pag. 6, verbale 2, pag. 6, verbale 3, pagg. 2 e 11 e verbale 4, pag. 2); che durante l'audizione sommaria il richiedente ha dichiarato di non avere segnalato la perdita e che nemmeno la moglie lo avrebbe fatto (cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.); che in sede di audizione federale egli ha invece dichiarato che la moglie avrebbe segnalato la perdita alla polizia a Milano (cfr. verbale 4, pag. 2); che la richiedente avrebbe a sua volta dichiarato di avere provato a recuperare la borsa dimenticata sul treno presentandosi allo sportello informazioni (cfr. verbale 3, pag. 12); che circa il possesso della carta d'identità, la richiedente ha dichiarato, durante la prima audizione, che questa si troverebbe a casa in Georgia; che, quando in questa occasione è stata invitata a esprimersi sulla mancata consegna di un documento entro le 48 dalla presentazione della domanda, ella ha asserito di non avere intrapreso nulla in quanto si trovava presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (CRP) e non poteva uscire (cfr. verbale 1, pag. 6); che il richiedente, in merito alla propria carta d'identità, ha asserito di averla persa a Tbilisi ma di non ricordarsi esattamente quando (cfr. verbale 2, pag. 6); che nell'atto di ricorso essi ribadiscono di essere effettivamente riusciti a sposarsi in ambasciata nonostante avessero perso i documenti e che questo sarebbe stato possibile in quanto i loro dati sarebbero già stati registrati in precedenza per l'avvio delle pratiche (cfr. anche verbale 3, pag. 12 e verbale 4, pag. 3); che alla domanda sulla ragione per cui non hanno richiesto un nuovo passaporto presso l'ambasciata georgiana in Italia hanno risposto che visto che in quel periodo erano parecchio indaffarati, non sarebbe stato loro possibile occuparsi con l'ambasciata anche di questa faccenda (cfr. verbale 3, pag. 12) e che l'inoltro dei documenti necessari avrebbe richiesto troppo tempo (cfr. verbale 4, pag. 3); che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti risultano verosimilmente inattendibili;

D-4058/2012 Pagina 7 che comunque, già le dichiarazioni fornite fino dall'inizio lasciano intendere una scarsa disponibilità dei richiedenti a voler fornire i documenti richiesti; che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni dei ricorrenti circa il possesso di documenti, il Tribunale ha ragione di concludere che essi li dissimulino per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito un documento d'identità né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore degli insorgenti non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato dei richiedenti; che inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che gli insorgenti durante le audizioni hanno dichiarato di avere chiesto asilo in Svizzera a causa dei problemi avuti con l'ex marito della richiedente; che infatti sarebbero stati minacciati di morte dall'ex marito della stessa tra ottobre e novembre 2011; che ciò sarebbe avvenuto a seguito della domanda di divorzio (conclusosi nel dicembre 2011) presentata dalla richiedente dall'Italia tramite un avvocato in Georgia; che il giorno successivo al matrimonio degli insorgenti, quindi il (…), essi avrebbero scoperto tramite i figli della richiedente che il suo ex marito sarebbe giunto in Italia; che per questa ragione gli insorgenti avrebbero deciso di partire immediatamente per la Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 7); che durante il suo precedente matrimonio la richiedente sarebbe stata picchiata in continuazione dall'ex marito, il

D-4058/2012 Pagina 8 quale sarebbe stato spesso ubriaco e aggressivo; che ella non avrebbe tuttavia mai segnalato i fatti in quanto minacciata di morte in caso di denuncia (cfr. verbale 3, pag. 6); che quindi i richiedenti, dopo essersi incontrati qualche volta in Georgia quando l'interessata era ancora sposata, avrebbero deciso di espatriare in Italia, a qualche mese di distanza l'una dall'altro, in quanto, considerata anche l'aggressività dell'ex marito, sarebbe stato loro chiaro che iniziare una relazione e sposarsi in patria non sarebbe stato possibile (cfr. verbale 3, pagg. 4 e 10 e verbale 4, pag. 4); che, in caso di rimpatrio, gli insorgenti temerebbero per la loro vita in ragione delle citate minacce a seguito del divorzio (cfr. verbale 3, pag. 6 e verbale 4, pag. 6); che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, i motivi elencati dai richiedenti in sede di audizione a sostegno della loro domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi; che infatti, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno stato terzo; che infatti tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e se può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-7847/2006 del 18 agosto 2009; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18 pagg. 180 segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 segg.); che stando alle dichiarazioni addotte dai richiedenti, essi non si sono mai rivolti alle autorità locali per denunciare le asserite minacce (cfr. verbale 4, pag. 6); che pertanto non si può ritenere che le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerli o che siano state impossibilitate a farlo;

D-4058/2012 Pagina 9 che quindi va ritenuto che i ricorrenti non hanno intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da essi al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti; che anche quanto allegato nell'atto di ricorso, ossia che essi non avrebbero potuto rivolgersi alle autorità in quanto sarebbe stato pericoloso per i famigliari in patria e che da parte della autorità georgiane non vi sarebbero state effettive possibilità di protezione, non può condurre a una diversa valutazione; che infatti eventuali minacce non possono costituire una giustificazione per una mancata denuncia in quanto un'attitudine minacciosa da parte di chi commette un reato e non vuole essere scoperto non costituisce certo un'eccezione e ci si può attendere, da un Paese con delle strutture di protezione efficaci, anche delle misure contro tali conseguenze; che oltretutto dagli atti non risulta che in occasione delle minacce dell'ex marito alla richiedente fatte a seguito della domanda di divorzio, egli abbia mai messo sotto pressione i famigliari in patria (cfr. verbale 3, pagg. 7 seg.); che i ricorrenti in alcun modo argomentano l'affermazione secondo cui in Georgia non vi sarebbe possibilità di protezione; che non vi è ragione di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti; che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato degli insorgenti; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7);

D-4058/2012 Pagina 10 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale e immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che i richiedenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi sono giovani, scolarizzati e la richiedente vanta anche un'esperienza lavorativa quale domestica (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4); che inoltre essi in

D-4058/2012 Pagina 11 patria dispongono di una rete sociale e famigliare (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 5); che in aggiunta gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24) senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo essi, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che in sunto ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);

D-4058/2012 Pagina 12 che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4058/2012 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Fulvio Haefeli Nicole Manetti

Data di spedizione:

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