Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4058/2008 Sentenza del 16 giugno 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 / N [….].
D-4058/2008 Pagina 2 Fatti: A. L'interessato, di etnia tigrina è nato ad C._______ (Etiopia) ed avrebbe poi vissuto ad D._______ (Eritrea) dal 1996 al 10 febbraio 2006. Da ultimo avrebbe soggiornato presso la sua divisione a E._______ fino al 2 o3o5 settembre 2006. Ha presentato domanda d'asilo in data 4 dicembre 2006 dopo aver raggiunto la Svizzera il giorno precedente passando per il Sudan, la Liba e l'Italia. (cfr. verbali d'audizione del 20 dicembre 2006 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6 seg. come pure del 7 febbraio 2007, pag. 3). Sentito sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato a seguito di persecuzioni legate alla sua religione. Infatti, gli sarebbe stato negato un congedo per poter assistere al funerale di suo padre a causa della sua fede pentecostale, la quale non sarebbe riconosciuta in Eritrea. Non di meno in data 10 febbraio 2006 l'interessato si sarebbe allontanato per recarsi a casa e dare l'ultimo saluto al suo genitore. Dopo tre giorni, oppure il 30 marzo 2006, sarebbero arrivati tre militari i quali l'avrebbero prelevato ed incarcerato fino al 10 giugno a F._______. In seguito egli avrebbe fatto rientro nella sua divisione a E._______. Il 3 settembre 2006, sarebbe stato colto mentre pregava con altri soldati di religione pentecostale e sarebbe stato obbligato ad eseguire dei lavori di scavo. Avrebbe quindi disertato nuovamente e sarebbe espatriato. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti: – due fotografie prese durante il servizio militare; – fotocopie dell'attestato di servizio militare e – della carta d'identità con relative traduzioni in lingua italiana. B. Con decisione del 16 maggio 2008, l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria giusta l'art.
D-4058/2008 Pagina 3 54 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e la qualità di rifugiato giusta l'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. C. In data 18 giugno 2008 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 19 giugno 2008), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, mentre, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo esame dei fatti. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 15 luglio 2008, ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 15 agosto 2008. E. Con risposta del 5 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Con decisione incidentale del 7 agosto 2008, il Tribunale ha invitato il ricorrente a presentare una replica entro l'8 settembre 2008. G. Con scritto dell'8 settembre 2008, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
D-4058/2008 Pagina 4 Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria ed essendogli stata concessa la qualità di rifugiato con decisione dell'UFM del 16 maggio 2008, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 4. 4.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie ed inverosimili. In
D-4058/2008 Pagina 5 particolare, il richiedente avrebbe dichiarato nella prima audizione di essere ritornato a casa il 10 febbraio 2006 e di aver ricevuto la visita dei militari il 30 marzo 2006 per poi correggersi ed indicare quale data della visita il 10 marzo 2006. In seguito, nella seconda audizione egli ha asserito che tre giorni dopo essere ritornato a casa i tre militari sarebbero venuti a cercarlo. Inoltre, sarebbe poco credibile che le autorità militari aspettino un mese prima di venirlo a cercare al suo domicilio. Peraltro, quo alla sua seconda diserzione a seguito dei problemi avuti per la sua appartenenza religiosa, l'autorità inferiore ha rilevato che durante la prima audizione egli non avrebbe mai detto di essere stato legato per due volte, bensì avrebbe spiegato di essere stato colto a pregare insieme ad altri suoi compagni il 3 settembre 2006 e di essere stato obbligato a compiere dei lavori di scavo. Invece, emergerebbe dalla seconda audizione che egli sarebbe stato legato a causa della sua appartenenza religiosa la prima volta l'8 luglio 2006 per due e la seconda il 15 luglio 2006 per tre giorni. Per di più, andrebbe considerato che la sua conversione alla religione pentecostale sarebbe avvenuta recentemente ed in modo precipitato. Difatti, praticherebbe questa fede da metà gennaio 2006. Inoltre, essendosi egli convertito durante il servizio militare, non avrebbe potuto aver contatti con funzionari religiosi e non sarebbe stato battezzato per il che la sua adesione non sarebbe stata ufficializzata. Pertanto, per le autorità militari egli risulterebbe essere di confessione ortodossa come la sua famiglia. In aggiunta, essendo egli rimasto dal gennaio 2006 ancora un mese in servizio militare ed in seguito un mese a casa e tre mesi in prigione, non avrebbe avuto né modo, né tempo di conoscere e praticare in modo profondo questa religione. Peraltro, l'UFM ha ritenuto che le fotografie presentate dal richiedente attesterebbero che abbia prestato il servizio militare, ma che le sue dichiarazioni riguardo alle due diserzioni presenterebbero delle incoerenze e porterebbero ad escludere che abbia lasciato il servizio militare nel modo descritto. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dall'interessato non sarebbero adeguati a reggere l'esame sulla verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. L'autorità inferiore ha in seguito concluso che sarebbero fondati i timori del richiedente di essere esposto a seri pregiudizi una volta rientrato in Eritrea, in quanto avrebbe lasciato il suo Paese in età di prestare il servizio militare obbligatorio. Non ha invece concesso l'asilo al richiedente il quale sarebbe divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine per il che i motivi d'asilo andrebbero considerati quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Di conseguenza, l'interessato è stato escluso dalla concessione dell'asilo e gli è stato concesso lo statuto di rifugiato ed ammesso provvisoriamente in Svizzera giusta l'art. 54 LAsi.
D-4058/2008 Pagina 6 4.2. Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM. Ha affermato che le divergenze circa la data della visita dei militari sarebbero state causate da un accertamento inesatto dei fatti rilevanti. Infatti, egli avrebbe subito corretto la data dal 30 al 10 marzo 2006. Inoltre, durante la seconda audizione avrebbe riferito che i militari sarebbero giunti a casa tre giorni dopo confermando in tal modo la versione fornita nel corso della prima audizione. Difatti, avrebbe dichiarato di aver lasciato E._______ per tornare a casa in data 10 febbraio 2006 ed il 10 marzo 2006, alle ore 8:00, sarebbero arrivati i militari. Pertanto, i tre giorni ai quali farebbe riferimento l'UFM dovrebbero essere frutto di incomprensioni, ma non potrebbe essere ritenuta una contraddizione. Tale soluzione sarebbe anche suggerita da un'altra allegazione rilasciata dal ricorrente già nel corso della prima audizione allorquando gli sarebbe stato chiesto dove fosse stato dopo il 10 febbraio 2006. In questa occasione egli avrebbe risposto che "il 10 febbraio 2006 ho disertato da E._______. Sono tornato al mio domicilio dove sono rimasto per un mese, non ricordo la data. Poi sono venuti tre militari e mi hanno portato a F._______ dove c'era la mia divisione […]". Non vi sarebbe quindi alcuna contraddizione, bensì una probabile confusione. Inoltre, sarebbe ininfluente il fatto che non abbia riferito nel corso della prima audizione di essere stato legato due volte visto il carattere sommario della prima audizione. Tuttavia, avrebbe illustrato di aver avuto molti problemi a causa della sua religione e li avrebbe esplicitati nel corso della seconda audizione. Peraltro, il fatto che la sua conversione sarebbe avvenuta in maniera non ufficiale avrebbe poca rilevanza nel caso concreto, in quanto i militari agirebbero senza attendere l'atto di battesimo. La presenza della Bibbia sarebbe forse sufficiente per connotarlo negativamente agli occhi dei militari o i momenti di preghiera cui farebbe riferimento l'insorgente. Non vi sarebbero quindi delle contraddizioni rilevanti nel racconto del richiedente e la qualità di rifugiato legata alla diserzione emergerebbe in modo lampante. In qualità di disertore, egli potrebbe far valere fondati timori di essere esposto a future persecuzioni da parte delle autorità dell'Eritrea le quali non permettono forma alcuna di critica al Governo oggi in carica. Non sarebbe quindi condivisibile l'opinione dell'autorità inferiore che farebbe riferimento alla prassi di cui alla Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 1999 n. 29. Infatti, il ricorrente diversamente da tale prassi, sarebbe diventato rifugiato con la diserzione e non con la fuga dall'Eritrea. Pertanto, gli dovrebbe essere concesso l'asilo ai sensi dell'art. 2 LAsi.
D-4058/2008 Pagina 7 4.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 4.4. Nella replica, il ricorrente ha rinviato alle conclusioni già contenute nell'atto ricorsuale. 5. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Non è concesso l'asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'articolo 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza (motivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
D-4058/2008 Pagina 8 meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6. Questo Tribunale osserva che, giusta la prassi della già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (di seguito: CRA) tuttora valevole, in Eritrea, le pene previste per renitenti e disertori sono sproporzionatamente severe. Sono pertanto da considerare come motivate politicamente ("malus assoluto") e chi può prevalersi di un timore oggettivamente fondato d'essere esposto ad una siffatta pena deve essere riconosciuto rifugiato. Il timore d'essere sanzionati per renitenza, o diserzione, è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari. Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo. Inoltre, deve essere considerato come decisivo qualsivoglia contatto con le autorità da cui emerge che il richiedente è destinato ad essere reclutato (cfr. GICRA 2006 n. 3). Astrette all'obbligo di prestare servizio militare sono tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Esso ha, in teoria, giusta la "Proclamation on National Service" del 1995, una durata di 18 mesi, ma di fatto, salvo poche eccezioni – segnatamente per membri di famiglie benestanti o molto influenti –, dura di principio fino all'età di 40 od addirittura 50 anni (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.3 pag. 32; prassi a cui viene fatto riferimento anche, tra le altre, nelle sentenze del Tribunale amministrativo federale E-1902/2008 del 25 marzo 2011 consid. 6.3 e E-6642/2006 del 29 settembre 2009 consid. 6.5.2). Nel caso concreto il ricorrente ha 30 anni ed ha dichiarato di aver svolto il servizio nazionale fino al suo espatrio. Tale fatto non è mai stato contestato dall'UFM nella sua decisione. Infatti, l'autorità inferiore ha solamente escluso che egli abbia lasciato il servizio militare nel modo descritto (cfr. decisione dell'UFM del 16 maggio 2008, pag. 3). A tal riprova il ricorrente ha altresì presentato una fotocopia dell'attestato di servizio militare con relativa traduzione in lingua italiana la quale, come pure le foto che lo dimostrano in divisa da militare, non sono stati ritenuti dei falsi da parte dell'autorità inferiore. Inoltre, tale documento attesta che è stato chiamato al servizio militare poco dopo il compimento dei 18 anni
D-4058/2008 Pagina 9 e che l'ha svolto dal 1° settembre 1998 fino al 20 febbraio 2000, ossia per 18 mesi. In aggiunta, non si evince dall'incarto che l'insorgente faccia parte di una famiglia benestante o molto influente per il che codesto Tribunale deve partire dal presupposto che, secondo la prassi succitata, era in servizio attivo fino al suo espatrio e quindi in contatto con le autorità militari. La diserzione è quindi avvenuta durante il servizio attivo per il che il racconto dell'insorgente rientra nella suddetta fattispecie. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, questo Tribunale ritiene che il timore di una persecuzione futura non si basa, come ritenuto dall'UFM, su motivi soggettivi insorti dopo la fuga giusta l'art. 54 LAsi, bensì su motivi insorti prima del suo espatrio a causa della diserzione del ricorrente dal militare eritreo durante il servizio attivo. 7. Da quanto precede, ne consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale avendo essa erroneamente concesso la qualità di rifugiato all'insorgente in base a motivi insorti dopo la fuga (art. 54 LAsi). Il ricorso va quindi accolto. I punti 2-7 del dispositivo della decisione impugnata vanno annullati e l'autorità inferiore richiesta di accordare l'asilo in Svizzera all'insorgente (art. 49 LAsi). Infine, dagli atti di causa non risultano elementi che giustifichino un'esclusione dell' autore del gravame dalla qualità di rifugiato o dall'asilo, giusta l'art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) rispettivamente l'art. 53 LAsi. Al ricorrente va pertanto confermata la qualità di rifugiato e concesso l'asilo. Premesso ciò, codesto Tribunale può esimersi dall'esame della verosimiglianza del racconto circa le due diserzioni e le persecuzioni a causa della sua fede pentecostale, in quanto irrilevanti per l'esito della presente procedura d'asilo. 8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). La parte vincente ha diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in relazione agli art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
D-4058/2008 Pagina 10 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'indennità per spese ripetibili, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.– (art. 16 cpv. 1 lett. a LTAF nonché art. 14 TS-TAF). 9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 2-7 del dispositivo della decisione dell'UFM del 16 maggio 2008 sono annullati. L'UFM viene richiesto di concedere l'asilo al ricorrente. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 600.– a titolo di spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: