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Bundesverwaltungsgericht 19.08.2020 D-4054/2020

19 agosto 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,981 parole·~15 min·10

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 agosto 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-4054/2020

Sentenza d e l 1 9 agosto 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), alias C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), Iraq, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 agosto 2020 / N (…).

D-4054/2020 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'(…) luglio 2020, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 15 luglio 2020 (cfr. atto […]-11/11 [di seguito: verbale 1]) ed al colloquio personale Dublino del 21 luglio 2020 (cfr. atto […]-13/3 [di seguito: verbale 2]), la domanda di ripresa in carico del richiedente del 21 luglio 2020, da parte della Svizzera alle autorità tedesche preposte, in applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto […]-19/5), l’accettazione del trasferimento delle autorità tedesche del 28 luglio 2020 sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. […]-25/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 agosto 2020, notificata il 5 agosto 2020 (cfr. atto […]-30/1), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricorso del 12 agosto 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 agosto 2020) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha postulato la concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della decisione impugnata e la trattazione nazionale della procedura d’asilo; contestualmente, e con implicita protesta di tasse e spese, egli ha concluso all’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,

D-4054/2020 Pagina 3 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda di asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5); che pertanto, nella presente fattispecie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

D-4054/2020 Pagina 4 che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all’art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono altresì meno se l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda (cfr. art. 19 par. 3 comma 1 Regolamento Dublino III); che la domanda presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di

D-4054/2020 Pagina 5 determinazione dello Stato membro competente (cfr. cfr. art. 19 par. 3 comma 2 Regolamento Dublino III), che, giusta l’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l’interessato aveva già depositato una domanda d’asilo in Germania il 14 aprile 2016 (cfr. atto [...]-12/1), che nell’ambito del colloquio personale ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-13/3), l’insorgente ha confermato tale riscontro, aggiungendo che la domanda d’asilo depositata in Germania avrebbe avuto esito sfavorevole; ch’egli avrebbe nondimeno ottenuto un permesso di soggiorno in tale Paese sino al 23 settembre 2019, poi rinnovato sino al 27 agosto 2020, che in medesima sede, l’interessato ha asserito aver fatto ritorno in Iraq fra il mese di (…) e di (…) del (…), a seguito di problematiche coniugali con la moglie, cittadina tedesca dalla quale si sarebbe separato, ch’egli sarebbe poi nuovamente espatriato dal Paese d’origine, recandosi in Svizzera; che infine, egli non vorrebbe fare ritorno in Germania, giacché non troverebbe protezione dalle minacce della famiglia della moglie,

D-4054/2020 Pagina 6 che sulla base di tali elementi, e avendo cura di evidenziare l’asserito ritorno in Iraq, il 21 luglio 2020 la SEM ha presentato alle autorità tedesche, nei termini fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sul Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-19/5), che il 28 luglio 2020 tali autorità hanno espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto [...]-25/3), che peraltro, come rettamente indicato dalla SEM nella domanda di ripresa in carico trasmessa alle autorità tedesche, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento atto a comprovare l’asserito rimpatrio in Iraq fra i mesi di (…) e (…) del (…), che la competenza della Germania risulta dunque, di principio, data, che in proposito, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Germania non

D-4054/2020 Pagina 7 venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 − disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità − se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rinviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che l’allegazione per la quale il ricorrente non vorrebbe fare ritorno in Germania poiché esposto a supposte minacce perpetrate dalla famiglia dell’ex coniuge, non ha alcun influsso nel caso concreto; che come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, tale Paese è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata,

D-4054/2020 Pagina 8 che non vi sono altresì elementi oggettivi che permettano di ritenere che le autorità tedesche non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi; ch’egli può dunque rivolgersi alle autorità di polizia e denunciare le minacce e i timori evocati, che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che del resto il ricorrente nulla adduce in questo senso, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell’applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell’esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2),

D-4054/2020 Pagina 9 che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-4054/2020 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Data di spedizione:

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