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Bundesverwaltungsgericht 02.05.2008 D-4009/2007

2 maggio 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,715 parole·~14 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-4009/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 maggio 2008 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Fulvio Haefeli e Daniel Schmid, cancelliera Marcella Lurà. A._______, Iraq, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero, via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 5 giugno 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-4009/2007 Fatti: A. Il 30 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 9 e del 24 maggio 2007), d'essere espatriato nel [...] del 2007 per il timore d'essere ucciso, come altri suoi commilitoni, da membri dell'organizzazione terroristica islamica B._______ in quanto membro della minoranza degli iazidi e soldato nell'esercito iracheno (con mansioni amministrative C._______). Nel [...] del 2006, durante un congedo, sarebbe stato sequestrato per breve tempo da membri di detta organizzazione, ma poi liberato dai soldati statunitensi. Nel corso del sequestro avrebbe dovuto assistere allo sgozzamento di un compagno. Gli sarebbe persino stato ingiunto di mangiare "la carne" della persona ammazzata. Fortunatamente, sarebbe stato rapidamente liberato dai soldati americani, il cui intervento avrebbe impedito il peggio. Avrebbe temuto che i membri di B._______ potessero non di meno, prima o poi, mettere in pratica la loro minaccia di morte se fosse rimasto a Mossul. Anche il padre, membro del D._______, sarebbe stato minacciato e avrebbe dovuto lasciare la regione. Ha osservato che il fatto d'avere dovuto contattare E._______ in patria giustifica la mancata presentazione di un documento di identità nel termine di 48 ore. B. Il 5 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. L'11 giugno 2007, il ricorrente ha esibito dinanzi all'UFM gli originali di documenti presentati come la sua carta d'identità e due sue tessere militari. D. Il 12 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per Pagina 2

D-4009/2007 una decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Il 15 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. Il 19 giugno 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 14 marzo 2008, l'insorgente ha sollecitato l'evasione del suo gravame. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagina 3

D-4009/2007 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure qualificato di privo di pertinenza, consistenza e logica il racconto del ricorrente. In particolare, quest'ultimo, in qualità di soldato dell'esercito iracheno, avrebbe potuto difendersi contro le persecuzioni del movimento islamico che l'avrebbe minacciato e sequestrato. In più, i membri dell'organizzazione islamica B._______ sarebbero stati arrestati dai soldati statunitensi. Pertanto, le condizioni dell'attualità e della finalità individuale della persecuzione non risulterebbero più adempite. Successivamente, le minacce della menzionata organizzazione si sarebbero limitate all'invio di SMS. Non risulterebbe, peraltro, che B._______ abbia agito a causa dell'appartenenza dell'insorgente agli iazidi (tanti familiari vivrebbero ancora in zona). Inoltre, il ricorrente non avrebbe saputo indicare esattamente come e quando il padre sarebbe stato minacciato. Infine, non avrebbe saputo dire chi dei terroristi sarebbe stato arrestato dagli americani. L'UFM ha altresì ritenuto che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere potuto esibire documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza anteriormente alla pronuncia della decisione impugnata a causa delle difficoltà di reperimento e d'invio di detti documenti connesse all'attuale nota situazione in Iraq. Contesta che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento, tanto più che egli appartiene ad una minoranza che è confrontata con particolari difficoltà per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e la sicurezza (v. anche Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 17). Peraltro, anche la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe tutt'altro che tranquilla (richiamato in proposito, il Pagina 4

D-4009/2007 rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007). Non sarebbe pertanto consentito, come invece ha fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per ritenere che in caso di rimpatrio egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha prodotto tardivamente i documenti presentati come l'originale della carta d'identità e di due tessere militari. Peraltro, sui documenti esibiti in sede di ricorso figurerebbe un cognome indicato solo come alias nella decisione impugnata perché diverso da quello presentato nella prima audizione. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 7. 7.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 7.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il Pagina 5

D-4009/2007 certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 7.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 8. 8.1 Questo Tribunale considera – a prescindere dalla questione di sapere se nel caso concreto sussistano un motivo scusabile per la mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio entro il termine di 48 ore previsto dalla legge ed una divergenza di identità nei documenti esibiti (l'UFM non ha altresì considerato siccome falsa la carta d'identità esibita dall'insorgente) – che conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie in relazione alla nota situazione vigente in Iraq, l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono manifestamente carenti. Giova in particolare rilevare che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in materia d'asilo (v. riassunto dei fatti lettera A) non possono qualificarsi di manifestamente inconsistenti od irrilevanti al punto da non giustificare neppure un'entrata nel merito della sua domanda d'asilo. Da un lato, l'autorità inferiore non ha contestato l'attendibilità delle allegazioni del ricorrente riguardanti la sua appartenenza alla minoranza degli iazidi nonché il suo status di membro dell'esercito iracheno e le minacce ricevute dall'organizzazione terroristica B._______ (elementi già di per sé sufficienti a giustificare un approfondimento del caso; v. su questo punto anche GICRA 2006 n. 17, dove era certo stata esclusa una persecuzione collettiva degli iazidi in Iraq, ma non l'eventualità di un'accresciuta esposizione degli stessi a persecuzioni individuali da parte di gruppi di fondamentalisti islamici). Dall'altro lato, e contrariamente a quanto ritenuto sommariamente nella decisione impugnata, non si vede come l'arresto di taluni membri di B._______ da parte degli americani possa diminuire i timori del ricorrente Pagina 6

D-4009/2007 d'essere ucciso da altri membri di detto gruppo terroristico, a prescindere dal fatto se si siano limitati in un primo momento all'invio di un SMS di minaccia. Peraltro, il solo fatto che l'insorgente sia un membro dell'esercito iracheno ancora non esclude la possibilità per dei terroristi di finalizzare delle serie minacce, come mostra ampiamente la nota realtà vigente in Iraq, anche a Mossul (v., fra l'altro, Rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati [ACNUR) del 26 settembre 2007, rappresentanza per la Germania, l'Austria e la Repubblica ceca, pag. 1 e segg.). Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti; l'autorità giudicante è tenuta a chiarire la concreta sussistenza di una siffatta protezione ed a motivare la decisione su questo punto (v. GICRA 2006 n. 18 consid. 10.3). Ora, nella procedura di prima istanza tale questione non è stata sufficientemente approfondita, fermo restando che l'Iraq non è un Paese sicuro in cui bastino al riguardo generiche asserzioni da parte dell'autorità giudicante, come avvenuto nel caso concreto. In particolare, non può essere superficialmente supposto, a prescindere dall'effettiva volontà delle autorità irachene di proteggere i propri cittadini, che le stesse abbiano anche palesemente la capacità d'offrire a Mossul un'appropriata protezione a persone, come il ricorrente, seriamente minacciate da un noto movimento terroristico islamico in ragione dell'appartenenza ad una minoranza religiosa e, in aggiunta, della sua qualità di militare (v. Rapporto ACNUR, op. cit., pag. 3 e 4). In siffatte circostanze, non soccorrono l'autorità inferiore alcune imprecisioni nel racconto del ricorrente concernente la fuga di suo padre o la comprensibile incapacità d'indicare le generalità dei terroristi arrestati dagli americani. Peraltro, l'UFM neppure ha esaminato nella decisione impugnata la questione dell'esistenza per l'insorgente in Iraq, segnatamente nelle tre province curde del nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Sulaimaniya), di un'evidente alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni del movimento islamico di cui trattasi altrove che a Mossul, questione pure estremamente delicata e che necessita d'ulteriori serie indagini (v. sulla problematica DTAF E-6982/2006 del 22 gennaio 2008, destinata alla pubblicazione, in cui è stato statuito che l'esistenza di un'alternativa di rifugio interna va ammessa solo con cautela). Infine, ed in materia d'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM si è altresì limitato a generiche considerazioni, prive di qualsivoglia dimostrazione, in merito alla legittimità dell'esecuzione Pagina 7

D-4009/2007 dell'allontanamento dell'insorgente – quest'ultimo considerato altresì senza ulteriore motivazione, e contrariamente alle sue allegazioni, d'etnia curda piuttosto che iazida – verso l'Iraq, segnatamente verso Dohuk dove vivrebbe una F._______ (v. peraltro sulla problematica DTAF E-4243/2007 del 14 marzo 2008, destinata alla pubblicazione, in cui l'alternativa di soggiorno interna per persone non appartenenti alla minoranza curda è stata ammessa solo con cautela nelle tre province curde del nord dell'Iraq). In altri termini, l'autorità inferiore non può ridurre la motivazione del proprio provvedimento ad imprecise asserzioni sull'ammissibilità (ai sensi dell'art. 3 CEDU) e sull'esigibilità (giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr) dell'esecuzione dell'allontanamento di un cittadino iracheno appartenente ad una minoranza religiosa, senza indicare le ragioni e le fonti alla base delle affermazioni stesse. In effetti, l'insorgente non è posto nelle condizioni di potere ricorrere con criteri adeguati, non conoscendo appunto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, le ragioni precise (art. 35 cpv. 1 PA), e le fonti, su cui l'UFM fonda il proprio apprezzamento. Per i medesimi motivi, il TAF non è in grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione impugnata su tale punto. In conclusione, questo Tribunale osserva che, stante le premesse, non può essere condivisa la valutazione contenuta nel provvedimento litigioso secondo cui non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 8.2 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata incorre nell'annullamento. 9. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418), in particolare se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti Pagina 8

D-4009/2007 determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza di cassazione. 10. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). Ritenuto che il ricorrente è assistito in questa sede da un mandatario professionale, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di un nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 600.--, tenuto conto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-4009/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 600.-- a titolo di spese ripetibili. 5. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM, compresi originali carta d'identità e due tessere militari) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Vito Valenti Marcella Lurà Data di spedizione: Pagina 10

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