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Corte IV D-3919/2015
Sentenza d e l 6 luglio 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach, Contessina Theis, cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), Bosnia e Erzegovina, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 15 giugno 2015 / N (…).
D-3919/2015 Pagina 2
Fatti: A. L'interessato, cittadino della Bosnia e Erzegovina di religione islamica, è nato a B._______ ed ha trascorso gli ultimi anni prima dell'espatrio a C._______. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 2 aprile 2015 dopo aver raggiunto la Svizzera per mezzo di un bus, transitando per la Croazia, la Slovenia, l'Austria e la Germania (cfr. verbale d'audizione del 10 aprile 2015 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato poiché temerebbe di essere ucciso a causa della sua testimonianza contro autori di crimini di guerra (cfr. verbale 1, pagg. 7-9 e verbale d'audizione del 4 maggio 2015 [di seguito: verbale 2], pag. 3). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato dinanzi alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha prodotto i seguenti documenti: – due sentenze in lingua straniera concernenti D._______ del (…) settembre 2012 rispettivamente del (…) novembre 2013; – una decisione di non luogo a procedere in lingua straniera del (…) marzo 2015 relativa a tre persone che avrebbero aggredito e arrestato l'insorgente durante la guerra; – due intimazioni a comparire in lingua straniera, l'una del (…) agosto 2014 concernente la procedura relativa all'aggressione e all'arresto subiti, l'altra del (…) febbraio 2008 inerente la proprietà dell'appartamento della moglie. B. Con decisione del 15 giugno 2015, notificata il medesimo giorno all'interessato (cfr. atto A10/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile. C. In data 22 giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 giugno 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
D-3919/2015 Pagina 3 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata. A sostegno dell'atto ricorsuale l'interessato ha prodotto i seguenti documenti: – una copia di una tessera d'identificazione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR); – un certificato del CICR del 6 dicembre 1996. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
D-3919/2015 Pagina 4 dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano, per il che la presente sentenza può essere redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
D-3919/2015 Pagina 5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e, per sovrabbondanza, irrilevanti giusta l'art. 3 LAsi. In particolare, il richiedente non avrebbe reso verosimile di essere in pericolo a causa delle minacce subite durante gli ultimi anni poiché non sarebbe riuscito a dettagliare la modalità ed il contenuto di tali minacce e non avrebbe altresì saputo indicare l'anno in cui avrebbero cominciato a minacciarlo. Il ricorrente avrebbe altresì fornito dichiarazioni superficiali circa il suo timore verso D._______ per il motivo che quest'ultimo nel marzo 2015 sarebbe stato assolto dopo un processo che lo vedeva imputato per crimini di guerra. Posto che nel 2012 D._______, dopo la sentenza di primo grado, sarebbe stato scarcerato in attesa del giudizio in appello e che nel 2013 il ricorrente avrebbe bevuto un caffè con lo stesso e da allora non avrebbero più avuto contatti, la SEM ha ritenuto incomprensibile l'accresciuto timore
D-3919/2015 Pagina 6 verso D._______ solo a partire dal marzo 2015. D'altronde non si evincerebbe come il ricorrente sia stato coinvolto nel processo penale contro D._______. Infine, i mezzi di prova prodotti non sarebbero tali da inficiare l'inverosimiglianza del suo racconto: l'intimazione a comparire riguardante la proprietà dell'appartamento della moglie non avrebbe alcun legame con il processo di crimini di guerra; le due sentenze riguardanti il processo contro D._______ si potrebbero facilmente scaricare da Internet; i documenti prodotti attestanti la procedura nella quale sarebbe stato coinvolto, e di cui la SEM non mette in dubbio la credibilità, non sarebbero in grado di provare un eventuale pericolo o timore per l'interessato. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi. Oltre a ciò, per sovrabbondanza, la SEM ha altresì indicato che le autorità in Bosnia e Erzegovina avrebbero di principio la volontà e la capacità di proteggere i cittadini. Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, la SEM ha indicato che non vi sarebbero ostacoli per l'esecuzione del rinvio dell'interessato neppure sotto il profilo dell'esigibilità come pure della possibilità. 6.2 Con ricorso l'insorgente ha reiterato i suoi motivi d'asilo, aggiungendo che il sistema giudiziario ed il parlamento nel suo Paese d'origine sarebbero corrotti. Inoltre qualora tornasse nel suo Paese d'origine potrebbe essere ucciso come già accaduto ad amici con problemi simili. 7. Come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'insorgente circa il suo timore di subire delle rappresaglie sono inverosimili giacché superficiali e non corroborate da elementi consistenti. Infatti, dal racconto dell'insorgente non si riesce ad evincere chi sarebbero le persone di cui avrebbe paura: persone della mafia, persone del Tribunale, D._______ oppure persone che lo avrebbero aggredito e arrestato durante la guerra (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pagg. 4 e 7). In
D-3919/2015 Pagina 7 un primo momento ha indicato che le prime minacce sarebbero state formulate nel 2004 per poi indicare il 2003 (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 7). Altresì interrogato sul tipo di minaccia ricevuta egli è rimasto molto superficiale senza approfondire alcun dettaglio (cfr. verbale 2, pag. 7). D'altrettanta vaghezza si è caratterizzato il racconto relativo all'evento scatenante l'espatrio, deciso in due ore (cfr. verbale 1, pagg. 6e9e verbale 2, pag. 5): il ricorrente si è limitato ad indicare che cercando di ottenere una decisione da parte della procura, secondo la quale non si sarebbe dato seguito alle sue testimonianze, diversi funzionari dello stato gli avrebbero semplicemente consigliato di non insistere e di lasciare perdere e pertanto avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.). Si aggiunga che lo stesso ha sostenuto che se fosse rimasto in patria sarebbe sicuramente morto nonostante non avesse mai subito minacce di morte (cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pagg. 7 seg.). Invitato a fornire la correlazione tra la procedura riguardante D._______ e la procedura nella quale lo stesso è stato coinvolto, ossia vittima di aggressione e di arresto durante il periodo di guerra, ha semplicemente indicato che uno degli imputati sarebbe un famigliare di D._______ (cfr. verbale 2, pag. 6). Pertanto non vi sarebbero ulteriori indizi di un suo collegamento con D._______ posto che nelle sentenze versate agli atti della SEM il ricorrente non appare quale teste. Dipoi egli ha indicato che nella sua testimonianza avrebbe nominato pure D._______ quale autore di crimini di guerra. Chiestogli di dettagliare i fatti testimoniati circa D._______ egli ha semplicemente indicato che avrebbe commesso crimini di guerra senza approfondire ulteriormente (cfr. verbale 2, pag. 10). Per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda a quanto osservato dalla SEM nella decisione impugnata. Infatti a livello ricorsuale il ricorrente non ha nemmeno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Questo Tribunale ritiene quindi che la SEM ha rettamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 8. Indipendentemente dall'inverosimiglianza delle minacce subite, il Tribunale ritiene giudizioso qui di seguito analizzare la rilevanza dei motivi d'asilo del ricorrente giacché ha reso verosimile d'essere testimone di crimini di guerra (cfr. certificato della CICR che attesta l'imprigionamento e la decisione di non luogo a procedere del (…) marzo 2015 nella quale le autorità
D-3919/2015 Pagina 8 di perseguimento penale hanno riconosciuto la mancanza di prove contro i tre sospettati ed hanno tuttavia deciso di proseguire l'inchiesta contro ignoti per gli accertati maltrattamenti subiti dal qui ricorrente). Lamentando nell'atto ricorsuale il funzionamento giuridico e statale della Bosnia e Erzegovina il Tribunale rammenta che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e lo stesso ha inserito la Bosnia e Erzegovina nel novero degli Stati esenti da persecuzioni. La Bosnia e Erzegovina è quindi di principio in grado ed ha la volontà di proteggere le persone. Nella presente fattispecie si noti come le autorità di perseguimento penale abbiano deciso di proseguire l'inchiesta penale contro ignoti per le vicissitudini vissute dal ricorrente in tempi di guerra. Pertanto, pur ammettendo la verosimiglianza delle minacce subite e dunque del suo timore di subire delle rappresaglie, giova rilevare che giusta il principio della sussidiarietà della protezione internazionale i suoi motivi d'asilo difetterebbero di rilevanza giacché il ricorrente, qualora fosse necessario, potrà richiedere un'adeguata protezione, per esempio, presso lo State Investigation and Protection Agency (SIPA), essendo questo peraltro un istituto già conosciuto dall'insorgente. Posto ciò il Tribunale ritiene che il ricorrente non è stato in grado di inficiare la qualità di "Safe Country" della Bosnia e Erzegovina. In considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi) L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
D-3919/2015 Pagina 9 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 10.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La situazione vigente in Bosnia e Erzegovina non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. Dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile non essendo, tra l'altro, questo punto nemmeno stato contestato a livello ricorsuale (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
D-3919/2015 Pagina 10 10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata. 11. La SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 Lasi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3919/2015 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
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