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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2010 D-3890/2008

28 settembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,847 parole·~19 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 ...

Testo integrale

Corte IV D-3890/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 8 settembre 2010 Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Zoller e Fulvio Haefeli, cancelliere Federico Pestoni; A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 maggio 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3890/2008 Fatti: A. L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, nato a C._______, D._______, nella provincia di E._______, con ultimo domicilio a E._______, quartiere F._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai famigliari di un suo amico, i quali vorrebbero vendicare la sua morte, causata accidentalmente dal ricorrente durante una battuta di caccia. In un'ulteriore versione, il ricorrente ha poi affermato di non aver avuto nessun problema con i famigliari della vittima e di essere espatriato in quanto era imbarazzante dover incontrare regolarmente i famigliari del suo amico. B. Con decisione del 9 maggio 2008, notificata al richiedente in data 13 maggio 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origi ne, ossia l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 12 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha al tresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. D. Il Tribunale amministrativo federale, con decisioni incidentali del 19 giugno 2008, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura accogliendo la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese pro- Pagina 2

D-3890/2008 cessuali e, rispettivamente, ha concesso all'UFM un termine, scadente il 21 luglio 2008, per produrre l'atto di risposta. E. Con scritto del 21 luglio 2008, l'UFM ha integralmente confermato la propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale. F. Con decisione incidentale del 23 luglio 2008, il Tribunale amministrativo federale ha concesso al ricorrente un termine, scadente il 22 agosto 2008, per produrre l'atto di replica. G. Con scritto del 22 agosto 2008, il ricorrente allegato di non avere nulla da aggiungere a quanto già sostenuto in sede di ricorso, confermando pienamente le conclusioni in esso contenute. H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Pagina 3

D-3890/2008 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura. Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 2 PA). 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'ammissione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni emerse nelle due audizioni sostenute dal richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le contraddizioni rilevate dall'UFM, sarebbero fondate su un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragione - Pagina 4

D-3890/2008 volmente esigibile, in quanto la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe insostenibile dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per questi motivi il ricorrente ritiene siano adempiute le condizioni per un rin vio degli atti all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulteriori indagini e che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni per la concessione in suo favore dell'ammissione provvisoria. 4.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione, subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia. 4.4 Con osservazioni del 21 luglio 2008 rispettivamente replica del 22 agosto 2008, le parti si sono integralmente riconfermate nelle ri spettive antitetiche posizioni, senza aggiungere alcunché a quanto al legato in precedenza. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con- Pagina 5

D-3890/2008 traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1). 6. Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il timore di essere ucciso dai famigliari di un suo amico, i quali vorrebbero vendicare la sua morte, causata accidentalmente dal ricorrente durante una battuta di caccia. In un'ulteriore versione, il ricorrente ha poi affermato di non aver avuto nessun problema con i famigliari della vittima e di essere espatriato in quanto era imbarazzante dover incontrare regolarmente i famigliari del suo amico. 6.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. Pagina 6

D-3890/2008 A titolo di esempio, basti rilevare che, il richiedente ha dapprima riferi to di essere espatriato poiché ogni tentativo di appianare bonalmente la situazione tra la sua famiglia e quella dell'amico accidentalmente ucciso sarebbe fallito e che questi ultimi avrebbero voluto vendicarsi uccidendolo (cfr. verbale di audizione del 28 agosto 2006, pag. 5). In seconda battuta, egli ha dichiarato, di contro, che le due famiglie avrebbero trovato un accordo per cui il ricorrente non avrebbe avuto alcun problema con i famigliari dell'amico ucciso in quanto questi avrebbero riconosciuto l'involontarietà dell'accaduto. Il ricorrente ha quindi proseguito dicendo di essere espatriato per l'imbarazzo di dover regolarmente incontrare i famigliari della vittima, i quali, tuttavia, non gli avrebbero mai creato alcun problema, ne minacciandolo ne tantomeno cercando di ucciderlo (cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006, pagg. 5, 7 e 8). A tal proposito, la censura sollevata dal ricorrente, secondo la quale l'interrogante non ha insistito nel chiarire la contraddi zione con ulteriori domande e che dunque non si può capire se il ricor rente abbia effettivamente capito quanto gli è stato chiesto, appare del tutto priva di fondamento ed al limite dell'abuso. La discrepanza in parola, riferita ai motivi della domanda di asilo, è palese e non necessita nessun ulteriore approfondimento. Essa emerge dal racconto spontaneo dell'interessato e non da qualsivoglia risposta a domande mal poste o di difficile comprensione. Ciò dimostra, semmai, a non averne dubbio, la totale incredibilità del racconto (recte dei racconti) fornito dal richiedente a sostegno della propria domanda di asilo. A ciò aggiungasi che in sede di prima audizione, il ricorrente ha dichiarato di aver denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia di E._______, ma che questa non ha preso nessun provvedimento demandando alle famiglie coinvolte il compito di trovare una soluzione (cfr. verbale di audizione del 28 agosto 2006, pag. 5), mentre in seconda battuta egli ha riferito di essere stato arrestato per una quindicina di giorni finché la famiglia della vittima ha ritirato la denuncia riconoscendo l'accidentalità della tragedia (cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006, pagg. 5 e 7). Pure su questo punto essenziale, la censura sollevata dal ricorrente non può essere ritenuta e meglio per i motivi già opposti alla precedente contestazione. Ha ragione il ricorrente, invece, per quanto concerne, la questione delle armi utilizzate nel corso della tragica battuta di caccia. Infatti, su questo punto le dichiarazioni del ricorrente sono complementari piuttosto che discrepanti, dove l'una precisa l'altra. Ciò non aiuta pertanto a capire la veridicità o meno della concreta situazione, la quale, comunque, risulta marginale a confronto delle grossolane antinomie testé analizzate. Pagina 7

D-3890/2008 6.2 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rilasciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustifica re una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata. 6.3 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli, non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può essere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo sistema di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del 18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000 n. 15 pagg. 107 e segg.). Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli si è rivolto alla polizia per denunciare l'accidentale uccisione dell'amico. A seconda delle versioni, la polizia non avrebbe preso alcun provvedimento demandando l'onere di una soluzione alle famiglie coinvolte oppure avrebbe incarcerato il ricorrente per una quindicina di giorni, finché la famiglia della vittima ha ritirato la denuncia. Tuttavia, non risulta che il ricorrente si sia mai rivolto alle autorità per denunciare, cercando protezione, la presunta sete di vendetta della famiglia della vittima, allegata in sede di prima audizione. Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti. Del resto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che le autorità ira chene non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. 6.4 A titolo meramente abbondanziale, fatte salve le discrepanze suesposte, occorre rilevare che i famigliari della vittima avrebbero preteso che il ricorrente non si facesse più vedere in giro (cfr. verbale di audizione del 28 agosto 2006, pag. 5) e meglio che lasciasse E._______ (cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006, pag. 9). Pertanto, pare opportuno ritenere che il ricorrente avrebbe quantomeno potuto tentare di Pagina 8

D-3890/2008 trasferirsi altrove in Iraq, posto che una volta uscito dal raggio d'azione della famiglia della vittima, egli avrebbe con ogni probabilità potuto evitare ulteriori problemi. Non si può quindi escludere a priori il buon esito che avrebbe avuto un tentativo di ricorrere alla fuga interna senza dover espatriare per risolvere gli asseriti, ancorché inverosimili, disagi vissuti in patria. 6.5 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di ri fugiato. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi; GICRA 2001 n. 21). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Pagina 9

D-3890/2008 8.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile. 8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico Pagina 10

D-3890/2008 militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 pag. 215). Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione personale, dall'altro. Il ricorrente ha dichiarato di essere originario di C._______, D._______, nella provincia di E._______, con ultimo domicilio a E._______, quartiere F._______, nel nord dell'Iraq (cfr. verbale di audizione del 3 dicembre 2007, pag. 1). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Duhok, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una minima formazione avendo egli frequentato tre anni di scuola. Inoltre, ha senz'altro una buona esperienza lavorativa avendo operato qualità di (…) per otto anni (cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006, pag. 4). Dai verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una discreta rete sociale in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato la madre e due fratelli (cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006, pag. 4). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con rife - Pagina 11

D-3890/2008 rimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinseri mento sociale nel suo paese d'origine. Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-3890/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...] per corriere interno; in copia) - G._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 13

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