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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2007 D-3869/2007

26 giugno 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,965 parole·~10 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 1° giugno 2007 in materia di non ...

Testo integrale

Corte IV D-3869/2007 vav/egl/ {T 0/2} Sentenza del 26 giugno 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Robert Galliker Cancelliere Lorenzo Egloff A._______, Algeria, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 1° giugno 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto A. Il 28 aprile 2007, l'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, per ciò che qui interessa (cfr. verbali d'audizione del 7 e del 23 maggio 2007), di non essere venuto in Svizzera per chiedere asilo politico, ma "per chiedere asilo umanitario". In sostanza, avrebbe lasciato il suo Paese nel nell'aprile o nell'estate del 2004 – avrebbe soggiornato in Francia ed in Spagna prima di raggiungere la Svizzera il 28 aprile del 2007 – per potere guadagnare il denaro indispensabile ad assicurare al padre, invalido, le cure indispensabili. Secondo la versione, non avrebbe mai avuto problemi con le autorità statali o terzi, oppure nel [...] sarebbe stato incarcerato per [...] mesi per motivi politici (dalla scarcerazione all'espatrio non gli sarebbe accaduto più nulla). B. Il 1° giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 6 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo, e, in via subordinata, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Considerato in diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. 2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.

3 3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che potessero giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, non convincono minimamente le sue allegazioni riguardanti lo smarrimento del passaporto in Francia. Peraltro, non ha intrapreso nulla alfine di procurarsi un documento valido, fermo restando che in patria può contare su una solida rete sociale. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato. In particolare, lo stesso non è stato in grado di fornire precise indicazioni né circa la denominazione del gruppo politico con il quale avrebbe collaborato né il nome delle persone con cui avrebbe avuto contatti, né sul successivo periodo che avrebbe trascorso in prigione. Peraltro, tali fatti risalgono al [...] e si sono conclusi con una scarcerazione, dopo di che, fino all'espatrio nel 2004, non è accaduto più niente. Peraltro, non è tutelabile in diritto d'asilo una richiesta di protezione fatta alfine di sostenere economicamente il padre, paralizzato, rimasto in patria. Infine, secondo l'autorità inferiore non sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'aver perso il passaporto in Francia in occasione di una retata della polizia e di non aver potuto denunciare il suo smarrimento in quanto clandestino. Inoltre, assevera di non potersi fare spedire la carta d'identità che ha lasciato a casa in quanto non disporrebbe più d'alcun contatto in patria. Fa valere, inoltre, che nel caso di specie sono necessari ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 5.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 7 maggio 2007. Per le ragioni indicate nella decisione impugnata, non v'è altresì ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).

4 5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto, al di là di generiche ed imprecise censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso, nella misura in cui riassunti nel presente giudizio, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, il ricorrente ha accennato solo nella seconda audizione a delle persecuzioni politiche passate, che risalirebbero a [...] prima dell'espatrio, senza tuttavia aver fornito una qualsivoglia valida spiegazione sul motivo per cui nella prima audizione ha esplicitamente escluso d'avere mai avuto problemi con le autorità o terzi in Algeria. Da quanto esposto, discende che allo stato attuale degl'atti di causa l'UFM ha rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni decisive del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate dal ricorrente (v. considerando 5.2 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 5.4 5.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure indizi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 5.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (v. già GICRA 2005 n. 13). Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha dell'esperienza

5 professionale. Peraltro, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, dei motivi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di una adeguato reinserimento sociale in Algeria. 5.4.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 5.4 del presente giudizio. 9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 4. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N ) - a B._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff

Data di spedizione:

D-3869/2007 — Bundesverwaltungsgericht 26.06.2007 D-3869/2007 — Swissrulings