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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2008 D-3804/2008

25 novembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,447 parole·~12 min·3

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-3804/2008 {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 novembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König, cancelliere Carlo Monti. A._______, Mongolia, alias B._______, Mongolia, C._______, Mongolia, e D._______, Mongolia, rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 maggio 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-3804/2008 Fatti: A. Il 15 agosto 2002, la ricorrente A._______ ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera insieme a suo marito E._______. Il 25 settembre 2002 si era resa irreperibile. Il 13 novembre 2002, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) per violazione grave del suo dovere di collaborare. B. Il 4 ottobre 2007, A._______ ha presentato insieme ai suoi figli una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di non essere rientrata in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo in Svizzera, durante la quale avrebbe fornito indicazioni false sui motivi d'asilo, secondo la volontà di suo marito, ma che ora avrebbe detto la verità, seguendo il consiglio di un conoscente russo che avrebbe studiato legge [...]. Inoltre, ha allegato che suo marito l'avrebbe costretta a prostituirsi già prima della sua entrata in Svizzera [...] e di non potere tornare in Mongolia insieme ai suoi figli, perché teme d'essere uccisa da suo marito [...]. Peraltro, ha chiesto le necessarie vaccinazioni come pure l'assistenza medica e ospedaliera per i suoi figli [...]. Inoltre, desidera essere visitata da un medico, accusando mal di testa e dolori all'addome [...]. C. Il 30 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito delle domande d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 9 giugno 2008, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì Pagina 2

D-3804/2008 presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. E. Il 12 agosto 2008, il TAF ha invitato il rappresentante legale dei ricorrenti a presentare una procura valida entro un termine di tre giorni ai sensi dell'art. 110 cpv. 1 LAsi. F. Il 18 agosto 2008, il rappresentante legale degli insorgenti ha versato tempestivamente la procura richiesta. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri. Dall'altro lato, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi Pagina 3

D-3804/2008 d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato approssimative le dichiarazioni di A._______ in merito a suo marito e al fatto di essere stata costretta alla prostituzione, ritenuto che la stessa non sarebbe stata in grado di indicare dove avrebbe conosciuto suo marito, né di spiegare in modo completo in che maniera sarebbe stata obbligata a prostituirsi, né di specificare se suo marito collaborasse con altre persone in tale ambito. Inoltre, A._______ avrebbe incredibilmente dichiarato di non avere saputo dove fuggire, dopo il fermo di suo marito della polizia. Peraltro, A._______ non sarebbe nemmeno stata in grado di nominare il suo conoscente russo, né di indicare l'indirizzo a [...] dove avrebbe vissuto per diversi anni. Tutto ciò renderebbe le allegazioni palesemente inverosimili. Infine, A._______ avrebbe fornito dichiarazioni discordanti in merito al suo passato e alle sue generalità, nonostante sia stata a conoscenza del segreto d'ufficio e dell'obbligo di collaborare. I ricorrenti non avrebbero dunque fornito indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presunzione di assenza di persecuzioni. 5. Nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato che dovrebbe essere comprensibile e dunque verosimile che A._______ non voglia o faccia fatica a ricordare un passato estremamente triste e drammatico della sua esistenza. Aggiungono, inoltre, che anche il rappresentante dell'opera assistenziale, presente all'audizione del [...], avrebbe avuto la stessa impressione, in quanto avrebbe annotato che A._______ avrebbe pianto molto durante tutta l'audizione e in più di un'occasione avrebbe esitato ad esprimersi. Continuano affermando che sarebbe chiaro che A._______ non riesca a parlare del proprio vissuto, soprattutto di quanto le sarebbe accaduto negli anni trascorsi tra la prima domanda d'asilo e l'attuale, poiché la ricorrente sarebbe visibilmente traumatizzata e necessiterebbe una visita psichiatrica. Gli insorgenti dichiarano, peraltro, che tenendo conto dei timori espressi da A._______ e dei traumi subiti, le risposte, agli occhi dell'UFM, insoddisfacenti, non potrebbero essere ritenute come un'assenza di indizi di persecuzione. Tuttavia ritengono che pur non trattandosi di un bel ricordo, A._______ avrebbe saputo fornire delle risposte convincenti. Infatti, nonostante la stessa non si rammenti le circostanze precise in cui avrebbe conosciuto suo marito, l'interessata ne ricorderebbe l'anno, il luogo nonché le circostanze in cui sarebbe Pagina 4

D-3804/2008 avvenuto l'avvio alla prostituzione. Sarebbe, altresì, verosimile che quest'ultima non sia fuggita dal marito, considerata l'inadempienza della polizia come pure il sentimento d'impunità di suo marito e, pertanto, l'inutilità di qualsiasi forma di difesa, compresa la fuga. Infine, le mancate indicazioni relative all'indirizzo a [...], dove avrebbero vissuto clandestinamente, sarebbero dovute al pudore di riferire informazioni che potrebbero provocare pregiudizi a terze persone. Per questi motivi, esisterebbero indizi di persecuzione che avrebbero dovuto condurre ad una decisione materiale. 6. 6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendersi in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene alla loro situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che gli Pagina 5

D-3804/2008 insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non v'è ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi, nel caso in cui dovessero incontrare il marito di A._______ al loro rientro in patria. Tale rischio è di per sé minimo, considerate le dimensioni di tale Paese. Peraltro, non è seriamente credibile che – nella misura in cui realmente costretta alla prostituzione – A._______ non sia stata capace di fornire ulteriori precisazioni in merito, né di comprovare almeno una delle ben tre denunce sporte contro suo marito in Mongolia [...]. Oltre a ciò, non è nemmeno credibile che A._______ sia espatriata per chiedere l'asilo in Svizzera insieme a suo marito, dato il comportamento di quest'ultimo e le relative denunce. Per sovrabbondanza, può ancora essere osservato che i motivi d'asilo fatti valere nell'ambito della procedura in esame sono, ad ogni buon conto, palesemente irrilevanti, ove solo si pensi che una presunta minaccia di morte da parte di terzi, nel caso di specie da parte del marito di A._______, nonché le migliori prospettive sanitarie e scolastiche per i suoi figli in Svizzera, non costituiscono di per sé, una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. 8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la Pagina 6

D-3804/2008 salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. A._______ è giovane e i suoi figli hanno un'età per la quale l'allontanamento verso il loro Paese d'origine non li penalizza dal punto di vista educativo. Inoltre, il padre di quest'ultimi verrà anch'egli allontanato verso la Mongolia. Tale provvedimento viene deciso in separata sede, tramite sentenza odierna di questo Tribunale. Ciò permetterà segnatamente di garantire un sostegno non indifferente a A._______ ed ai loro figli comuni, una volta rientrati in patria. Gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Per quanto riguarda le presunte malattie dei ricorrenti, va rilevato che, finora, non hanno esibito alcun certificato medico, né richiamato il fatto nel gravame. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli insorgenti di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Pagina 7

D-3804/2008 10. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-3804/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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