Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Corte IV D-3755/2019
Sentenza dell ’ 8 ottobre 2019 Composizione Giudici Hans Schürch (presidente del collegio), Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer, cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti A._______, nato (…), Iran, patrocinato dal signor Massimiliano Minì, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 luglio 2019 / N (…).
D-3755/2019 Pagina 2 Fatti: A. L'interessato, cittadino iraniano con ultimo domicilio a B._______, nella regione di Esfahan, è espatriato nell'estate 2016 e dopo un soggiorno in Grecia è entrato in Svizzera il 21 maggio 2019, dove il 28 maggio 2019 ha depositato domanda d'asilo (cfr. verbale del rilevamento dei dati personali del 5 giugno 2019, pag. 4 seg.). B. Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di essere espatriato per le minacce proferite da uno zio nei suoi confronti per aver avuto una relazione con una donna sposata. Altresì, egli avrebbe ricevuto un avviso del tribunale in cui gli veniva richiesto di presentarsi. Il richiedente non sarebbe tuttavia a conoscenza di un'eventuale sentenza e condanna (cfr. verbale d'audizione del 3 luglio 2019 [di seguito: verbale], D48 segg.). A sostegno della sua domanda d'asilo egli ha presentato la copia della sua carta di nascita. C. L'11 luglio 2017 il rappresentante legale dell'interessato ha espresso un parere in merito alla bozza di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 10 luglio 2019 ed ha allegato la copia di due avvisi di comparizione del Tribunale. D. Con decisione del 12 luglio 2019, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto 33/1), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. E. In data 23 luglio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 luglio 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato. In subordine conclude alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha al-
D-3755/2019 Pagina 3 tresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. Allegati: – la copia dell'ordine di comparizione del (…) 2016 ([…] secondo il calendario persiano); – la copia dell'ordine di comparizione del (…) 2016 ([…] secondo il calendario persiano); – la copia della sentenza del Tribunale Penale di C._______, Sezione (…), del (…) 2017 ([…]). F. Con decisione incidentale del 25 luglio 2019 il Tribunale ha invitato il ricorrente a regolarizzare il gravame tramite la sottoscrizione dello stesso in originale entro un termine di 7 giorni. Il 26 luglio 2019 (data d'entrata: 29 luglio 2019) l'insorgente ha trasmesso al Tribunale duplice copia dell'atto ricorsuale con firma autografa. G. Il 29 luglio 2019 il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso ed una copia della sentenza di condanna dell'insorgente invitandola a prendere posizione in merito. La SEM ha trasmesso le proprie osservazioni con scritto del 14 agosto 2019 ed ha proposto la reiezione del gravame. H. Con replica del 30 agosto 2019 l'insorgente ha trasmesso una copia di una copia autenticata della sentenza originariamente inoltrata in sede ricorsuale e chiesto al Tribunale un termine per poter produrre l'originale. I. Con ordinanza del 12 settembre 2019 il Tribunale ha invitato il ricorrente a trasmettere, entro il 27 settembre 2019, l'originale della suddetta copia autenticata. J. Il 20 settembre 2019 il ricorrente ha inviato al Tribunale due rapporti medici del 16 e del 18 settembre 2019 dal quale risulta che egli è stato visitato e curato per un ascesso sul ginocchio sinistro e un ascesso dentale.
D-3755/2019 Pagina 4 K. Il 24 settembre 2019 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale l'originale della sentenza autenticata che avrebbe fatto pervenire dal Paese d'origine. L. Con scritto del 1° ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata: 2 ottobre 2019), l'insorgente ha inviato al Tribunale tre ulteriori certificati medici, rispettivamente del 19 settembre 2019, del 23 e del 26 settembre 2019, inerente i controlli e le cure mediche ricevute per l'ascesso al ginocchio sinistro. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma – dopo la regolarizzazione del 26 luglio 2019 (cfr. supra lett. F) – e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
D-3755/2019 Pagina 5 federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili i motivi d'asilo del richiedente in quanto le allegazioni non sarebbero sufficientemente motivate. Segnatamente, egli – oltre alla richiesta di comparizione – non avrebbe saputo dire che cosa ci fosse scritto sull'avviso del tribunale. Per quanto concerne la denuncia, tutto quello che l'interessato saprebbe sarebbe stato esclusivamente riportato dalla ragazza e non avrebbe ricevuto alcun atto prodotto dalle autorità iraniane nei suoi confronti. Infine, anche le allegazioni in merito alle minacce ricevute dallo zio non sarebbero sufficientemente sostanziate, il resoconto sarebbe infatti stereotipato. Neppure il parere in merito alla bozza di decisione avrebbe permesso alla SEM una diversa valutazione, in particolare, i mezzi di prova forniti, ovvero i due avvisi di comparizione, non soddisferebbero alle condizioni di verosimiglianza dell'art. 7 LAsi poiché facilmente acquistabili. Altresì, essendo delle fotocopie, non sarebbero adeguati per dimostrare un'eventuale persecuzione poiché potrebbero essere facilmente manipolabili e confezionabili. Egli avrebbe poi dichiarato in sede di audizione di aver ricevuto un solo documento, non due o più. Infine, l'autorità inferiore considera alquanto sorprendente il fatto che egli si sia attivato per ottenerne le copia solo una volta preso atto del contenuto del progetto della decisione. 3.2 Nel gravame, il ricorrente ritiene anzitutto che la SEM abbia effettuato una valutazione parziale ed inesatta dei fatti giuridicamente determinanti. In particolare, i mezzi di prova non sarebbero stati adeguatamente considerati in sede d'audizione, l'insorgente avrebbe già preannunciato l'esistenza di mezzi di prova probabilmente rilevanti, egli avrebbe inoltre richiesto del tempo per potersi fare trasmettere i mezzi di prova annunciati. Altresì, la loro natura ed il loro contenuto sarebbe stato descritto dettagliatamente. La SEM non avrebbe tuttavia atteso l'arrivo di tali documenti originali, di conseguenza l'autorità non avrebbe potuto valutarne l'effettivo impatto. In seguito, il ricorrente contesta la pretesa inverosimiglianza delle sue allegazioni. Egli sarebbe riuscito ad ottenere la copia della sentenza di condanna da parte del Tribunale di C._______. Altresì, per quanto con-
D-3755/2019 Pagina 6 cerne le minacce da parte dello zio, la SEM non avrebbe analizzato l'appartenenza del parente al Sepah, né la concessione dell'asilo al fratello dello sposo della ragazza con cui egli avrebbe avuto la relazione. 3.3 Con risposta al ricorso, la SEM osserva che il mezzo di prova prodotto in sede ricorsuale non permette una diversa valutazione della fattispecie. La sentenza è stata prodotta soltanto in copia e sarebbe facilmente contraffatta. Altresì, la stessa non riporterebbe alcun timbro o firma da parte delle autorità iraniane che potrebbe certificarne l'autenticità. Infine, il ricorrente avrebbe ripetutamente dichiarato di necessitare l'intervento di un avvocato per ottenere la sentenza; tuttavia, stando alla fotocopia inoltrata risulterebbe essere stato difeso da un avvocato nel procedimento. Secondo la prassi iraniana inoltre, indipendentemente dall'impossibilità di notificare all'imputato la sentenza, il suo avvocato vi avrebbe avuto accesso sin dall'emanazione. Di conseguenza, mal si spiegherebbe come mai l'insorgente non sia mai venuto a conoscenza del contenuto della sentenza e non se ne sia interessato per più di due anni. 3.4 In sede di replica, il ricorrente produce la copia di una copia autenticata della sentenza del Tribunale di C._______ e al fine di avvalorare le circostanze che lo avrebbero portato alla produzione della sentenza a suo carico allega il rapporto dell'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati (OSAR, Iran: accès aux documents relatifs à la procédure pénale, Berna, 25.03.2019) dal quale risulta che una copia non certificata senza timbro ufficiale può essere emessa dal cancelliere. In seguito, rileva che la madre non versa in una condizione economica tale da permetterle di pagare un legale e soltanto con l'aiuto dell'insorgente – tramite un servizio di trasferimento di denaro internazionale (Western Union) – avrebbe potuto far fronte alle spese legali per ottenere le copie della sentenza del Tribunale. Infine, egli spiega la sua impossibilità a potersi attivare prima del suo arrivo in Svizzera per ottenere il documento con le sue precarie condizioni in cui versava in Grecia e con la difficoltà ad ivi accedere ad una rappresentanza legale attrezzata e organizzata. 4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
D-3755/2019 Pagina 7 4.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
D-3755/2019 Pagina 8 5. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene innanzitutto che le dichiarazioni del ricorrente in merito alla denuncia ed al conseguente procedimento penale sfociato in una condanna a 10 anni di carcere ed a 100 frustate non sono verosimili. 5.1 In primo luogo, per quanto riguarda la convocazione in Tribunale, in sede di audizione il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto soltanto una convocazione (cfr. verbale, D50 e D58). Tuttavia, con il parere sulla bozza di decisione egli ha trasmesso ben due convocazioni. Già per questa importante incongruenza – la tempistica di ottenimento piuttosto sorprendente – vi sono dei seri dubbi che l'interessato sia stato effettivamente convocato. Invero, non vi sono motivi che giustifichino il fatto che la madre, pur avendo ricevuto un secondo avviso, non abbia informato il ricorrente. Altresì, le convocazioni sono state fornite soltanto in copia malgrado il ricorrente si sia dichiarato più volte impegnato a far pervenire gli originali in possesso della madre (cfr. ricorso pag. 6; verbale, D70). Tale mancanza risulta tanto più incomprensibile, sorprendente e ingiustificata se si tiene conto del fatto che l'insorgente ha fornito la copia autenticata in originale della sentenza del Tribunale di C._______. In seguito, non più verosimile risulta essere il fatto che sia stato effettivamente aperto un procedimento penale nei confronti del ricorrente, rispettivamente che egli sia stato condannato. Vi sono invero fondati motivi di ritenere che tali allegazioni sono fondate su un mezzo di prova falso o falsificato. In primo luogo, appare contrario alla logica dell'agire e risulta poco comprensibile, il fatto che l'insorgente essendo stato condannato il (…) 2017 ([…] calendario persiano) e pur avendo avuto un avvocato difensore non si sia informato per conoscere il contenuto del giudizio per oltre due anni e mezzo. Altresì, non risulta neppure credibile il fatto che, in assenza dell'insorgente, la sentenza non sia stata comunicata alla famiglia, rispettivamente all'avvocato (cfr. OSAR, Iran: accès aux documents relatifs à la procédure pénale, Berna, 25.03.2019, pag. 3 par. 2). In secondo luogo, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di aver bisogno di un avvocato al fine di ottenere una copia della sentenza (cfr. verbale, D11, D70). Tuttavia tale copia è stata fornita in sede ricorsuale senza alcuna informazione sul suo ottenimento e senza neppure menzionare l'intercedere di un avvocato. In sede di replica l'insorgente ha a questo proposito giustificato, adducendo che come descritto dal succitato rapporto dell'OSAR, in alcuni casi il Tribunale potrebbe emettere una copia non certificata e senza timbro ufficiale. Tuttavia, tale dichiarazione non fornisce di nuovo alcuna spiegazione in merito all'ottenimento della copia fornita in
D-3755/2019 Pagina 9 sede ricorsuale, ma al contrario solleva ulteriori dubbi sulla provenienza di tale documento dal momento che il rapporto riporta anche che i famigliari non possono richiedere al Tribunale il rilascio di una copia del giudizio (cfr. OSAR, rapporto citato, pag. 3 par. 2). In seguito, si rileva che in medesima sede, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale una copia della copia autenticata della sentenza. La stessa riporta i timbri della cancelleria del tribunale e dell'Avv. D._______, il legale incaricato dalla madre dell'insorgente grazie all'aiuto finanziario fornito dall'interessato tramite Western Union (peraltro trasferimento non provato agli atti). Con il medesimo scritto l'interessato si è pure dichiarato intenzionato a trasferire l'originale della copia autenticata. Il Tribunale gli ha pertanto fissato un termine al 27 settembre 2019 per fornire tale documento in originale. Con scritto del 24 settembre 2019, il rappresentante legale ha trasmesso al Tribunale "l'originale della sentenza autenticata che il richiedente ha fatto pervenire dal suo Paese d'origine". Dall'analisi di tale documento tuttavia, risulta indubbiamente che questo documento non corrisponde alla copia fornita il 30 agosto 2019. Invero, non riporta i timbri della cancelleria del tribunale e dell'Avv. D._______ sulla parte sinistra in basso e due firme, ma bensì riporta un timbro ad inchiostro, un timbro in rilievo ed una sola firma sulla parte inferiore destra del documento. Lo scritto del 24 settembre 2019 non fornisce informazioni in merito a tale marcante differenza, ma bensì presenta come identici i due documenti. Altresì, vi è pure da chiedersi il motivo per il quale non è stata neppure stata trasmessa la busta d'invio di questo documento, ciò che avrebbe per lo meno potuto fornire indicazioni sul Paese di provenienza del documento. Di conseguenza, a questo Tribunale non è dato sapere né il motivo per il quale l'insorgente non ha fornito l'originale del documento trasmesso il 30 agosto 2019 né se questo documento fornito il 24 settembre 2019 sia effettivamente stato autenticato nel Paese di origine del ricorrente. Alla luce delle suesposte considerazioni, vi è modo di dubitare dell'originalità della sentenza dal momento che ne ha fornito due copie autenticate completamente diverse e senza spiegazione alcuna. Infine, va rilevato che la plausibilità degli eventi narrati, ad essa sola, non li rende verosimili. 5.2 Infine, come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, le minacce dello zio non risultano sufficientemente sostanziate. Da una parte egli non è stato in grado di spiegare in che modo l'appartenenza del parente allo Sepah possa essere rilevante, in particolare come sia possibile che egli abbia potuto avere un'influenza nel presunto procedimento penale. In secondo luogo le minacce stesse risultano essere stereotipate. Il ricorrente ha semplicemente detto di essere stato minacciato di morte o di essere messo in
D-3755/2019 Pagina 10 galera e che lo zio non l'ha lasciato raccontare la sua versione (cfr. verbale, D50, D79). La verosimiglianza delle allegazioni non risulta essere data per l'unico motivo che la stessa sia plausibile. Invero, la plausibilità di tali avvenimenti non risulta essere messa in dubbio nella fattispecie. Tuttavia, l'interessato non è riuscito a rendere verosimile di essere, per questo motivo, stato condannato a 10 anni di detenzione. 6. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva ad ogni modo che un'eventuale condanna non risulterebbe rilevante in materia d'asilo poiché non rientrerebbe in uno dei motivi enunciati esaustivamente all'art. 3 LAsi. 7. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 8.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. In particolare ritiene che i 100 colpi di frusta a cui sarebbe stato condannato non sarebbero compatibili con l'art. 3 CEDU e la Conv. tortura e l'esecuzione dell'allontanamento dovrebbe dunque essere considerata inammissibile ed egli dovrebbe essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
D-3755/2019 Pagina 11 relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 10. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3572bcc7-d292-44fd-99ab-e2d1f3eca9a5?source=document-link&SP=5|zpixhk https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/f6f553e0-74ab-449e-8ec4-7866703a3c28?source=document-link&SP=5|zpixhk
D-3755/2019 Pagina 12 applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze – ed in particolare non avendo il ricorrente reso verosimile di essere stato condannato a 10 anni di carcere ed a 100 colpi di frusta – non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Nel caso in disamina, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha contestato l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Dagli atti non risultano neppure elementi per scostarsi dalla valutazione della SEM. https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/e8f08574-029f-4d59-8938-1a2257fed308/3bdfbef1-15f8-4d95-a515-43fd5e28525c?source=document-link&SP=5|zpixhk
D-3755/2019 Pagina 13 Invero, da una parte, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Mentre d'altra parte non risultano neppure esservi degli ostacoli di tipo individuale. Il ricorrente è giovane, con solida esperienza professionale nell'azienda di famiglia e con una buona rete sociale in Patria (cfr. verbale, D17 seg.). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). Invero, l'ascesso dentale e quello al ginocchio sinistro, risultano essere stati medicalmente curati – per quest'ultimo è stata prescritta una cura giornaliera di controllo, senza più l'assunzione di antibiotici (cfr. rapporto medico del 26 settembre 2019) – e non rappresentano pertanto delle problematiche valetudinarie gravi, necessitanti la sua permanenza su suolo elvetico. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.3 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata. 11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
D-3755/2019 Pagina 14 13. Ritenute le allegazioni ricorsuali non sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è accolta (art. 65 cpv. 1 PA). Non sono prelevate spese processuali. 14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-3755/2019 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. Non vengono prelevate spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Hans Schürch Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: